Controlli e liti

I conti correnti dei familiari concorrono al reddito della Srl

di Alessandro Galimberti

È legittima l'imputazione a ricavi dell'attività d'impresa delle movimentazioni riscontrate sui conti correnti dei familiari del socio se la compagine sociale è particolarmente ristretta e se i familiari non hanno altri redditi. Spetta in questi casi al contribuente, su cui è ribaltato l'onere della prova, dimostrare in modo analitico che l'origine degli apporti patrimoniali sui conti dei congiunti ha genesi diversa da quella, appunto, dell'impresa.

La Sezione tributaria della Cassazione (ordinanza 20408/18) ha annullato due decisioni della Ctr Campania che avevano respinto la pretesa delle Entrate sulla ripresa a tassazione dei movimenti accertati sul conto del padre di un socio e della nonna - ormai 87enne - a fini Ivsa, Irap e Ires della Srl, oltre a irrogare sanzioni per la mancata ritenuta alla fonte della quota di utili spettanti allo stesso socio congiunto.

Secondo la Ctr, l'Ufficio non aveva adeguatamente motivato l'imputazione a reddito d'impresa delle movimentazioni sui conti di terzi, ma la Cassazione rifacendosi a una serie omogenea di precedenti (14556/18; 4829/15; 27075/17 tra le ultime) ha argomentato che, a fronte del padre del socio che non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali e alla di lui madre 87 enne, è legittimo applicare la presunzione dell'articolo 32 del dpr 600/73, superabile solo da prove analitiche contrarie e comunque a carico del contribuente.

A giudizio della Cassazione, in tema di imposte sui redditi lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica, “sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente”.

Cassazione, sentenza 20408/2018

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