Contabilità

I casi particolari: in salvo start up e cooperative

immagine non disponibile

Non tutte le società sono soggette alla disciplina sulle società di comodo. Godono di una causa di esclusione soggettiva, ad esempio, le società consortili, che rivelano la loro natura riportando il codice «12» al rigo RS116, colonna 1, di Unico SC. A dire il vero, è piuttosto strano che sia stato introdotto solo questo codice, poiché vi sono altri casi di esclusione soggettiva che, non trovando alcuna codifica specifica, si limiteranno a non compilare il prospetto: si tratta delle società cooperative (indipendentemente dalla mutualità prevalente), delle società semplici (Unico SP), di quelle di mutua assicurazione e degli enti commerciali. Godono, inoltre, di una esclusione assoluta per disposizione di legge le start up innovative, per effetto dell'articolo 26, comma 4 del Dl 179/2012. In questo caso la "fuoriuscita" è segnalata con una casella da barrare a sinistra dello schema, analogamente a quanto accade alle società in liquidazione (diverse da quelle che avevano la possibilità della trasformazione agevolata con legge 244/2007, articolo 1, comma 129) che assumono l'impegno di operare la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Questa causa di esonero, valida per entrambe le forme di non operatività, non è mai stata compiutamente spiegata dall'agenzia delle Entrate e la sua estensione temporale (è infatti efficace non solo per il periodo d'imposta in corso alla data di assunzione dell'impegno, ma anche per quello precedente e successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta liquidatorio di cui all'articolo 182, commi 2 e 3 del Tuir) mal si concilia con la disciplina della società non operative a causa delle perdite reiterate, e occorrerebbe una serie di chiarimenti interpretativi.
Qualora, nell'anno di riferimento o addirittura nell'intero triennio da utilizzarsi per le "medie", la società non disponga di alcun bene "sensibile", compilerà la casella «casi particolari» (rigo RS 116, colonna 7) con un'avvertenza: non avere reddito minimo non significa essere operativi, per cui l'utilizzo libero del credito Iva passa (anche in questo caso) attraverso una esimente ovvero un interpello positivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©