Imposte

Gli omaggi ai concessionari non sono operazioni a premio

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di Romina Morrone

Gli omaggi e i premi dati dalla casa automobilistica ad agenti e a concessionari che raggiungono determinati obiettivi di vendita non sono soggetti al trattamento fiscale delle «operazioni a premio», riscontrabili solo nell’ipotesi di cessione gratuita di beni e/o servizi al di fuori di un qualsiasi schema contrattuale. Ad affermarlo è la Cassazione nell’ ordinanza 30840/2017 .

L’agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Ctr che, accogliendo l’appello di una nota casa automobilistica, aveva annullato l’avviso di accertamento per omesse ritenute Irpef e per Iva 2001. A parere dell’ufficio, la spa contribuente aveva erroneamente contabilizzato, come «sconti in natura» piuttosto che «operazioni a premio», gli omaggi (corsi di guida sicura e vacanze) dati agli appartenenti alla propria rete commerciale che avevano concorso al raggiungimento di un determinato volume d’affari. In particolare, il giudice di appello aveva osservato che le lettere con le quali la società prometteva sconti e omaggi erano relative a «prestazioni di dare» accessorie, secondarie e dipendenti da quelle che costituivano l’oggetto principale del contratto, e assoggettate allo stesso trattamento fiscale del negozio di riferimento.

Dello stesso avviso la Cassazione che ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. I giudici di legittimità, infatti, hanno escluso la sussistenza dei requisiti (articolo 3, comma 1, del Dpr 430/2001) per qualificare come «operazioni a premio» le attività della casa automobilistica. Da una parte, perché si trattava di omaggi o premi gratuiti, diretti a rivenditori e ad agenti, condizionati dal raggiungimento di un determinato quantitativo di beni venduti ma non necessariamente caratterizzati da fini promozionali (Cassazione, 8325 e 8326 del 2012). Dall’altra, perché la promessa del premio costituiva una clausola accessoria del contratto. La portata contrattuale dei rapporti tra la spa e gli appartenenti alla sua rete commerciale consentiva di escludere la sussistenza di un negozio unilaterale non recettizio, e cioè della promessa al pubblico (articolo 1989 del Codice civile) alla quale le operazioni a premio risultavano riconducibili (articolo 1, comma 2, del Dpr 430/2001 e Cassazione 6520/1992).

Cassazione, ordinanza 30840/2017

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