Imposte

GUIDA ALLA MANOVRA/2 - Marchi d’impresa fuori dal patent box

di Luca Gaiani

Marchi di impresa fuori dal patent box, ma solo per le opzioni esercitate con decorrenza 2017. L’articolo 56 del decreto legge 50/2017, stabilisce che, per i regimi avviati nel 2015 e nel 2016, la deduzione relativa al reddito dei marchi, sia a uso diretto che in licenza, continua fino al termine del quinquennio e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021. In arrivo l’aggiornamento del Dm 3 luglio 2015, per adeguarlo alle nuove disposizioni.

Patent senza marchi

Il regime italiano di fiscalità agevolata per i beni immateriali si adegua, almeno in parte, alle prescrizioni dell’Ocse. Il paragrafo 63 del documento «Action 5» del progetto Beps dell’Ocse impediva, dopo il 30 giugno 2016, nuove ammissioni a regimi di patent box che non fossero conformi alle regole del nexus approach contenute nel medesimo documento. Regole che (paragrafi 34 e seguenti) consentono di detassare solamente brevetti (compresi i modelli di utilità) e software protetto da copyright.

Il Dl 50/2017, all’articolo 56, cancella conseguentemente i marchi di impresa dal comma 39 della legge 190/2014, che elenca i beni immateriali che possono fruire del patent box. Regime che resta invece pienamente utilizzabile per il software tutelato, i brevetti, i disegni e i modelli e il know how. L’eliminazione dei marchi dall’ambito dell’agevolazione vale solo per il futuro e dunque ha una decorrenza non del tutto allineata con l’Ocse.

Non si potranno immettere i marchi nel patent box, precisa la norma, a partire dai periodi di imposta per i quali le opzioni sono esercitate dopo il 31 dicembre 2016 e dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2017. Le opzioni sui marchi già esercitate con riferimento ai periodi di imposta 2015 e 2016 restano invece valide fino a scadenza. Lo prevede espressamente il comma 3 dell’articolo 56 secondo cui le norme sul patent box precedenti la modifica rimangono applicabili non oltre il 30 giugno 2021.

Le opzioni 2015 e 2016

Considerando che il regime ha una valenza di cinque esercizi, chi ha optato per i marchi dal 2015, potrà dunque detassare il reddito derivante dall’uso diretto o indiretto di tale bene immateriale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Chi ha invece avviato il regime dal 2016 (opzione inviata entro il 31 dicembre scorso), tasserà parzialmente il reddito dei marchi per i periodi dal 2016 al 2020 compresi. Stop invece, come detto, alle opzioni per i marchi di impresa a partire dal 2017. Opzioni che peraltro ancora non si possono materialmente esercitare dato che, da quest’anno, la scelta per il patent box si effettua a consuntivo nel modello di dichiarazione dei redditi (articolo 4 del Dm 30 luglio 2015). Va peraltro ricordato che se il bene immateriale è ad utilizzo diretto, l’efficacia dell’opzione è condizionata alla presentazione dell’istanza di ruling.

Dal patent box non è invece stato eliminato il cosiddetto know how cioè i «processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili». Si tratta di un bene immateriale che non rientra tra i due espressamente ammessi dall’Action 5 e per il quale il paragrafo 37 del documento richiederebbe talune condizioni aggiuntive non previste dalla norma italiana.

In attesa dei ruling

Per i marchi (opzioni fino al 31 dicembre 2016), come per gli altri intangibili a utilizzo diretto, la effettiva detassazione richiede che sia definito, in un accordo preventivo con il fisco, il criterio per la quantificazione della quota parte del reddito di impresa che è ascrivibile al bene immateriale.

Fino a quando il ruling non è chiuso (e a oggi ben pochi accordi sono stati siglati da contribuenti e agenzia delle Entrate), il contribuente non può esporre la deduzione nella dichiarazione dei redditi e Irap (deduzione pari al 30% del reddito per il 2015, 40% per il 2016 e 50% dal 2017).

I contribuenti che hanno presentato l’istanza nel 2015 e a oggi non hanno definito il ruling, potranno, se l’accordo si chiuderà entro il 16 ottobre 2017 (termine di presentazione delle dichiarazioni 2016 stabilito, per i soggetti non Ias-adopter, dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016) inserire la deduzione sia del 2015 che del 2016 nelle dichiarazioni Redditi e Irap 2017. In alternativa, la deduzione del 2015 potrà essere recuperata con un modello integrativo a favore.

Se invece il ruling slitta oltre la prossima scadenza, anche il 2016 andrà opportunamente inserito in una dichiarazione integrativa a favore, dato che l’alternativa prevista dalla legge, di aggiungere la deduzione a quella del 2017 (Redditi 2018) comporterebbe l’ottenimento di un beneficio inferiore, a seguito della riduzione al 24% dell’aliquota Ires.

Il quadro dopo la Manovra

La manovra fiscale - Dl 50 del 24 aprile 2017

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