Gli utili 2017 nel prospetto riserve senza il check sugli incrementi
Si avvia verso una soluzione, grazie ad un aggiornamento del software di controllo rilasciato il 19 luglio (versione 1.0.2), il problema riguardante la compilazione del prospetto del capitale e delle riserve nel modello Redditi 2018 SC con riferimento agli utili 2016 accantonati a riserva (si veda Il Quotidiano del Fisco del 21 maggio ).
Il prospetto va utilizzato con l’obiettivo di monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, per la corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti che in capo alla società o ente, della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.
Ricordiamo che, per effetto delle modifiche subite nel corso del tempo dall’aliquota Irpeg/Ires, la quota imponibile del dividendo che il socio persona fisica qualificata è chiamata a dichiarare (al di là delle novità della legge di Bilancio 2018 e della relativa norma transitoria, che non hanno effetto sulla compilazione del modello Redditi 2017) è in misura pari:
•al 40% per le riserve formate con utili prodotti dalla società o dall’ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
•al 49,72% per le riserve formate con utili prodotti successivamente e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
•al 58,14% per quelli prodotti nell’esercizio successivo (decreto 26 maggio 2017).
Era, quindi, inevitabile che l’esigenza di monitorare separatamente gli utili prodotti dal 2017 in poi da quelli precedenti portasse alla comparsa di un rigo in più nel prospetto in questione ( si veda, a questo proposito, Il Quotidiano del Fisco dell’11 settembre 2017 ).
Quello che, tuttavia, non si poteva immaginare è che questo rigo (RS136) venisse proposto dalla modulistica senza alcuna possibilità di inserire «incrementi» di riserve ma solo «decrementi». È pur vero, infatti, che gli utili prodotti dalle società nel corso del 2017 non vanno confusi con quelli pregressi (e, quindi, troveranno dall’anno prossimo allocazione nel totale delle riserve di utili ma non nei righi specifici in cui si opera la distinzione temporale), ma è altrettanto vero che gli utili 2016, deliberati nel corso del 2017, nel caso in cui siano accantonati a riserva, non hanno ancora trovato collocazione tra le riserve di utili riportate dal prospetto, e devono essere rilevati in questo modello andando ad incrementare le riserve prodotte dal 2008 al 2016.
L’assenza della colonna «incrementi» nel rigo RS136 impedisce una compilazione naturale del prospetto, rendendo obbligatoria una forzatura nella casella iniziale del rigo (come è stato fatto nell’esempio pubblicato in pagina) ovvero (secondo alcuni) nella casella finale. Inserire tali utili solo a livello di riserve di utili complessive e non nel rigo delle riserve create fino al 2016 creerebbe peraltro un problema maggiore, dato che rischierebbe di rendere applicabile a questi utili la maggiore imposizione prevista per i soci qualificati dal 2017 rispetto a quella prevista per il 2016.
La scelta più naturale è incidere sulla colonna 1, ma il sistema avrebbe segnalato un disallineamento tra importo finale dell’anno precedente e importo inziale di quest’anno, e la dichiarazione sarebbe risultata errata. Per questo motivo, presumibilmente, nell’ultima release dei moduli di controllo (anche a seguito di un confronto avvenuto nell’ambito del tavolo tecnico tra agenzia delle Entrate e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili) sono stati eliminati i controlli nei campi RS136, colonna 1 e colonna 3, rimuovendo il problema. Evidentemente, si è considerata più semplice questa soluzione piuttosto che ripristinare, solo per quest’anno, la colonna 2 («incrementi») nel rigo RS136.