Controlli e liti

I dividendi occultati costituiscono un nuovo elemento per integrare l’accertamento

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di Roberto Bianchi

La Corte Suprema, attraverso l’ ordinanza 7592/2017 , ha rinsaldato un’interpretazione concessiva della disciplina contenuta nel comma 1 dell'articolo 43 del Dpr n. 600/73, prescrizione che permette all'Amministrazione Finanziaria, sino al raggiungimento della data di decadenza, di arricchire o di mutare le rettifiche e gli accertamenti già eseguiti attraverso la notifica di ulteriori atti, che trovano il loro fondamento nella sopraggiunta consapevolezza della sussistenza di ulteriori fattori.
Tutto ciò configura una delle rare eccezioni, tollerate dal diritto tributario, al postulato dell'“unicità della rettifica” che incombe sull'Amministrazione Finanziaria e che impone a tale istituzione di non emanare ulteriori atti impositivi a carico dello stesso soggetto e afferenti all'analogo periodo d'imposta. La menzionata eccezione, conforme l'accertamento integrativo, permette all'Amministrazione Finanziaria di arricchire l'antecedente accertamento mediante un giudizio congruente della casistica individuabile solo progressivamente, rimanendo tuttavia distinto rispetto alla possibilità di agire per autotutela (Cassazione sentenza 4534/2002).

Nel caso in esame l'Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza emessa della Ctr Puglia, che aveva respinto l'appello dello stesso avverso la decisione della Ctp di Bari che aveva parzialmente accolto l'impugnazione del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento Irpef.
Nella sua decisione la Ctr ha affermato, da un lato che l'Ufficio avrebbe fatto uso del potere integrativo, senza la ricorrenza del presupposto richiesto dal comma 3 dell'articolo 43 del Dpr 600/1973 e dall'altro che la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio sarebbe stata difficilmente ipotizzabile, a causa della conflittualità dei rapporti del contribuente con la restante parte della compagine societaria.

L'Agenzia ha affidato il proprio ricorso a due motivi, denunciando con il primo la violazione e la falsa applicazione del comma 3 dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973 in relazione all'articolo 360, Codice di procedura civile, n. 3, assumendo che, ai fini dell'esercizio del potere integrativo, l'elemento nuovo sarebbe stato costituito dall'accertamento di un reddito di capitale derivante dalla partecipazione del contribuente a una Srl e con il secondo la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 38 del Dpr 600/1973 in relazione all'articolo 360, Codice di procedura civile, n. 3.

A parere dell'Ufficio la Ctr avrebbe errato nel ritenere privi di efficacia probatoria gli elementi presuntivi dedotti nell'atto impositivo e nell'attribuire effetti determinanti agli elementi forniti dal contribuente.
A giudizio degli Ermellini entrambe le censure sono risultate fondate in quanto da un lato, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le informazioni non ancora in possesso dell'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento al momento dell'adozione dello stesso costituiscono, ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 del Dpr 600/1973, elementi sopravvenuti che legittimano l'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento mediante la notificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivo della norma al solo divieto di fondare il suddetto avviso integrativo sulla base di una mera rivalutazione o di un maggior apprendimento di dati già originariamente in possesso dell'ufficio procedente (Cassazione, sezione 5, sentenza 576/2016).
Per i Giudici della Suprema Corte, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società ma bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cassazione, sezione 5, n. 15824 del 29/07/2016).

La menzionata interpretazione concessiva della Suprema Corte ritiene pertanto che l'accertamento in argomento risulta essere conforme alla legge anche in presenza di nuovi elementi non individuabili antecedentemente dall'Amministrazione Finanziaria (Cassazione sentenza 18014/2005).

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