Adempimenti

Gli ostacoli dei codici e dei file «pesanti»

di Gian Paolo Tosoni

La proroga del termine del 18 settembre entro il quale deve essere eseguita la prima trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e quelle di acquisto registrate nel primo semestre 2017 rappresenta comunque un sollievo. Anche se un desiderio diffuso è contrario alle proroghe in quanto le scadenze fiscali occorre superarle e non rinviarle, professionisti e imprese possono accogliere con favore lo slittamento del termine ancorché breve.

Tra le ragioni della proroga, un primo problema è legato all’informatica. Probabilmente tutti i contribuenti hanno già ricevuto dalle case di software i programmi di collegamento con le specifiche tecniche emanate dalle Entrate con il provvedimento del 27 marzo 2017. Ma come abbiamo già rilevato sul Quotidiano del Fisco c’è un serio problema di codificazione delle operazioni non soggette a Iva che risultano dalle registrazioni per le quali è richiesto un codice relativo alla natura dell’operazione che generalmente non risulta dalle annotazioni Iva.

Ricordiamo al riguardo che con la circolare delle Entrate n. 1 del 7 febbraio 2017 e risoluzione n. 87/E/2017, sono stati indicati i rispettivi codici (ad esempio, codice N2 per le operazioni non soggette ai sensi degli articoli 7 e 74). Nella contabilità Iva i contribuenti non potevano prevedere questa codificazione e quindi prima della trasmissione è necessario qualificare tutte le operazioni senza Iva con i codici relativi alla natura dell’operazione. Quindi è richiesto un lavoro di ricognizione di queste operazioni effettuate senza l’applicazione dell’imposta per attribuire il giusto codice relativo alla natura dell’operazione.

Occorre valutare anche che si dovranno superare i normali problemi che emergono in presenza di nuovi adempimenti telematici. I dati da trasmettere sono le risultanze delle registrazioni Iva relativamente al registro delle fatture emesse e di acquisto registrate nel semestre. La trasmissione avviene con un file unico relativamente a tutti i documenti registrati nel semestre. Però le medie e grandi imprese devono scomporre i file in quanto, da una esperienza fatta, è emerso che un file con troppi dati non viene letto e quindi rifiutato. Per cui la proroga è necessaria per iniziare la trasmissione dei dati non a ridosso della scadenza per evitare rifiuti all’ultimo momento. Nell’invio fatto in questi giorni la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica è pervenuta il giorno successivo. Anche questo aspetto va considerato se si vuole avere la tranquillità di ricevere la ricevuta di trasmissione entro i termini.

I corrispettivi annotati nell’apposito registro non devono essere trasmessi indipendentemente dall’importo dell’operazione; tuttavia se è stata emessa la fattura questa deve essere oggetto di trasmissione.

I corrispettivi vanno trasmessi con altre modalità solo dai contribuenti, che a fronte di qualche beneficio fiscale (ad esempio, ottenimento del rimborso Iva anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/72) hanno optato per la trasmissione dei dati su base volontaria ai sensi del Dlgs 127/2015.

Vi sono altri lavori preparatori all’invio telematico dei dati delle fatture. Ad esempio chi ha effettuato le registrazioni mediante documento riepilogativo in presenza di fatture di importo inferiore a 300 euro, deve trasmettere i dati relativamente ad ogni singola fattura.

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari e le altre fatture di acquisto con l’applicazione della inversione contabile, devono essere riportate una sola volta nei documenti ricevuti e quindi la registrazione nel libro delle fatture emesse non deve essere trasmessa.

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