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Gli Isa 2023 attendono i punti cardinali per il regime premiale

All’appello mancano l’approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione e il provvedimento delle modifiche agli Isa

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Presentate dall’agenzia delle Entrate le ultime novità degli Isa 2023, nel corso del Convegno AssoSoftware dal titolo «Novità fiscali 2023: Gli aggiornamenti e l’impatto sullo sviluppo dei software» che si è tenuto nei giorni 1 e 2 marzo.

Le principali novità a livello normativo

Nel precedente convegno AssoSoftware tenutosi il 30 novembre 2022 (si veda l’articolo «Variabili precalcolate, codici Ateco e «altri» dati: così cambiano gli Isa 2023»), i relatori dell’agenzia delle Entrate avevano illustrato le principali novità che a livello normativo nell’ultimo anno avevano interessato gli Isa, contenute negli articoli 9, 11 e 24 del Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni).

Nel frattempo, sono poi intervenuti:

• il provvedimento 27650/2023 delle Entrate, con cui sono stati individuati gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2022 e la loro modalità di acquisizione, nonché programmate le elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023.

• il decreto Mef 8 febbraio 2023 di approvazione degli 87 modelli Isa oggetto di revisione per il periodo d’imposta 2022;

• il provvedimento 52595/2023 delle Entrate di approvazione dei 175 modelli Isa da utilizzare per il periodo d’imposta 2022;

• il provvedimento 55564/2023 delle Entrate di approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica per il periodo d’imposta 2022.Tra le novità più interessanti abbiamo l’introduzione per tutti gli Isa, a esclusione di quelli per i quali la variabile era già presente, dei campi inerenti:

• alla condizione di pensionato;

• alla forma societaria cooperativa (quadro C);

• al consumo di energia elettrica (quadro B);

Queste tre informazioni agiscono come «correttivi» della stima.

Altra piccola novità riguarda il rigo A02 «Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro» che cambia denominazione e diventa «Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)», in virtù dell’obsolescenza di alcuni dei contratti precedentemente citati.

Novità assoluta è invece la sezione «Classe di età dei dipendenti» (età 15-29 anni, 30-49 anni, 50-59 anni, 60 anni e oltre) presente nel quadro E dei modelli CD20U e CD32U. Il fatto che tale informazione sia presente nel quadro E sottintende che al momento questa non verrà utilizzata ai fini dei calcoli, ma servirà per le evoluzioni.

Tale sezione, ancorché presente in due soli modelli Isa, verrà però da subito testata su tutti gli Isa e il prossimo anno verrà inserita “a regime” sul quadro C o sul quadro D di tutti gli Isa.

L’acquisizione dei dati precompilati

Confermate le consuete tre modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati precompilati:

• richiesta massiva da parte degli intermediari fiscali delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;

• richiesta massiva da parte degli intermediari fiscali non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;

• accesso puntuale ai dati necessari da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.

I dati di riscontro per le richieste massive sono rimasti invariati.

I correttivi straordinari

Per quanto riguarda i correttivi straordinari che, come di consueto, potranno essere da inclusi con apposito decreto ministeriale da emanare entro il mese di aprile, questi saranno legati alla crisi internazionale, che si è abbattuta un po’ su tutti i Paesi, e che ha agito sulla contrazione dei margini di redditività, sia individuali che di settore, a causa dell’aumento dei costi. Non vi saranno più, invece, i correttivi straordinari Covid-19, che erano invece presenti lo scorso anno, in quanto il 2020 è oramai entrato a far parte della base dati ordinaria.

Le cause di esclusione

Il venir meno dell’emergenza Covid-19 ha fatto sì che siano venute meno le cause di esclusione 15, 16 e 17, presenti nel periodo d’imposta 2021. Ne consegue che per il periodo d’imposta 2022 le cause di esclusione torneranno a essere 14, con le consuete regole che prevedono che la 7 (multiattività con attività secondarie con oltre 30% ricavi) e la 14 (soggetti che partecipano ad un gruppo Iva) continueranno ad avere obbligo di presentazione del modello, ancorché non gli Isa non siano applicati.

L’agenda Isa delle prossime attività prevede, infine:

• l’approvazione, con apposito provvedimento, delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa;

• l’approvazione, con apposito decreto ministeriale da emanare entro aprile 2023, delle modifiche agli Isa;

• l’individuazione, con apposito provvedimento, dei livelli di affidabilità per il riconoscimento dei nuovi benefici premiali.