Controlli e liti

Gli interessi di mora calano al 3,5% annuo

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di Tonino Morina

Gli interessi di mora scendono al 3,50% annuo dal 15 maggio prossimo. La nuova misura è stata fissata da un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate , Rossella Orlandi, del 4 aprile scorso, in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

Ciò significa che dal 15 maggio la misura fissata al 4,13% lo scorso anno scende di 0,63 punti percentuali. Una riduzione in linea con quella del 2016, quando il tasso passò dal 4,88% al 4,13%.

Il nuovo tasso annuale è dovuto da chi paga in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento.

La misura degli interessi di mora è stata oggetto di una continua altalena. Negli anni dal 2009 al 2012, il taglio agli interessi di mora è stato del 2,2854 punti percentuali, in quanto si è passati dal 6,8358% applicabile dal 1° ottobre 2009 al 4,5504%, applicabile dal 1° ottobre 2012, nel 2013. Dal 1° maggio 2013, c’è stata un’inversione di tendenza, con il tasso al rialzo, fissato nella misura del 5,2233 per cento. Un’eccezione, dato che dal 1° maggio 2014, la misura ha ripreso a scendere, passando dal 5,2233% al 5,14 per cento. La contrazione si è ripresentata, con effetto dal 15 maggio 2015, quando si è passati dal 5,14% al 4,88%, con una riduzione di 0,26 punti percentuali; ed è proseguita nel 15 maggio 2016, quando il tasso si è ridotto ulteriormente, passando dal 4,88% al 4,13%, con un nuovo taglio pari a 0,75 punti.

A stabilire il quantum del tasso è la Banca d’Italia che con una nota dell’8 marzo 2017 ha stimato al 3,50% la media dei tassi bancari attivi nell’anno 2016.

Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate è previsto dall’articolo 30 del decreto sulla riscossione, Dpr 29 settembre 1973, n. 602 . Esso stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In tema di interessi, si ricorda che dal 1° gennaio 2017 è anche cambiata la misura degli interessi legali, che sono passati dallo 0,2%, applicato fino al 31 dicembre 2016, allo 0,1% applicabile dal 1° gennaio 2017.

A norma dell’articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, sono invece dovuti nella misura del 3,5% annuo - quindi al pari degli interessi di mora - gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento (articolo 15, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), accertamento con adesione (articolo 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), e conciliazione giudiziale (articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

Inoltre, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative dispongono che sono dovuti gli interessi legali. In proposito, si precisa che la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si allunga fino agli anni successivi.

È invece del 4,50% il tasso applicato per chi decide di rateizzare le somme dovute in caso di rottamazione delle cartelle; la domanda si può presentare entro il 21 aprile.

In tema di interessi, va anche segnalato che non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi, nonostante i vari annunci. Siamo ancora in attesa di un allineamento per evitare che i tassi di interesse applicati dal fisco su quanto gli è dovuto siano sensibilmente più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso.

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