Adempimenti

I farmaci online trovano lo sconto

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di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta

La nuova circolare 7/E/2017 sul 730 contiene una ampia e dettagliata ricostruzione delle tipologie di spese sanitarie ammesse alla deduzione /detrazione e della relativa documentazione, tra cui spiccano numerose novità rispetto ai passati orientamenti.

Per i farmaci , la circolare prende atto dei nuovi canali di vendita: accanto alle farmacie, che possono vendere tutti i medicinali, e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, Dl 223/2006 che, con la presenza del farmacista, possono vendere i medicinali, anche omeopatici e veterinari, non soggetti a prescrizione medica, fanno il loro debutto le detrazioni su acquisti di farmaci on-line, purché nel rispetto dell’articolo 112-quater del Dlgs 219/2006, solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione e previa autorizzazione dell’autorità sanitaria individuata dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L’elenco dei soggetti autorizzati è disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Aggiornate le esclusioni dalla detrazione: molte le fattispecie confermate, tra cui quelle di conservazione delle cellule staminali, le prestazioni di pedagogisti e di osteopati non in possesso di qualifica sanitaria riconosciuta in Italia, la frequenza di corsi in palestra, l’acquisto di piscine per idrokinesiterapia. Tra le new entries, si afferma l’esclusione delle spese di circoncisione rituale non legate a finalità di cura e le spese del test Dna per il riconoscimento di paternità.

Le prestazioni di massofisioterapisti sono ritenute detraibili solo a condizione che dal documento di spesa risulti il conseguimento del relativo titolo prima del 17 marzo 1999.

Confermata anche l’indetraibilità degli integratori alimentari, in quanto ritenuti privi di valenza sanitaria: opinione che andrebbe certamente rivista alla luce delle odierne acquisizioni di quella speciale branca della medicina chiamata “nutraceutica” (crasi tra nutrizione e farmaceutica).

Per le prestazioni dei profili professionali riconosciuti dalla normativa sanitaria non è necessario produrre la prescrizione medica, ma il documento di spesa rilasciato dal professionista deve indicare, unitamente alla prestazione resa, la figura professionale. È ragionevole pensare che se nella fattura è indicata espressamente l’esenzione Iva, tale indicazione assorba quella della qualifica professionale, in quanto l’esenzione spetta solo per gli esercenti professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza. La prescrizione medica è invece richiesta per i trattamenti di ozonoterapia e mesoterapia e per le prestazioni di chiropratica eseguite in centri autorizzati.

Ammessa l’autocertificazione della condizione di esenzione da ticket in luogo della certificazione rilasciata dall’Asl. Detraibili anche le spese per l’acquisto di dispositivi meccanici, elettronici od informatici costituenti ausilio alla disabilità per l’uso delle cucine.

Le spese per speciali sussidi tecnici (telefonini, fax, modem, computer, ausili cucine) sono detraibili solo se specificamente funzionali all’ausilio nella specifica disabilità.

Le bicilette elettriche a pedalata assistita acquistate da soggetti con limitate capacità motorie permanenti sono detraibili su certificazione del medico Asl che attesti il collegamento funzionale con la specifica menomazione.

Tra le spese per i veicoli specificamente adattati a limitazioni motorie permanenti di soggetti disabili, vengono espressamente ammesse anche le spese di adattamento successive all’acquisto e quelle per l’acquisto di veicoli elettrici.

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