Imposte

Gruppo Iva, i passaggi interni tra attività separate scontano l’imposta

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di Stefania Saccone


I passaggi interni di beni e servizi tra attività separate scontano l’Iva. Questa è l’importante precisazione fornita dall’agenzia delle Entrate con la circolare 19/E/2018 ( clicca qui per consultarla ).

In caso di separazione delle attività, non trova, quindi, applicazione la norma speciale sull’irrilevanza ai fini Iva delle operazioni interne (70-quinquies, comma 1, Dpr 633/1972), ma prevale la norma generale (articolo 36, comma 5, Dpr 633/1972) che prevede l’obbligo di fatturazione e registrazione con Iva dei passaggi interni in base al valore normale.
In buona sostanza, a parere dell’agenzia delle Entrate, l’irrilevanza ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti partecipanti al gruppo opera solo nell’ipotesi in cui il gruppo applichi unitariamente e cumulativamente l’imposta, mentre non opera nell’ipotesi di applicazione separata dell’Iva.

Nel silenzio della norma, ci si aspettava un’interpretazione estensiva dell’articolo 70-quinquies, comma 1, Dpr 633/1972, che avrebbe semplificato notevolmente la gestione amministrativa del nuovo istituto, riducendo gli adempimenti e rendendo, nel contempo, più “appetibile” l’opzione al gruppo Iva in scadenza il 15 novembre 2018.

L’esercizio dell’opzione al gruppo Iva comporta l’azzeramento di tutte le opzioni in materia di Iva eventualmente esercitate dai partecipanti prima dell’adesione al gruppo, sebbene non sia decorso il termine minimo di permanenza.

Nell’ipotesi in cui il gruppo Iva ponga in essere sistematicamente sia attività imponibili che esenti per le quali l’applicazione del pro-rata generale comporterebbe effetti negativi sul diritto alla detrazione, vale la pena comunque di valutare l’opportunità di optare per la separazione delle attività. Separando le attività è possibile imputare integralmente la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi afferenti alle operazioni imponibili.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la separazione delle attività, secondo costante prassi amministrativa, le attività devono essere oggettivamente distinte e obiettivamente formare oggetto di autonome attività d’impresa.

Qualora la stessa attività sia svolta da più entità appartenenti al gruppo Iva, la separazione potrà essere effettuata sia “aggregando” in un’unica attività separata le medesime attività, sia optando per una separazione che rifletta le entità giuridiche che esercitano l’attività in questione.

È bene precisare che l’allocazione dei beni e dei servizi alle diverse attività da parte del neo costituito gruppo Iva non assume rilevanza per il gruppo stesso quale “passaggio interno” tra attività separate, trattandosi dell’iniziale assegnazione dei beni e dei servizi alle diverse attività individuate dall’opzione per la separazione e, pertanto, non soggette ad Iva.
In ultimo, l’agenzia delle Entrate ha precisato che per i passaggi interni tra attività separate, la rilevanza Iva è prevista solo quando il bene o il servizio “passa” a un’attività che conferisce il diritto alla detrazione dell’Iva in misura inferiore rispetto a quello conferito dall’attività dalla quale il bene o il servizio viene “passato”. Solo in tali ipotesi, è garantito il corretto funzionamento dell’Iva e la neutralità dell’imposta.

Agenzia delle Entrate, circolare 19/E/2018

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