Imposte

GUIDA ALLA MANOVRA/2 - Più compensazioni Iva e incentivi per i giovani

di Gian Paolo Tosoni

Aumento confermato delle compensazioni Iva sulle cessioni di bovini e suini, introduzione dell’enoturismo fra le attività agricole connesse, proroga degli esoneri dei giovani dai contributi e contratti di affiancamento. Sono le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) per l’agricoltura.

Compensazioni Iva

Restano aumentate le percentuali di compensazione ai fini della detrazione Iva per i produttori agricoli nel regime speciale dell’articolo 34 del Dpr 633/72, per le cessioni di animali della specie bovina e suina. L’articolo 1, comma 506, rinvia a un decreto ministeriale, come nei due anni precedenti. La novità è che l’aumento è previsto per un triennio (2018/2020). Quanto alle entità, la legge ha fissato limiti massimi uguali al passato (7,7% per bovini e bufali vivi e 8% per i suini vivi) e un decreto ministeriale stabilirà entro questi limiti le percentuali 2018/2020 (negli ultimi due anni sono state rispettivamente 7,65% 7,95%). L’aumento è un vantaggio per i produttori agricoli: aumentando l’Iva detraibile forfetariamente, si riduce quella dovuta.

Enoturismo

I commi 502 /505 introducono fra le attività agricole connesse l’enoturismo. Cioè la conoscenza del vino con attività nel luogo di produzione, visite nei luoghi di coltura e produzione, esposizione di strumenti di coltivazione della vite, degustazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, e iniziative didattiche e ricreative nell’ambito della cantina.

Vale la normativa fiscale dell’agriturismo (articolo 5, legge 413/1991): reddito al 25% dei ricavi conseguiti e Iva detraibile per metà di quella applicata sulle prestazioni. Il regime forfetario si applica agli imprenditori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva europea 112/2006 (coincidente in sostanza con l’articolo 2135 del Codice civile). La normativa interna non consente il regime forfetario ai fini delle imposte dirette per le società di capitali.

L’inizio attività va comunicato al Comune con la Scia.

Esonero contributi giovani

Il comma 117 proroga di un anno l’agevolazione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che si iscrivono nella previdenza agricola nel 2018; essi fruiscono di uno sgravio contributivo totale per i primi tre anni, della riduzione a due terzi per il quarto anno e della metà per il quinto anno. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.

Contratto di affiancamento

I commi 119 e 120 attuano la normativa sul contratto di affiancamento in agricoltura introdotto dalla legge 154/2016 per agevolare il cambio generazionale nel settore. L’imprenditore che deve essere affiancato deve avere una età superiore a 65 anni o, se più giovane, deve aver raggiunto la pensione. I giovani che devono affiancarlo devono avere una età compresa tra 18 e 40 anni e non devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale su terreni agricoli. L’affiancamento comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50% a favore del giovane. Il giovane matura altresì il diritto di prelazione agraria secondo le modalità della legge 590/1965.

I contratti di affiancamento hanno priorità nei progetti di sviluppo e relativi finanziamenti, ma non sono regolati sotto il profilo fiscale.

Apicoltura

I proventi derivanti dalla attività dell’apicoltura esercitata con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni qualificati montani, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 511 della legge 205/2017). Quindi l’apicoltura, entro questi limiti, può essere esercitata anche senza terreno agricolo asservito. Nessuna esclusione dal regime Iva, ma tali soggetti potranno rientrare nel regime di esonero se il volume d’affari non supera il limite di 7.000 euro.

Contratti agrari

Gli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola sono equiparati ai coltivatori diretti ai fini della applicazione della legge sui patti agrari (legge 203/1982). L’equiparazione significa che tutte le disposizioni in materia di contratti agrari, compresi la durata del contratto e le indennità in caso di risoluzione del contratto medesimo spettano anche agli imprenditori agricoli professionali (comma 511 legge di bilancio).

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