Gruppo Iva, un rimedio all’inerzia del fornitore nel correggere la fattura
Il cessionario deve intervenire per correggere il documento errato
Nell’ambito di un Gruppo Iva in caso di inerzia del fornitore nel correggere la fattura erroneamente riportante la partita Iva del singolo anziché quella di Gruppo dovrà attivarsi il cessionario/committente.
È questa la risposta n. 373 di givoedì 17 settembre sulla scia delle conclusioni della risoluzione 72/E/19 e della risposta n. 133 del 18 maggio 2020. In tema di Gruppo Iva l’articolo 3 del Dm 6 aprile 2018 prevede che si debba comunicare ai fornitori la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente. Nonostante ciò, tuttavia, spesso i fornitori emettono fattura inserendo la partita Iva del singolo anziché quella di Gruppo. In questo modo la fattura sarà irregolare, venendo a mancare uno dei requisiti essenziali della fattura ex articolo 21 del DPR 633/72. Va tuttavia notato che i soggetti che optano per il Gruppo Iva di solito svolgono attività esente e per di più risultano anche in dispensa degli adempimenti ex articolo 36-bis del Dpr 633/72. Ciò comporta che essi non detraggano mai l’Iva sugli acquisti.
Secondo l’Agenzia la procedura da adottare è la seguente. In primis l’errore va comunicato al fornitore affinché costui emetta una nota di variazione a storno della fattura errata e ne emetta una nuova corretta. In alternativa scatta la procedura dell’articolo 6 comma 8 del Dlgs 471/97 (lettera b) con emissione del documento integrativo da parte dell’acquirente.
Nel mondo della fattura elettronica, poi, come chiarito dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la trasmissione dell’autofattura al sistema di interscambio (SDI) è in grado di sanare la situazione. A quel punto trattandosi di un errore formale l’istante annoterà sul registro degli acquisti gli estremi dell’autofattura che corregge la fattura errata, senza alcuna maggiore imposta. E lo stesso farà per memoria anche il fornitore. La risposta ha un’ampia portata visto che questa tipologia di errore è assai ricorrente nei casi di soggetti in Gruppo Iva.
La successiva risposta n. 374 riguarda la medesima disciplina e conferma da un lato che una Sicaf eterogestita, essendo un soggetto passivo Iva, può far parte del Gruppo Iva, dall’altro che la trasformazione societaria, permanendo il requisito del controllo e quindi il vincolo finanziario, non è causa di cessazione dal Gruppo Iva. In primis le Entrate confermano che la Sicaf è dotata di autonoma soggettività Iva (risposta n. 74 del 2020); ciò anche nella circostanza in cui sia eterogestita, ovvero amministrata da un soggetto terzo di natura societaria (Sgr).
Per ciò che concerne gli eventi che determinano l’obbligo di uscita di un soggetto passivo dal Gruppo Iva (articolo 70-decies c. 2 del Dpr 633/72), non è ricompreso il mero atto di trasformazione quando esso non produce effetti sui rapporti di controllo ex articolo 2359 c.c. e non fa venire meno, di conseguenza, il vincolo finanziario. Nel caso specifico si trattava di una trasformazione di una società a responsabilità limitata, entrata nel Gruppo Iva, in una Sicaf multi comparto operante in ambito immobiliare.