Gli atti richiamati nell’avviso di accertamento devono essere allegati
Nella rideterminazione dei valori immobiliari, gli atti richiamati devono essere acclusi o riprodotti nel loro contenuto essenziale, a pena di nullità, nell'avviso di accertamento e tale inefficacia non può essere “riparata” durante le fasi del giudizio. A questa conclusione è giunta la quinta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17510/2017.
Avviso “incompleto”
Un provvedimento della Commissione tributaria regionale del Lazio, recependo l'appello proposto dai contribuenti, ha annullato un avviso di rettifica del valore di un immobile e la conseguente liquidazione della maggiore imposta. A parere dei giudici, la nullità dell'avviso di accertamento per omessa allegazione della perizia UTE era stata “recuperata” dalla succesiva esibizione in corso di giudizio della stessa, tuttavia la rettifica doveva essere dichiarata inefficace in quanto realizzata attraverso una stima effettuata su dei fabbricati già censiti e dotati di rendita catastale.
L'amministrazione finanziaria ricorreva per Cassazione, mentre i contribuenti resistevano proponendo ricorso incidentale, denunciando l'omessa allegazione all'avviso di accertamento della stima tecnica dell'Agenzia del Territorio, irregolarità che, a parere della commissione tributaria regionale, era stata sanata dal successivo deposito in corso di giudizio.
Il ricorso incidentale, in ragione del suo carattere preliminare, è stato anteposto nell'esame (Cassazione, sentenze n. 23113/2008 e 23271/2014, ) ed è stato ritenuto fondato. La Cassazione ha rilevato che all'avviso di liquidazione non era allegata la stima tecnica dell'Agenzia del Territorio, nemmeno riprodotta nelle parti essenziali pur essendo indicata quale unica fonte della rettifica. L’avviso, infatti, si limitava a comunicare che della stima era “possibile prendere visione presso questo ufficio”.
La norma
Nell'ambito di rettifica dei valori immobiliari, il comma 2-bis, articolo 52, del Dpr 131/1986, aggiunto dall'articolo 4 del Dlgs 32/2001, ha decretato la nullità dell'accertamento giustificato per relationem nel caso in cui l'atto richiamato dall'avviso non sia stato allegato, o in esso riprodotto quantomeno nel suo contenuto essenziale. Antecedentemente anche l'articolo 7 della legge 212/2000 ha prescritto che gli atti tributari motivati per relationem devono recare in allegato i documenti richiamati.
Di conseguenza, a parere della Cassazione, già con l'entrata in vigore dell'articolo 7 dello statuto dei diritti del contribuente, l'avviso di rettifica è nullo se a esso non è allegata la stima UTE in base alla quale l'amministrazione finanziaria ha dichiarato di rettificare il valore del cespite (Cassazione, sentenza 26 maggio 2008 n. 13490) e tale nullità non può essere sanata per raggiungimento dello scopo in giudizio, in quanto la motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di garantire una difesa certa anche in merito alla delimitazione del thema decidendum (Cassazione, sentenza 17 ottobre 2014 n. 21997).
Pertanto, la tesi formulata dal giudice d'appello, per la quale la produzione in giudizio dell'atto richiamato sana l'omessa allegazione all'avviso richiamante si configura alla stregua di interpretatio abrogans delle norme sull'obbligo di allegazione.
Per tutto ciò il ricorso incidentale è stato accolto dalla Cassazione, che ha dichiarato nullo l'avviso di rettifica e condannato l'amministrazione finanziaria a rifondere le spese del giudizio di legittimità liquidate.
Cassazione, sentenza n. 17510/2017