Gruppi assicurativi, dal 2023 doppio binario sui bilanci
Con l’Ifrs 17 cambia la logica di contabilizzazione dei premi nel consolidato. Ma dal punto di vista fiscale va mantenuto l’assetto dei principi nazionali
A partire dal 1° gennaio 2023 le compagnie assicurative che adottano i principi contabili internazionali dovranno seguire il nuovo Ifrs 17, che prevede delle logiche assai differenti rispetto all’attuale Ifrs 4. Occorre tenere in considerazione che molti di questi soggetti devono comunque redigere i bilanci di esercizio, su cui si pagano le imposte, secondo i principi contabili nazionali. Ciò determina situazioni di doppi binari contabili e di difficoltà a livello organizzativo. Vediamone le implicazioni.
Originariamente il passaggio all’Ifrs 17 (contratti assicurativi) era previsto dal 1° gennaio 2021. Poi nel corso del 2020, considerate le rilevanti modifiche che ciò avrebbe comportato nel panorama assicurativo, si è posticipata la partenza al 1° gennaio 2023, di pari passo con l’adozione per esse anche del principio Ifrs 9 (strumenti finanziari).
Da un punto di vista strettamente assicurativo ci sono rilevanti differenze fra l’approccio dell’Ifrs 17 e quello dell’Ifrs 4. Quest’ultimo principio, di fatto, ha sempre consentito alle compagnie di utilizzare anche in ambito Ias l’approccio contabile seguito in base ai principi nazionali locali. Ciò ha consentito di avere, fra i bilanci d’esercizio locali e quelli consolidati, redatti invece in ambito Ias/Ifrs, una sostanziale continuità. Ricordiamo infatti che le imposte sono conteggiate sui bilanci di esercizio e non sul consolidato.
La logica di passare all’Ifrs 17 dipende dall’esigenza di assicurare una maggiore comparabilità fra i bilanci di entità assicurative differenti. Ma cambia anche la struttura della “top line” dei ricavi tipici (i premi in ambito assicurativo), in quanto le componenti di investimento e la cassa ricevuta non possono essere più semplicemente considerati ricavi. In tutto questo, poi, esiste un’ulteriore distinzione. Infatti il building block approach (Bba) è il modello generale di valutazione su cui si fonda l’Ifrs 17 e si basa sul valore attuale dei flussi di cassa futuri, sul risk adjustment (per il rischio non finanziario, ovvero assicurativo), addivenendo a un nuovo indicatore che è il contractual service margin (Csm). Esiste anche un modello semplificato (Paa, premium allocation approach) che si applica nei casi in cui l’orizzonte temporale della copertura assicurativa sia entro l’anno e non vi siano effetti sostanziali rispetto all’applicazione del modello generale. In quest’ultimo caso si procede sulla falsariga di quanto avviene oggi, quindi con meno scossoni. Per entrambi i modelli, sia quello generale sia quello semplificato, se il contratto è oneroso, ovvero in perdita, occorre tenerne in considerazione a conto economico.
Se il quadro contabile si è notevolmente complicato, occorre considerare poi i riflessi fiscali sulla base del fatto che le compagnie assicurative spesso si trovano con situazioni divaricate fra bilanci di esercizio, redatti secondo i principi nazionali, e bilanci consolidati, redatti in ambito Ias/Ifrs. In particolare, in tema di opzioni per i principi contabili internazionali, l’articolo 2 del Dlgs 38/2005 individua le compagnie assicurative sotto la lettera d). Ai sensi del successivo articolo 3, è previsto che le compagnie assicurative redigano il consolidato secondo i principi internazionali. Invece per il bilancio di esercizio (articolo 4), è previsto che le compagnie lo redigano secondo i principi internazionali se ricorrono due condizioni:
1) emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea;
2) non redigono il bilancio consolidato.
Pertanto tutta una serie di primarie compagnie, che sono quotate ma redigono il consolidato, sono tenute al civilistico secondo i principi nazionali. Situazione questa abbastanza lineare, perché da un lato c’è il consolidato Ias, che dal 2023 verrà redatto secondo l’Ifrs 17, mentre il bilancio di esercizio, su cui si calcolano le imposte, prosegue sui binari dei principi nazionali.
La situazione rischia di essere un po’ più complessa per quelle compagnie che operano in regime di stabilimento in Italia mediante delle branch. In questi casi la branch non presenta un bilancio, in quanto è tenuta a ciò solo la casa madre. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 152 del Tuir la branch è tenuta a un rendiconto economico patrimoniale che sarà redatto sempre in base ai principi nazionali. E su quello verranno conteggiate le imposte. Dopodiché, appartenendo a gruppi multinazionali, è verosimile che i conti della branch vengano consolidati altrove, generalmente secondo i principi Ias/Ifrs se la madre è europea. In tali casi il consolidato abbraccerà l’Ifrs 17. Tuttavia il solo fatto di dover pagare le imposte in Italia comporta la necessità di mantenere anche un assetto basato sui principi nazionali per il reddito della branch ex articolo 152 del Tuir.