Controlli e liti

I nodi per l’acquirente: senza i dati del cedente l’operazione è in stallo

Da valutare un intervento normativo per imporre le comunicazioni tra le parti

I calcoli da eseguire non sono semplici nemmeno per l’acquirente, con l’aggravante che costui, per eseguire una corretta deduzione dell’ammortamento, deve farsi consegnare i dati dal cedente. Una simile collaborazione, “necessaria” tra cedente e cessionario, dovrebbe essere oggetto di previsione normativa poiché in assenza di obbligo a fornire i dati dal cedente al cessionario non si capisce come debba comportarsi quest’ultimo per dedurre il costo del marchio acquisito se il cedente non gli fornisce i dati, né quali siano eventuali profili sanzionatori che gravino sul cedente, anche per la fornitura di dati errati.

Tutto ciò in quanto il cessionario deve conoscere il residuo da ammortizzare del maggior valore rivalutato al netto della minusvalenza realizzata.

Se torniamo all’esempio citato nell’altro articolo di questa pagina (nel quale vi è una minusvalenza di 320 interamente deducibile nel periodo speciale “lungo”), occorre assumere il dato residuo del maggior valore rivalutato (880), nettizzarlo della minusvalenza 560 (880 - 320) e dedurre l’ammortamento in 44 anni (essendo stato venduto il bene dopo sei anni dalla rivalutazione).

Dal momento che il cessionario ha pagato 600 per acquistare tale marchio, la differenza, cioè 40, viene dedotta con l’ammortamento in 18 anni.
Nel caso in cui la minusvalenza sia superiore al residuo da ammortizzare nel maggior valore rivalutato, (secondo caso nell’articolo a fianco), il cessionario potrà dedurre il costo sostenuto (20) nei “normali” 18 anni.

Anche nel caso in cui il cedente realizzi una plusvalenza, il cessionario deve eseguire calcoli complessi per dedurre il costo, poiché, in sostanza, egli deve continuare quel processo di ammortamento “lungo” che il cedente ha interrotto al momento della vendita del marchio.

Riprendiamo il primo esempio dove il bene presentava un residuo da ammortizzare di 920, diviso in 880 (residuo del maggior valore rivalutato) e 40 (residuo del valore originario). Poniamo che il marchio sia ceduto a 1.000. L’acquirente deve scindere questo ultimo dato in due parti:
● 880, cioè il residuo del maggior valore rivalutato che va dedotto nei restanti 44 anni dell’ammortamento cinquantennale;

● 120 che potranno essere dedotti con le normali regole. Cioè in 18 anni.

A tutta questa complicazione si aggiunge l’ipotesi in cui il marchio sia acquisito nel contesto di una cessione di ramo d’azienda, situazione nella quale i dati utilizzati dal cedente per il calcolo della plus-minus, potrebbero non coincidere con il valore assegnato dal cessionario al marchio in sede ripartizione del prezzo pagato per il ramo di azienda nei singoli beni che lo compongono. Tutto ciò per concludere che vincolare il regime fiscale del cessionario a quello del cedente sembra una scelta sbagliata e in certi casi difficilmente praticabile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©