Imposte

I costi certi si deducono subito in Redditi 2018

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di Luca Gaiani

Costi e proventi definiti con certezza dopo il 31 dicembre 2017 e prima dell’approvazione del bilancio da includere per derivazione in Redditi 2018. Con la disapplicazione dei requisiti fiscali di certezza e determinabilità, le società diverse dalle micro-imprese deducono per competenza gli importi iscritti nel bilancio 2017 in base all’Oic 29.

Imputazione temporale

L’impatto più diffuso del principio di derivazione rafforzata, che il Dl 244/2016 ha esteso alle società Oic-adopter, riguarda l’imputazione a periodo dei componenti reddituali: già dall’esercizio 2016, per individuare l’esercizio di competenza fiscale valgono i criteri previsti dai principi contabili anche in deroga alle norme del Tuir. A tale riguardo, il Dm 3 agosto 2017 ha previsto la disapplicazione, anche per le imprese con principi contabili italiani (escluse le micro-imprese), dei commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir (articolo 2, Dm 48/2009) riguardanti, rispettivamente, i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva e la individuazione formale della data di rilevanza delle cessioni e delle prestazioni.

L’analisi sulla competenza temporale deve essere affidata solo ai criteri degli Oic, senza dover (ma anche senza poter) effettuare variazioni fiscali per ragioni di competenza, laddove l’onere o il provento siano stati correttamente imputati nel bilancio d’esercizio (e salvo evidentemente che non si tratti di componenti deducibili o tassabili «per cassa»).

Costi fuori competenza

Le nuove regole vanno osservate scrupolosamente dato che un costo non imputato (e dedotto) nell’anno di competenza (contabile) perde i requisiti di deducibilità fiscale, richiedendo una correzione mediante dichiarazione integrativa. Per l’esercizio 2016, un’eventuale difformità di comportamento rispetto al principio di derivazione è stata sanata dalla clausola di salvaguardia dell’articolo 3 del Dm 3 agosto 2017, ma non sarà più così nella dichiarazione 2018.

Per i componenti reddituali da operazioni “ordinarie” la disapplicazione dell’articolo 109 comma 2 non genera novità rilevanti, dato che generalmente i criteri contabili coincidono con quelli “ex” fiscali.

Conseguenze più importanti si hanno invece per l’individuazione della competenza dei componenti reddituali che non derivano da cessioni o prestazioni (contributi, indennizzi, oneri derivanti da contenziosi legali, ecc.) la cui rilevanza fiscale non è più sottoposta alle rigide condizioni di certezza e determinabilità “formale” (spesso intese, in passato, come definitività), ma solo a quelle contabili (momento in cui sorge l’obbligazione di pagare o incassare una somma).

Fatti dopo il 31 dicembre

Attenzione va posta ai fatti che accadono dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di redazione del progetto di bilancio (in genere fine marzo), che impattano su situazioni già in essere al 31 dicembre. L’Oic 29 (paragrafo 59.a) stabilisce che occorre imputare il componente reddituale nel bilancio in fase di redazione (si vedano gli esempi a lato). In passato questi importi erano indeducibili in quanto carenti di certezza o determinabilità al 31 dicembre e dovevano essere rinviati all’anno dopo.

Con la derivazione rafforzata, invece, il costo o il provento di competenza del 2017 che viene iscritto in bilancio sulla base di un evento successivo al 31 dicembre può e deve essere dedotto (o tassato) in via immediata, pena una violazione delle regole fiscali. La deduzione richiede che l’onere, oltre che di competenza (in quanto riferito a una situazione già in essere al 31 dicembre), sia rilevato a fronte di un debito (Oic 19, paragrafo 39) e dunque non costituisca un accantonamento. Se invece si genera un accantonamento nel bilancio in fase di chiusura (si pensi all’avvio a marzo 2018 di un contenzioso riguardante una operazione del 2017 o a un incentive bonus con obiettivi pluriennali sul 2019), cioè un costo iscritto a fronte di passività di scadenza o ammontare incerto (Oic 31), il relativo importo resta indeducibile ai sensi dell’articolo 107 del Tuir, come stabilito dall’articolo 9 del Dm 8 giugno 2011.

Le voci di costo immediatamente deducibili

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