Contabilità

Holding leggere con premi fiscali

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di Luca Miele

La Corte di cassazione fa chiarezza sui benefici fiscali spettanti alle subholding passive ubicate in Stati Ue, controllate da imprese extra-Ue, che ricevono dividendi da società operative localizzate in Italia.

Le recenti sentenze attengono al tema delle ritenute alla fonte ordinariamente applicabili ai dividendi in uscita dal nostro Paese e alla corretta applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione stipulate dall’Italia (sezione V civile, sentenze 28 dicembre 2016, numeri 27112 , 27113 , 27115 e 27116 ). In particolare, il focus è sulla qualifica di beneficiario effettivo del soggetto percipiente (subholding passiva); qualifica non di rado non riconosciuta dal fisco che invece configura tali entità come mere società conduit.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte è quello di una holding passiva residente in Francia e partecipata al 100 per 100 da una capogruppo americana che aveva invocato l’applicazione della convenzione italo-francese per i dividendi provenienti dall’Italia.

Secondo i giudici di merito, in capo al soggetto francese non sussistevano le condizioni di “beneficiario effettivo” dei dividendi percepiti in quanto:

la holding faceva parte di un gruppo societario che presentava una “struttura di controllo societario a cascata”, dato che essa era partecipata al 100 per 100 da una capogruppo americana, residente in uno Stato con il quale l’Italia non aveva stipulato una convenzione analoga a quella in vigore con la Francia;

l’holding era priva di una “significativa struttura organizzativa” e, cioè, presentava una struttura “leggera”, indice del mancato esercizio di un'effettiva attività da parte della sub-holding transalpina, circostanza desunta dall'esame di talune voci del relativo bilancio d'esercizio.

In particolare: consistenza dei “crediti operativi” in relazione al valore contabile delle partecipazioni detenute; assenza di costi del lavoro così come di proventi derivanti dall’addebito alla società italiana di corrispettivi per la cura di servizi gestionali in suo favore.

L’orientamento dell’agenzia delle Entrate e dei giudici di merito, quindi, si basa sull’assunto che la società era stata costituita con il solo scopo di ottenere i vantaggi fiscali previsti dalla convenzione e, in quanto tale, era da considerare una società di comodo, espressione di abuso del diritto avente l’unica funzione di percepire le agevolazioni fiscali e di trasferire gli utili all’effettivo beneficiario.

Per quanto riguarda il primo aspetto - la struttura di controllo societario a cascata - i giudici di legittimità escludono la rilevanza del tipo di articolazione della catena societaria e quindi non attribuiscono rilievo alla circostanza che la holding sia interamente partecipata da un unico socio.

Secondo la Cassazione, infatti, in ogni caso «la relazione di controllo tra capogruppo ed holding, o sub-holding, avente ad oggetto la pura detenzione di partecipazioni geografiche non esclude di per sé che quest’ultima sia dotata di autonomia organizzativa e gestionale».

La Cassazione confuta anche il secondo ragionamento relativo al beneficiario effettivo.

Viene affermato che, al fine di individuare tale figura, occorre tenere conto della peculiarità dell’oggetto e della natura della società madre percipiente. E, al riguardo, secondo i giudici di legittimità è “normale” per una holding che svolge la mera detenzione di partecipazioni in società operative possedere una struttura leggera; non per questo si tratta necessariamente di una entità fittizia interposta. In altre parole, la qualifica di beneficiario effettivo non può essere disconosciuta alle holding o alle sub-holding di pura partecipazione «per il solo fatto della mancanza di una significativa struttura organizzativa; della esiguità di costi gestionali e di crediti operativi; della mancata fatturazione di servizi gestionali a favore della società figlia erogante»; aspetti questi che assumono rilievo per un’impresa che dichiara di svolgere attività produttiva o di direzione, non certo per una holding passiva.

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