Gruppo Iva con singole dichiarazioni doganali
Gruppo Iva con una strada per regolare alla stessa data le operazioni in dogana. In effetti, agenzia delle Dogane e delle Entrate con un comunicato pubblicato il 24 dicembre hanno chiarito come una società che opera con l’estero che è stata assorbita in un gruppo Iva deve procedere per identificarsi in dogana, per presentare la dichiarazione doganale e per utilizzare il plafond Iva.
Dichiarazione doganale
Con la costituzione del gruppo Iva, ai sensi dell’articolo 70 ter del Dpr 633/72, la società che lo costituiscono perdono ai fini dell’imposta sul valore aggiunto l’autonomia soggettiva. In effetti si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotata di un proprio numero di partita Iva. Le agenzie fiscali chiariscono, però, che dal punto di vista operativo le partite Iva dei soggetti che partecipano al gruppo vengono associate al nuovo soggetto ma non vengono né cessate né sospese. L’informazione di tale associazione viene resa dall’Anagrafe tributaria in sede di consultazione o di verifica della singola posizione in modo tale che il trattamento della stessa possa avvenire in modo corretto. Partendo da questa considerazione le stesse Agenzie chiariscono come bisogna operare in sede di dichiarazione doganale. In particolare le dichiarazioni doganali continueranno ad essere presentate da ogni singolo soggetto Iva partecipante al gruppo. Questo perché le eventuali autorizzazioni di rilevanza doganale (ad esempio l’Aeo, o eventuali riduzioni o esoneri dal prestare garanzie) rimararnno nella titolarità della singola società. Pertanto nel codice 8 del documento doganale (Dau) verrà riportato il codice Eori del singolo partecipante. Per coordinamento, però, è richiesta anche l’indicazione nella casella 44 del Dau del codice «05DI» e nel campo identificativo del numero della partita Iva del gruppo.
Plafond Iva
Le regole per gestire il plafond Iva del gruppo Iva che si è formato sulle posizioni dei singoli partecipanti al gruppo è stato puntualmente affrontato dalla circolare 19/E/2018 dell’agenzia delle Entrate. In effetti, già dal primo anno il gruppo potrà beneficiare dell’opzione di acquistare senza applicazione dell’imposta nell’ammontare di tutte le operazioni di esportazione o assimilate all’esportazione registrate da tutti i partecipanti al gruppo. Le lettere d’intento, in questo caso, saranno trasmesse dal rappresentante del gruppo. La circolare ha ammesso, però, che anche i singoli partecipanti al gruppo possono presentare la propria lettera d’intenti indicando il proprio codice fiscale accanto al numero di partita Iva del gruppo.
A completamento del chiarimento il comunicato congiunto del 24 dicembre ha specificato che anche in dogana il singolo partecipante al gruppo potrà utilizzare il plafond Iva sulla base della lettera d’intento presentata dal rappresentante del gruppo indicando nei campi codice fiscale e partita Iva il numero del gruppo.
Gruppo Iva e deposito fiscale
Ai fini delle accise e in particolare per la gestione dei depositi nulla cambia permanendo in capo all’esercente l’impianto (singolo partecipante al gruppo Iva) sia gli obblighi derivanti dalla gestione che quelli connessi con la circolazione dei prodotti.
Questa affermazione sostenuta per le accise ci consente di affermare che a tale analoga conclusione bisogna arrivare nel caso in cui un singolo partecipante gestisca un deposito iva o un deposito doganale per i quali l’autorizzazione è stata concessa al singolo partecipante che ne rimane responsabile.
Il comunicato congiunto di agenzia delle Entrate e delle Dogane sul gruppo Iva