Controlli e liti

I controlli a domicilio controbilanciati dal contraddittorio

di Laura Ambrosi

Occorre assicurare il diritto al contraddittorio preventivo per l'accertamento fondato su elementi rinvenuti in sede di accesso presso la sede del contribuente, anche se relativi a una diversa annualità. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l 'ordinanza 18092 depositata ieri.

Una società impugnava un avviso di accertamento eccependo la violazione del contraddittorio preventivo nonostante derivasse da una verifica effettuata presso la sede.

L'Agenzia si difendeva evidenziando che l'anno oggetto dell'accertamento non era stato considerato in sede di verifica e perciò non erano applicabili le garanzie previste dallo Statuto del contribuente (articolo 12 comma 7 legge 212/2000). Entrambi i giudici di merito accoglievano il ricorso e l'ufficio impugnava la decisione in Cassazione.

I giudici di legittimità, pur ritenendo fondato il ricorso dell'amministrazione, hanno fornito un interessante chiarimento sul punto. Innanzitutto la Suprema corte ha precisato che il mero riferimento, negli avvisi di accertamento, ad un Pvc redatto in occasione di un accesso non esclude che il provvedimento abbia in realtà natura strettamente documentale (accertamento a tavolino).

In simili ipotesi l'obbligo del contraddittorio preventivo sorge solo se le risultanze dell'accesso effettuato presso la sede del contribuente siano la causa fondante l'avviso di accertamento notificato, a prescindere cioè che l'annualità sia stata oggetto di verifica. Le Sezioni unite (sentenza 24823/2015) hanno affermato che le garanzia previste dall'articolo 12, comma 7 trovano applicazione solo quando l'amministrazione accede presso i locali del contribuente, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o meno comportato constatazione di violazioni fiscali (Cassazione 15010/2014, 9424/2014, 5374/2014, 20770/2013, 10381/2014). Ciò è necessario perché tali verifiche sono caratterizzate dall'intromissione autoritativa dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla ricerca di elementi a lui sfavorevoli. Il contraddittorio preventivo, pertanto, rappresenta il contro bilanciamento per la correzione di una possibile disparità.

Solo con riferimento all'Iva, in quanto tributo armonizzato, le Sezioni unite avevano affermato che in applicazione dei principi più volte confermati dalla Corte di Giustizia, l'amministrazione è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, a pena di invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia enunciato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (Cassazione 11560/2018). Nella specie, la Ctr aveva deciso per la nullità degli accertamenti senza aver valutato se la pretesa fosse realmente fondata su elementi rinvenuti in sede di verifica.

L’interesse della decisione risiede in una lettura più sostanziale che formale dell'obbligo di contraddittorio preventivo. Dalla sentenza, infatti, emerge che per le annualità non formalmente oggetto di verifica con accesso, per le quali però è stato emesso un accertamento, va verificato concretamente se la pretesa è fondata su elementi emersi dalla verifica stessa. Solo in questa ipotesi, va riconosciuto il diritto al contraddittorio preventivo e quindi occorre che decorrano dalla consegna del Pvc almeno 60 giorni prima della notifica dell'atto.

Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 18092 del 10 luglio 2018

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