I dati alla Superanagrafe dei conti solo come impulso alla compliance
La Superanagrafe dei conti correnti si prepara ad accogliere i dati 2016. Un adempimento ornai consolidato negli ultimi anni. Restano però aperti tutti una serie di interrogativi. Prima di tutto, capire come viene utilizzata la massa di dati. Da una parte, ci sono i poteri dell’Anagrafe tributaria di impiegarli ai fini dell’analisi del rischio ma non come presunzione per fondare un accertamento. Dall’altro, c’è la prospettiva di impiegarli per un confronto con il contribuente nell’ottica inaugurata con il «cambia verso». Quindi perché non prevedere forme di alert basate anche su queste informazioni? Del resto, lo spirito della compliance – evidenziato anche nella presentazione dei risultati 2016 della lotta all’evasione – va proprio in direzione di una collaborazione preventiva.
Il contesto
Può essere, però, opportuno ricostruire l’adempimento. Entro domani, 15 febbraio 2017, va, infatti, trasmessa la comunicazione annuale dei rapporti finanziari per il 2016: debutta così a regime il termine di trasmissione più volte differito negli anni scorsi con diversi provvedimenti direttoriali succedutisi nel tempo. Infatti l’articolo 11 del Dl 201/2011 (decreto Salva Italia) ha introdotto l’obbligo per gli operatori finanziari, e cioè tra gli altri banche, Poste Italiane, intermediari finanziari ed imprese di investimento, di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni. Il termine di trasmissione del 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, a regime a partire dai dati relativi al 2016, è stato individuato dal provvedimento 18269 del 10 febbraio 2015 il quale, nel delineare il tracciato unico delle comunicazioni, aveva così modificato la tempistica in precedenza dettata dall’analogo provvedimento del 25 marzo 2013 la quale fissava al 20 aprile di ciascun anno la scadenza a regime.
Che cosa si comunica
Con cadenza annuale, infatti, gli operatori finanziari devono trasmettere le informazioni relative ai rapporti attivi nel corso dell’anno, e in particolare i dati identificativi dello stesso rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti, nonché i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione. In caso di rapporti accesi in corso d’anno, va comunicato il saldo iniziale alla data di apertura, mentre per i rapporti chiusi nel corso dell’anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura. Inoltre i dati riguardano anche gli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto e conteggiati su base annua.
Le modalità di trasmissione
La comunicazione viene effettuata utilizzando l’infrastruttura Sid (Sistema di interscambio dati), attraverso una piattaforma di Ftp oppure, per file inferiori a 20 MB, in formato compresso, attraverso il servizio di Pec (posta elettronica certificata). Gli operatori finanziari dovrebbero avere raccolto i dati da trasmettere direttamente dai propri sistemi informatici, con meccanismi automatizzati di estrazione, composizione, compressione e crittografia per formare e proteggere le informazioni. È possibile comunque correggere, entro novanta giorni dalla trasmissione, eventuali saldi rappresentati in un flusso di dati già inviato, annullando quanto già comunicato e reinoltrando nuovamente tutte le informazioni oppure, in alternativa, inviare un flusso che contiene esclusivamente i rapporti che si intende correggere.