I Pir non guardano solo alle azioni
Nessun obbligo di investire in azioni, nessun limite di età per la sottoscrizione, limite di concentrazione da non superare per i due terzi dell’anno. Sono queste alcune delle caratteristiche che qualificano i Pir, i Piani individuali di risparmio regolati dai commi da 100 a 114 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017 e la cui disciplina attende il completamento della fase attuativa, compresa la circolare dell’agenzia delle Entrate.
I Pir sono ispirati da analoghe consolidate esperienze francesi ( Plan d’Epargne en Actions) e inglesi (Individual Saving Account), ma ne costituiscono un’evoluzione sia perché consentono investimenti in strumenti finanziari diversi dalle azioni, sia perché possono comprendere anche investimenti in società europee con stabile organizzazione in Italia il che ha consentito di ottenere il via libera della Commissione Ue.
L’incentivo alla sottoscrizione dei Pir è di natura fiscale (i proventi del piano non sono tassabili e non scontano le imposte di successione). Vi sono limiti d’investimento (orizzonte a medio lungo termine, limiti di concentrazione degli investimenti), ma sono imposti dall’esigenza di tutelare gli investitori retail.
Il Mise e il dipartimento delle Finanze ripongono molta fiducia nella capacità dei Pir di canalizzare parte del risparmio delle famiglie italiane verso le imprese radicate nel nostro territorio. In un recente convegno organizzato da Assogestioni – al quale hanno partecipato Fabrizia Lapecorella (dg del Dipartimento delle finanze) e Fabrizio Pagani (capo della segreteria tecnica del Mef) – è stata stimata una raccolta retail di 10 miliardi di cui almeno 2,1 per finanziare società non rientranti nell’indice Ftse Mib o equivalenti. Nel corso del convegno, Ilario Scafati, dirigente dell’Ufficio fiscalità del Dipartimento delle finanze, ha evidenziato come la non perfetta formulazione della norma è conseguenza del fatto che è stata introdotta in un provvedimento, la legge di Bilancio 2017, approvato in anticipo rispetto al previsto il che ha impedito ulteriori affinamenti del testo. Vi è consapevolezza che per consentire l’effettivo lancio è necessario che i provvedimenti attuativi siano varati in tempi rapidi.
Nell’attesa, le lacune della legge saranno colmate in sede interpretativa, tenendo sempre conto di un driver fondamentale: il provvedimento ha l’ambizione di rivolgersi al “sistema Paese” e vuole proporre un nuovo modo di investire la liquidità delle famiglie, di finanziare le imprese impegnate nel territorio. È un provvedimento di carattere generale destinato a un pubblico il più possibile diffuso e quindi è necessario limitare al massimo le complessità procedurali.
Esempi dell’approccio che l’Agenzia intende utilizzare sono costituiti da alcune risposte fornite pubblicamente, anche se non ufficialmente, nel corso del convegno. In particolare:
• nonostante alcuni infelici richiami interni alla norma, i Pir non devono essere necessariamente investiti in azioni, ma possono comprendere anche altri strumenti finanziari rientranti fra gli «investimenti qualificati»;
• non ci sono limiti di età alla sottoscrizione dei Pir;
• la condizione che del 70% investito in strumenti «qualificati», almeno il 30% sia composto da strumenti di società non appartenenti all’indice FTSE MIB «o equivalenti» va applicata tenendo conto gli indici equivalenti sono solo quelli dei mercati esteri e sarà fornita una elencazione esemplificativa;
• il limite di concentrazione (non più del 10% investito nello stesso emittente) non deve essere superato per i due terzi dell’anno e, a questi fini, conti correnti e depositi sono considerati come autonomi investimenti;
• nel caso di investimento in un fondo comune «Pir compliant», l’holding period minimo di 5 anni va verificato sull’investimento nel fondo e non sul suo contenuto;
• la qualifica di fondo «Pir compliant» va fatta basandosi sulla politica d’investimento descritta del prospetto informativo;
• il collocatore e la Sgr che gestisce il fondo sono entrambi legittimati a effettuare la gestione fiscale del Pir.