Controlli e liti

I consorzi bancari non sono esenti dall’Iva

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di Benedetto Santacroce e Anna Abagnale

Arrivano da Lussemburgo tre sentenze della Corte di Giustizia che mettono fuori gioco la disciplina italiana dell'esenzione Iva applicabile ai consorzi bancari e assicurativi. Le innovative pronunce della Corte – relative alle cause C-326/15 , DNB Banka; C-605/15 , Aviva; C-616/15 Commissione Europea/Germania – avranno un impatto significativo sull'interpretazione che fino ad ora molti Paesi europei hanno dato all'articolo 132, paragrafo 1, lettera f) della Direttiva Iva. Un'interpretazione di certo non univoca dato che la norma – la quale, a determinate condizioni, esenta le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone (di seguito Aap) ai suoi membri qualora questi svolgano attività esenti – ha assunto in alcuni ordinamenti una portata più ampia, in altri eccessivamente restrittiva (si veda Il Sole 24Ore del 5 maggio 2017) e rischia ora di essere in entrambi i casi incompatibile con il diritto unionale.

La Corte, infatti, è intervenuta ieri per la prima volta a delineare l'ambito applicativo della disciplina Iva del cost sharing, fissando “paletti” ben precisi all'esenzione prevista dalla disposizione in commento. Ciò che è estremamente rilevante è che l'esegesi sistematica dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f) porta a limitarne l'applicazione alle sole associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un'attività di interesse pubblico. Dunque un'attività economica nel settore assicurativo e/o in quello dei servizi finanziari, non avendo appunto una rilevanza pubblica, non attivano il suddetto meccanismo dell'articolo 132, al contrario di qualsiasi altra attività che per sua natura può essere ricondotta in tale categoria, quali la prestazione sanitaria, assistenziale, di previdenza sociale, educazione, sport e cultura.

Allo stesso modo, secondo la Corte, un'interpretazione che riducesse il campo d'azione della norma ad un'area esclusiva delle attività di interesse pubblico, ad esempio al solo settore sanitario come nel caso tedesco, andrebbe contro la sua stessa finalità che è quella di esentare dall'Iva tale tipo di attività allo scopo di «agevolare l'accesso a talune prestazioni nonché la fornitura di taluni beni evitando i maggiori costi che deriverebbero dal loro assoggettamento all'imposta».

Gli Stati membri non possono neppure invocare a proprio piacimento la condizione che l'esenzione in questione non provochi distorsioni della concorrenza, limitando con una normativa nazionale i settori di attività a cui essa si applica secondo quanto disposto a livello unionale. Si tratta, come pure sottolineato dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni, di una valutazione che va fatta caso per caso da parte delle autorità fiscali.

Quanto anzidetto nulla toglie al fatto che l'ambito di applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 132 debba essere interpretato in linea generale restrittivamente, in quanto è pur sempre vero che si tratta di un regime derogatorio al principio di base secondo cui l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. La conseguenza è che tutto ciò che è fuori dai servizi di pubblico interesse resi dai membri di un'Aap è anche fuori dall'esenzione in commento.

A questo punto è giocoforza interrogarsi su come si pone l'ordinamento italiano rispetto al tema. La norma interna – articolo 10, comma 2, Dpr 633/1972 – a suo tempo ha recepito la norma unionale negli stessi termini in cui la stessa Commissione europea, considerando il suo tenore letterale, l'obiettivo perseguito e il contesto storico, l'ha percepita nella causa contro la Germania, ovvero nel senso di non limitare l'esenzione alle Aap i cui membri esercitano attività di interesse pubblico, in quanto la stessa riguarda tutte le Aap i cui membri esercitano un'attività esente da Iva. Infatti, i consorzi interessati dall'articolo 10, comma 2 – in presenza degli altri requisiti richiesti – effettuano prestazioni di servizi nei confronti dei consorziati/soci in esenzione Iva, a prescindere dal settore di attività in cui questi ultimi si trovano ad operare. Si comprende, quindi, quali effetti il nuovissimo orientamento giurisprudenziale europeo potrà avere per il futuro su tali soggetti, i quali, costretti ad abbandonare la via dell'articolo 132, saranno più propensi a cercare nuove strade, probabilmente in primis quella del gruppo Iva.

La sentenza della Corte di giustizia Ue C-326/15

La sentenza della Corte di giustizia Ue C-605/15

La sentenza della Corte di giustizia Ue C-616/15

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