GUIDA ALLA MANOVRA/2 - Marchi d’impresa fuori dal patent box
Marchi di impresa fuori dal patent box, ma solo per le opzioni esercitate con decorrenza 2017. L’articolo 56 del decreto legge 50/2017, stabilisce che, per i regimi avviati nel 2015 e nel 2016, la deduzione relativa al reddito dei marchi, sia a uso diretto che in licenza, continua fino al termine del quinquennio e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021. In arrivo l’aggiornamento del Dm 3 luglio 2015, per adeguarlo alle nuove disposizioni.
Patent senza marchi
Il regime italiano di fiscalità agevolata per i beni immateriali si adegua, almeno in parte, alle prescrizioni dell’Ocse. Il paragrafo 63 del documento «Action 5» del progetto Beps dell’Ocse impediva, dopo il 30 giugno 2016, nuove ammissioni a regimi di patent box che non fossero conformi alle regole del nexus approach contenute nel medesimo documento. Regole che (paragrafi 34 e seguenti) consentono di detassare solamente brevetti (compresi i modelli di utilità) e software protetto da copyright.
Il Dl 50/2017, all’articolo 56, cancella conseguentemente i marchi di impresa dal comma 39 della legge 190/2014, che elenca i beni immateriali che possono fruire del patent box. Regime che resta invece pienamente utilizzabile per il software tutelato, i brevetti, i disegni e i modelli e il know how. L’eliminazione dei marchi dall’ambito dell’agevolazione vale solo per il futuro e dunque ha una decorrenza non del tutto allineata con l’Ocse.
Non si potranno immettere i marchi nel patent box, precisa la norma, a partire dai periodi di imposta per i quali le opzioni sono esercitate dopo il 31 dicembre 2016 e dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2017. Le opzioni sui marchi già esercitate con riferimento ai periodi di imposta 2015 e 2016 restano invece valide fino a scadenza. Lo prevede espressamente il comma 3 dell’articolo 56 secondo cui le norme sul patent box precedenti la modifica rimangono applicabili non oltre il 30 giugno 2021.
Le opzioni 2015 e 2016
Considerando che il regime ha una valenza di cinque esercizi, chi ha optato per i marchi dal 2015, potrà dunque detassare il reddito derivante dall’uso diretto o indiretto di tale bene immateriale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Chi ha invece avviato il regime dal 2016 (opzione inviata entro il 31 dicembre scorso), tasserà parzialmente il reddito dei marchi per i periodi dal 2016 al 2020 compresi. Stop invece, come detto, alle opzioni per i marchi di impresa a partire dal 2017. Opzioni che peraltro ancora non si possono materialmente esercitare dato che, da quest’anno, la scelta per il patent box si effettua a consuntivo nel modello di dichiarazione dei redditi (articolo 4 del Dm 30 luglio 2015). Va peraltro ricordato che se il bene immateriale è ad utilizzo diretto, l’efficacia dell’opzione è condizionata alla presentazione dell’istanza di ruling.
Dal patent box non è invece stato eliminato il cosiddetto know how cioè i «processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili». Si tratta di un bene immateriale che non rientra tra i due espressamente ammessi dall’Action 5 e per il quale il paragrafo 37 del documento richiederebbe talune condizioni aggiuntive non previste dalla norma italiana.
In attesa dei ruling
Per i marchi (opzioni fino al 31 dicembre 2016), come per gli altri intangibili a utilizzo diretto, la effettiva detassazione richiede che sia definito, in un accordo preventivo con il fisco, il criterio per la quantificazione della quota parte del reddito di impresa che è ascrivibile al bene immateriale.
Fino a quando il ruling non è chiuso (e a oggi ben pochi accordi sono stati siglati da contribuenti e agenzia delle Entrate), il contribuente non può esporre la deduzione nella dichiarazione dei redditi e Irap (deduzione pari al 30% del reddito per il 2015, 40% per il 2016 e 50% dal 2017).
I contribuenti che hanno presentato l’istanza nel 2015 e a oggi non hanno definito il ruling, potranno, se l’accordo si chiuderà entro il 16 ottobre 2017 (termine di presentazione delle dichiarazioni 2016 stabilito, per i soggetti non Ias-adopter, dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016) inserire la deduzione sia del 2015 che del 2016 nelle dichiarazioni Redditi e Irap 2017. In alternativa, la deduzione del 2015 potrà essere recuperata con un modello integrativo a favore.
Se invece il ruling slitta oltre la prossima scadenza, anche il 2016 andrà opportunamente inserito in una dichiarazione integrativa a favore, dato che l’alternativa prevista dalla legge, di aggiungere la deduzione a quella del 2017 (Redditi 2018) comporterebbe l’ottenimento di un beneficio inferiore, a seguito della riduzione al 24% dell’aliquota Ires.
La manovra fiscale - Dl 50 del 24 aprile 2017