Holding, le partecipazioni si misurano a valori correnti
Per la prevalenza dell’attività si considerano gli importi alla data del conferimento
Per la definizione di holding nel regime dei conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato non valgono le regole dell’articolo 162-bis del Tuir. Lo precisa l’agenzia delle Entrate in una risposta ad interpello non ancora pubblicata, secondo cui, per misurare la «prevalenza» della attività esercitata occorre basarsi sui valori correnti delle partecipazioni possedute e non su quelli contabili. Chiarimento anche sulle percentuali soglia da considerare: si applica il 20% per tutte le non quotate anche se esse sono detenute dalla holding per il tramite di una società quotata.
Una persona fisica (Tizio) ha sottoposto all’agenzia delle Entrate un interpello riguardante il conferimento di una partecipazione (25%) dallo stesso detenuta in una società holding Alfa. Alfa possiede, come unico asset, il 71% di una società operativa Beta, le cui azioni sono quotate nel mercato telematico Aim Italia gestito da Borsa italiana. Beta, a sua volta, possiede diverse società operative controllate al 100 per cento. Tizio chiede se sia possibile conferire il 25% della Alfa holding in una società unipersonale, usufruendo del regime di realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir.
Il dubbio nasce dal fatto che, se da un lato la percentuale detenuta indirettamente da Tizio in Beta, demoltiplicata con la quota di Alfa holding, supera abbondantemente la soglia del 2% prevista per le società quotate (25% di 71% = 17,8%), dall’altro la percentuale demoltiplicata nelle società indirettamente partecipate tramite Beta (sempre pari al 17,8%) è invece inferiore alla soglia stabilita per le non quotate (20%).
Si chiede dunque se, in base ad una interpretazione logico-sistematica della norma, sia possibile considerare come percentuale soglia delle sub-partecipate delle holding possedute tramite una controllata quotata in Borsa, la stessa, minor percentuale delle quotate (2 per cento).
La risposta 956-1757/2021 - fornita il 26 luglio 2021 dalla Divisione contribuenti - sottolinea preliminarmente che per la definizione di società «holding» valida ai fini della applicazione della disposizione dell’articolo 177, comma 2-bis (che richiede la verifica delle percentuali soglia su tutte le società indirettamente partecipate dal conferente tramite la holding), non si devono applicare i criteri indicati nell’articolo 162-bis del Tuir e dunque il confronto tra valori contabili delle partecipazioni e valore complessivo dell’attivo patrimoniale quali risultanti dall’ultimo bilancio. Occorre invece misurare, alla data di efficacia del conferimento, i valori correnti delle partecipazioni detenute dalla holding confrontandoli con il valore corrente complessivo di tale società.
In merito al quesito oggetto dell’interpello, le Entrate adottano un’interpretazione letterale precisando che la percentuale soglia deve essere individuata, distintamente per ogni società, esclusivamente sulla base del fatto che essa sia, o meno, quotata.
E ciò anche se le sub-partecipate delle holding sono possedute interamente da parte di una società intermedia quotata in borsa.