Imposte

Gruppo Iva e controllo estero: rileva l’effettivo scambio di informazioni con il Paese terzo

Interpello 956-244/2022 delle Entrate: se il gruppo è controllato da un soggetto non residente, è necessario che la controllante sia stabilita in un Paese con cui sia stato stipulato un accordo

Nel caso in cui il gruppo Iva sia controllato da un soggetto non residente, è necessario che la controllante estera sia stabilita in un Paese con cui sia stato stipulato un accordo che assicura l’effettivo scambio di informazioni. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 956-244/2022.

Questa affermazione porta a escludere la sussistenza del vincolo finanziario laddove nella catena che controlla i soggetti italiani alla controllante non residente si frappongano altre società stabilite all’estero. In tali ipotesi, infatti, il riferimento all’articolo 2359 del Codice civile, introdotto dall’articolo 70-ter del Dpr 633/1972, non consente di riconoscere rilievo ai voti esercitabili nell’assemblea di società che non siano sottoposte alle regole di funzionamento richiamate dalla norma civilistica interna, ai fini del controllo del vincolo finanziario.

Il controllo, dunque, dovrà essere verificato in capo alla prima società holding situata all’estero, dovendosi interpretare in tal senso – secondo l’agenzia delle Entrate – il richiamo alla circostanza che il gruppo domestico deve essere controllato dal medesimo soggetto, pur stabilito in un Paese diverso dall’Italia.

Così operando, la controllante estera diviene il punto di riferimento ai fini dell’individuazione del nuovo soggetto passivo d’imposta, circa la definizione del perimetro soggettivo del gruppo e delle vicende modificative e/o estintive dello stesso.

In ogni caso, nella risposta a interpello si precisa che l’articolo 70-bis del Dpr 633/1972 richiede che tutti i singoli partecipanti al gruppo siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, posto che non possono parteciparvi le sedi e le stabili organizzazioni site all’estero.

Questa condizione pare essere conforme all’articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce, che limita l’ambito territoriale del gruppo Iva escludendone la transanzionalità; ciò, al fine di assicurare il rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri dell’Unione europea, evitando così che l’imponibile possa essere sottratto allo Stato competente.

Ricordiamo che , affinché sussista il gruppo Iva, è necessario che ricorra o il vincolo finanziario, o il vincolo economico oppure organizzativo tra i partecipanti. Tali requisiti non devono ricorrere simultaneamente, posto che alla presenza del vincolo finanziario si presumo sussistenti anche gli altri due legami.

Per il gruppo Iva si applica il principio all in – all out per i partecipanti, e la relativa opzione deve essere esercitata entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello in cui si vuole che venga ad esistere il gruppo stesso.

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