Imposte

Gruppi Iva, attività separate con Ateco unico

Interpello 501: ok alla separazione purché le attività presentino elementi che consentano di tenerle distinte

Separazione delle attività all’interno di un Gruppo Iva anche in caso di unico codice Ateco, a patto che le attività da separare presentino elementi tali da poterle tenere distinte. L’agenzia delle Entrate, con la risposta n. 501 del 12 ottobre, ha risposto all’istanza di un contribuente partecipante a un Gruppo Iva che svolge attività nei confronti di soggetti partecipanti al Gruppo ed intende svolgere la medesima attività nei confronti di soggetti terzi.

In particolare, si tratta di un’attività di gestione di contact center che l’istante svolgerebbe nei confronti di soggetti estranei al perimetro del Gruppo Iva, i cui corrispettivi sono soggetti a Iva, e un’attività di centrale telefonica per la gestione dei sinistri del ramo assistenza e di contact center a supporto dell’attività assicurativa svolta a favore di compagnie di assicurazione partecipanti al Gruppo Iva, irrilevante ai fini Iva ai sensi dell’articolo 70-quinquies del decreto Iva.

Ebbene, seppure sotto il profilo sostanziale l’attività di call center svolta dall’istante è la medesima, il flusso delle operazioni attive è distinguibile a seconda delle caratteristiche soggettive dei destinatari dell’attività, da cui consegue un differente regime fiscale delle operazioni.

Proprio su questo punto, la stessa agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire con la circolare 19/E/2018, che il riferimento alla classificazione Ateco, pur essendo un criterio utile da adottare in via principale, non può considerarsi esaustivo per il riscontro del carattere della diversità delle attività separabili.

Pertanto, al fine di valutare la possibilità di separare le attività, occorre considerare l’uniformità degli elementi essenziali di ciascuna attività, unitamente alla sussistenza di criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse attività, al fine di qualificarle come effettivamente distinte ed obiettivamente autonome, ancorché svolte dalla stessa impresa.

Nel presupposto che le attività da separare presentino elementi di uniformità e omogeneità nelle loro caratteristiche essenziali, tali da porte essere considerate distinte e autonome in base a criteri oggettivi e verificabili, può essere esercitata dal soggetto partecipante al Gruppo Iva l’opzione per l’applicazione separata dell’imposta, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto Iva, consentendo in tal modo un più preciso esercizio del diritto a detrazione, conformemente ai dettami della Corte di Giustizia UE, in armonia con il principio di neutralità dell’Iva che costituisce principio fondamentale del sistema comune dell’Iva istituito dal diritto della UE.

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