Imposte

I forfettari pesano le partecipazioni in Srl

di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Le cause ostative impediscono l’applicazione del regime forfettario nell’anno in si verificano. Ma se una di queste cause si manifesta mentre il contribuente opera già nel forfait, l’uscita dal regime decorre dall’anno successivo.

Occorre risolvere un complicato puzzle per mettere insieme le disposizioni di legge, l’interpretazione delle Entrate con la circolare 10/E/2016 e le risposte dell’Agenzia a Telefisco 2019.

Vedi l’applicazione caso per caso

Le partecipazioni in Srl, Snc e Sas
Il possesso delle quote in società o altri enti è un tema senz’altro centrale nel regime. La prima - e parzialmente - nuova causa ostativa meritevole di approfondimento riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o di associazioni professionali, la posizione di collaboratore nelle imprese familiari, ovvero la partecipazione di controllo diretto e indiretto in Srl o associazioni in partecipazione che esercitano una attività riconducibile a quella svolta dal soggetto che intende applicare il regime forfettario.

La circolare 10/E/2016 ha precisato che per i requisiti di accesso (ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro) si deve fare riferimento all’anno precedente, mentre le cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime forfettario. Questo principio viene confermato dalla risposta fornita a Telefisco dall’Agenzia relativamente al possesso di una partecipazione in Srl, con la quale è stato affermato che nessuna preclusione scatta all’applicazione del regime forfettario nel caso in cui il contribuente ceda la partecipazione nell’anno precedente a quello di applicazione del regime. Quindi la causa di esclusione esistente nel periodo di imposta precedente non compromette il regime forfettario, che invece non può essere applicato nel caso in cui essa conviva nel medesimo anno. È una risposta che mette fuori gioco chi nel 2018 si trovava a essere nel regime forfettario e titolare di una partecipazione in Srl incompatibile, e non l’ha ceduta entro lo scorso 31 dicembre. Ed è appena il caso di notare quanto sarebbe stato difficile liquidare una quota entro fine 2018 sulla base di una norma ancora in discussione e pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo il 30 dicembre scorso.

La risposta delle Entrate, però, potrebbe far sorgere qualche dubbio anche ai contribuenti titolari di quote in società di persone. Il tenore letterale della risposta, infatti, potrebbe far pensare che valga lo stesso principio dettato per le Srl, ma il testo in effetti non è del tutto esplicito. Inoltre, va ricordato che, per le quote in società di persone, l’Agenzia con la circolare 10/E/2016 aveva consentito la cessione prima della fine del periodo di imposta di applicazione del regime forfettario. Interpretazione che a nostro avviso potrebbe essere ancora valida.

L’acquisto in corso d’anno
Un’altra risposta fornita dall’Agenzia riguarda il caso in cui il contribuente in regime forfettario acquista nel medesimo periodo di imposta una partecipazione di maggioranza in Srl che svolge una attività riconducibile a quella personale del contribuente. In questo caso l’Agenzia fa riferimento, in sede di risposta, al comma 71 della legge 190/2014 il quale dispone che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una causa di esclusione. La soluzione risolve il problema di chi, in modo incolpevole, viene in possesso di una partecipazione incompatibile con il regime forfettario ad esempio per effetto di successione. Ovviamente, c’è il problema che il contribuente in questo caso perde il regime forfettario dall’anno successivo, circostanza che si potrebbe evitare cedendo la partecipazione prima della fine del periodo di imposta, come indicato dalla Agenzia nella risposta fornita a Telefisco.

Il rapporto con il datore di lavoro
La seconda nuova causa di esclusione riguarda l’attività esercitata in regime forfettario con il datore di lavoro o con chi lo è stato nei due periodi di imposta precedenti. In questo caso il contribuente forfettario può effettuare operazioni con il datore di lavoro, ma a condizione che operi prevalentemente con altri.

Tenuto conto che le causa di esclusione si deve riflettere all’anno di applicazione del forfait, nel 2019 possono a nostro avviso fare ingresso, o permanere, nel regime i contribuenti che nel 2018 hanno operato prevalentemente con il datore di lavoro; ovviamente con l’intento di operare nel 2019 prevalentemente con soggetti diversi dal datore di lavoro attuale o passato.

Il problema si presenta se nel corso del 2019 il forfettario finisce con il fatturare prevalentemente con il datore di lavoro; applicando il comma 71 già citato il contribuente dovrebbe perdere il regime forfettario dall’anno successivo. Il regime forfettario non può essere negato a nostro parere a chi inizia l’attività nel 2019 e poi finisce per operare prevalentemente con il datore di lavoro o con chi lo è stato: perderà il regime forfettario nel 2020.

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