Imposte

Holding, nel trasferimento di sede legale il valore normale non è rilevante per l’Irap

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di Giosuè Manguso

Con la risposta a interpello 460/2019 pubblicata ieri l’agenzia delle Entrate chiarisce una serie di quesiti posti da una società non residente che svolge attività di gestione di partecipazioni, e che nel corso del 2018 ha trasferito, in continuità giuridica, la propria sede legale in Italia. In qualità di holding di partecipazioni le attività sono prevalentemente costituite da partecipazioni in imprese controllate e da altre attività finanziarie.

In primo luogo, l’agenzia delle Entrate conferma che il regime previsto dall’articolo 166-bis del Tuir nella versione vigente al 31 dicembre 2018, secondo il quale le attività e passività comprese nel patrimonio di società residenti in «Paesi collaborativi» e che trasferiscono la propria sede nel territorio dello Stato italiano sono valorizzate in base al relativo valore normale, si applica anche alle società holding di partecipazioni, coerentemente a quanto già chiarito con la risoluzione n. 69/2016.

Inoltre, poiché in data 7 marzo 2018 l’istante ha realizzato una fusione per incorporazione di un’altra società e in medesima data è stato deliberato il suddetto trasferimento di sede legale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del Tuir, l’istante è ritenuto fiscalmente residente in Italia per tutto il periodo 2018. Conseguentemente, la valorizzazione in entrata delle attività e passività deve essere riferita alla data del 1° gennaio 2018, e da tale data tutte le operazioni, compresa la suddetta fusione (per la quale dovrà essere compilato il quadro “RV” della dichiarazione dei redditi), devono essere disciplinate ai sensi delle norme impositive domestiche.

In merito alla valorizzazione fiscale delle partecipazioni, poiché l’istante era residente in un “Paese collaborativo”, e trattandosi, di titoli negoziati in mercati regolamentati, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabile l’articolo 9, comma quarto, lettera a), del Tuir (i.e. valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese).
Inoltre, le modalità di segnalazione dei valori fiscali di ingresso delle attività e passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato dovevano essere illustrate in un provvedimento che non è stato ancora emanato. Pertanto, al riguardo, non sono state fornite indicazioni.

Infine, l’Agenzia ha escluso che il valore normale rilevante ai fini Ires possa rappresentare un criterio di quantificazione dei valori di ingresso delle attività e passività aziendali anche ai fini Irap. Tale posizione si basa sull’abrogazione dell’articolo 11-bis del Dlgs 446/1997 (avvenuta con la “legge finanziaria per il 2008”), secondo il quale i valori delle attività e passività rilevanti ai fini Irap erano “agganciati” ai valori che le stesse assumevano ai fini delle imposte sui redditi. Ne consegue che la base imponibile Irap sarà determinata in base all’attività esercita nel territorio dello Stato e riportata nei dati contabili della società.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 460/2019

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