I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 14 al 22 ottobre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Collegato fiscale alla Legge di bilancio/Riscossione

Dl 21 ottobre 2021, n. 146, GU 21 ottobre 2021, n. 252

Decreto collegato fiscale alla Legge di bilancio 2022: disposizioni in tema di riscossione, agevolazioni e lavoro

Il Decreto, in vigore dal 22 ottobre 2021, contiene alcune misure urgenti in attesa della Manovra di fine anno.Oltre ad alcune disposizioni in tema di lavoro (es. vengono apportate modifiche al Dlgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con possibilità anche di sospensione dell'attività lavorativa, sanzione che può scattare anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l'attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L'importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione; viene abbassata la soglia per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni del «lavoro nero»; è previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell'equiparazione della quarantena per Covid-19 alla malattia; i lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l'attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell'infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti; viene rifinanziata la Cassa integrazione Covid) il Decreto contiene norme in materia fiscale, di seguito sintetizzate.

Adempimento spontaneo cartelle

Si allunga a 150 giorni (in luogo dell'ordinario termine di 60 giorni) la notifica del termine per l'adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della Riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Pagamento rate «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio»

Viene differito il termine di pagamento delle rate della «rottamazione-ter» e del «saldo e stralcio». In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.

Rateizzazione

Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione - che è durato dall' 8 marzo 2020 (21 febbraio per le zone rosse di cui all'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021(articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, Dl 18/2020) - viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.I soggetti che sono decaduti dalla rateazione potranno pagare le somme dovute entro la scadenza del 31 ottobre 2021 per non perdere i benefici del piano di dilazione accordato dall'agenzia delle Entrate-Riscossione (si ricorda che i soggetti che hanno goduto della sospensione dei pagamenti nel periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021 avrebbero dovuto pagare le rate scadute in detto periodo entro il 30 settembre 2021).

Ricerca & Sviluppo

Vengono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all'originaria formulazione della misura. Nello specifico, i beneficiari del credito possono ravvedersi in caso di indebito utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Patent box

Sono previste semplificazioni della disciplina Patent box. I costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90%.Viene però esclusa la possibilità di fruire del bonus ricerca e sviluppo per le medesime spese.

Bonus auto

Viene rifinanziato il Fondo per il rinnovo del parco auto (ecobonus auto a basse emissioni).

Iva/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 ottobre 2021, n. 717

Cessione o locazione di beni diagnostici e beni accessori: esenzione

L'agenzia torna ad occuparsi del trattamento ai fini Iva di operazioni (cessione o locazione) relative a macchinari per l'effettuazione di test diagnostici per la rilevazione del virus SARS-CoV-2.Viene chiarito che se i macchinari sono finalizzati alla diagnosi umana in vitro e sono costituiti da una piattaforma integrata per l'estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di DNA/RNA con tecnologia Real Time PCR, fino al 31 dicembre 2022 trova applicazione il regime di esenzione Iva, con diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente.L'esenzione opera nel caso di specie, ove la predetta piattaforma integrata è da considerarsi accessoria ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, secondo la definizione di cui alla Direttiva 98/79/Ce e al Regolamento Ue n. 2017/746.

Iva/Base imponibile

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2021, n. 734

Contributi pubblici versati a riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti

L'articolo 13, comma 1, Dpr 633/1972 stabilisce che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. L'articolo 73, Direttiva 2006/112/Ce prevede che la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.Quindi nella base imponibile rientra la sovvenzione qualora sia direttamente connessa con il prezzo dell'operazione in questione (la sovvenzione dev'essere specificatamente versata all'operatore sovvenzionato affinché quest'ultimo fornisca un bene o presti un servizio determinato e gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio devono poter trarre profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest'ultima).In pratica si assoggetta ad Iva la sovvenzione qualora la stessa consenta al venditore o al prestatore di vendere il bene o di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di convenzione.Ne deriva che la sovvenzione percepita dal gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana, laddove sia direttamente connessa con il prezzo praticato dal prestatore del servizio, costituisce un'integrazione parziale del corrispettivo dovuto al gestore e, in applicazione dei principi elaborati dai giudici comunitari e recepiti dalla Corte di Cassazione, concorre alla formazione della base imponibile Iva della prestazione di servizio di raccolta di rifiuti.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2021, n. 736

Cessioni di immobili imponibili anche per imprese non di costruzione

La Risposta attiene al trattamento Iva della cessione di un immobile la cui disciplina si rinviene nell'articolo 10, comma 1, numero 8-ter, Dpr 633/1972.L'agenzia ricorda che i fabbricati nuovi sono imponibili agli effetti dell'Iva per obbligo di legge: sono considerati nuovi quelli la cui data di ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione non superi i 5 anni.Infatti, l'articolo 12, paragrafo 2, Direttiva 2006/112/Ce consente agli Stati membri di applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell'edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino, rispettivamente, 5 e 2 anni.La ratio sottesa alla previsione è quella di attenuare gli effetti negativi che il regime di esenzione di norma comporta per le imprese di costruzione e/o di ripristino, in termini di limitazione alla detrazione dell'Iva assolta sulle spese di costruzione/ripristino dei fabbricati.Al di là dell'aspetto temporale (data di ultimazione dei lavori), viene ribadito che per individuare se la cessione vada considerata effettuata da un'impresa costruttrice o da un'impresa che vi abbia eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, i lavori, si prescinde dall'oggetto sociale del cedente. Tra le imprese costruttrici e di ripristino vanno annoverate anche quelle cui risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato, e quindi anche quei soggetti che, in modo occasionale, si avvalgono di imprese terze per la realizzazione dei lavori.

Iva/Violazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2021, n. 737

Registratore Telematico: sanzioni per la mancata installazione

In caso di mancata o errata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri a causa di errato abbinamento del Registratore Telematico (articolo 2, comma 1, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127), si applica la sanzione prevista in caso di mancata o errata memorizzazione e trasmissione dei dati (90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro per ciascuna operazione; cfr. articolo 6, comma 2-bis, Dlgs 471/1997) con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.Nel caso di specie, il Registratore Telematico (RT) è stato installato da un tecnico autorizzato, ma per un errore non è stato collegato alla partita Iva dell'istante (attività di parrucchiera) bensì ad un'altra partita Iva (tipolitografia). La contribuente, non tenuta alle registrazioni contabili in quanto in regime forfetario, ha riscontrato tale inesattezza parecchi mesi dopo l'utilizzo dell'RT. L'agenzia, pur considerando che nel caso di specie potrebbe esserci stata una perfetta buona fede della contribuente (nel quale caso le sanzioni possono essere ridotte o escluse; cfr. articoli 6 e 12, Dlgs 472/1997), evidenzia che la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sono composte da varie fasi riconducibili ad un unico adempimento. Pertanto, è sanzionabile ogni comportamento che incide sull'intera procedura. Poiché l'istante non ha provveduto a verificare il corretto funzionamento dell'RT al momento della sua messa in servizio (es. verificando il QRCODE) le sanzioni sono applicabili.

Registro e ipocatastali/Misura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 ottobre 2021, n. 739

Permuta di immobili pubblici con tassa fissa

La permuta (articolo 1552 del Codice civile) di immobili pubblici (tra l'ente pubblico territoriale e l'Amministrazione statale) va assoggettata ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Il tributo va corrisposto dall'ente pubblico territoriale, poiché la norma stabilisce una deroga al generale principio di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, prevedendo che nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, sempreché non si tratti d'imposta dovuta su atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato (articolo 57, comma 7, Dpr 131/1986).L'agevolazione in esame è in vigore, giusto il disposto dell'articolo 10, comma 4, Dlgs 23/2011, come modificato dall'articolo 20, comma 4-ter, Dl 133/2014. Pertanto, opera l'agevolazione prevista dal punto 7 dell'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2013.Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, è dovuta, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa allegata al Dlgs 347/1990, l'imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, mentre l'imposta catastale è dovuta nella misura dell'1%. L'operazione sarà esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della Tabella allegata al Dpr 642/1972, in quanto rientrante tra gli «Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni».

Redditi di impresa/Rinuncia a crediti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 ottobre 2021, n. 716

Rinuncia a crediti scaduti: si contabilizza una riduzione di ricavi

Il caso riguarda la rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti per un contratto di affitto d'azienda, maturata nel contesto delle restrizioni anti-Covid. Secondo l'agenzia, ai fini Ires e Irap, i mancati proventi derivanti da tale rinuncia si qualificano come riduzione di ricavi (articolo 85 del Tuir ai fini Ires e articolo 5, Dlgs 446/1997 ai fini Irap).L'agenzia ritiene che la rinuncia a tali crediti già maturati può essere assimilata ad una modifica dell'originario contratto, e non ad una modifica unilaterale da parte dell'affittuario. Il mancato incasso dei canoni ha comportato una riduzione dei canoni stessi e, di conseguenza, dei ricavi.

Redditi di impresa/Pex

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 ottobre 2021, n. 722

Participation exemption: requisito della commercialità della società partecipata in liquidazione

Ai fini del regime di partecipation exemption o Pex (articolo 87 del Tuir) l'agenzia analizza il caso di una società partecipata, messa in liquidazione nel 2017 e chiusa l'anno successivo. Il quesito posto dall'istante verteva sulla sussistenza, in capo alla società partecipata, del requisito della commercialità di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d) del Tuir. La norma dispone che detto requisito debba sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. Però, per le società in liquidazione ordinaria, il requisito di commercialità deve sussistere al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione (Cm 16 marzo 2005, n. 10/E). Ne deriva che il triennio dev'essere verificato non con riferimento al momento del realizzo della partecipazione, ma con riferimento all'inizio della fase di liquidazione della società partecipata. Ciò in quanto la liquidazione costituisce una fase della vita aziendale che, ai fini della Pex, non può essere equiparata alla ordinaria attività d'impresa e non può assumere rilevanza nell'esame del requisito della commercialità.

Redditi di impresa/DTA

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 18 ottobre 2021, n. 728 e 19 ottobre 2021, n. 731

La trasformazione delle DTA in credito d'imposta è assimilabile all'utilizzo della perdita

L'agenzia si esprime in ordine alla trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA di cui all'articolo 44-bis, comma 1-bis, Dl 30 aprile 2019, n. 34) nell'ambito del consolidato nazionale (Risposta 728).Limitatamente alla parte di eccedenze ACE e di perdite formatesi anteriormente all'adesione al regime del consolidato, il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle DTA dev'essere riconosciuto alla società che ha ceduto i crediti e che ha originato le perdite al pari di quanto sarebbe avvenuto per un soggetto stand alone.Per la parte riferibile alle DTA relative alle perdite fiscali complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante, la trasformazione delle perdite in credito d'imposta rappresenta una forma di utilizzo della perdita al pari di quanto avviene nell'ambito del consolidato quando le stesse perdite vengono utilizzate per compensare gli utili prodotti da altri soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo. Ne consegue che, così come il soggetto che apporta la perdita iscrive le DTA e viene remunerato per l'utilizzo/la consumazione della perdita nell'ambito del consolidato, allo stesso modo il credito d'imposta dev'essere riconosciuto al soggetto che ha prodotto la perdita stessa essendo la trasformazione delle DTA su perdite equiparabile a una forma di utilizzo della perdita.In definitiva, la titolarità del credito dev'essere attribuita a ciascuna società che abbia prodotto le perdite successivamente attratte dalla fiscal unit. Conclude l'agenzia affermando che ragioni di ordine logico-sistematico inducono a ritenere che, ai fini della trasformazione, debbano essere prioritariamente consumate le perdite apportate dalla società che ha effettuato la cessione del credito e successivamente quelle degli altri soggetti aderenti alla tassazione consolidata.Con riguardo alla modalità di determinazione del limite di 2 miliardi di euro (Risposta 731), l'agenzia precisa che, ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta, si dovrà calcolare il limite dei 2 miliardi di euro considerando il valore nominale di tutti i crediti ceduti (e, dunque, in relazione a tutte le cessioni di crediti effettuate) dalle società appartenenti al medesimo gruppo ovvero controllate, anche direttamente, da un medesimo soggetto, e non rileveranno le cessioni (di crediti) intervenute tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo o tra società riconducibili al medesimo soggetto controllante.

Redditi di impresa/ACE

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2021, n. 732

Nel calcolo dell'ACE non si computa la plusvalenza da conferimento di partecipazioni

Sono irrilevanti, ai fini dell'ACE (articolo 1, Dl 201/2011), le plusvalenze da conferimento di partecipazione. Nel caso di specie, la società istante ha provveduto all'aumento di capitale della società controllata tramite conferimento in natura di partecipazioni, che ha generato una plusvalenza contabilizzata a conto economico come provento finanziario.L'agenzia ritiene che dall'operazione descritta derivino i medesimi effetti, ai fini ACE, previsti per il conferimento d'azienda, irrilevante ai fini ACE (articolo 5, comma 8, lettera b), Dm 3 agosto 2017).Il conferimento di partecipazioni, infatti, al pari del conferimento d'azienda, disciplinato dal Dm appena citato è suscettibile di differenti modalità di contabilizzazione (dalle quali dipende la modalità di determinazione della plusvalenza tassabile o della minusvalenza deducibile). Al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell'agevolazione a prescindere dalle regole contabili adottate, il conferimento di partecipazioni dev'essere assimilato, in via analogica, al conferimento d'azienda di cui sopra. Pertanto, la plusvalenza emersa non può essere considerata rilevante ai fini della determinazione dell'incremento di capitale proprio agevolabile.

Agevolazioni/Rivalutazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 ottobre 2021, n. 704

Rivalutazione parziale di un terreno: scomputo dell'imposta sostitutiva

Come noto, nel caso di una nuova operazione di rivalutazione (per calcolare il costo fiscale da utilizzare ai fini della determinazione della plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir), il contribuente potrà scomputare dalla nuova imposta sostitutiva quanto versato nella precedente rideterminazione di valore. Il caso riguarda la rivalutazione parziale di un terreno edificabile, per cui si pone il problema di scomputare da quanto dovuto in sede di nuova rivalutazione l'imposta versata ai fini della precedente rideterminazione del valore dell'intera area (articolo 7, legge 28 dicembre 2001, n. 448).L'agenzia chiarisce che il contribuente potrà scomputare dalla nuova imposta sostitutiva soltanto la quota parte di importo riferibile, sulla base di un criterio proporzionale, al terreno di cui intende rideterminare il valore e non quella totalmente versata per la prima procedura di rivalutazione relativa all'area di proprietà nella sua interezza.Quanto alla perizia che deve accompagnare il processo di valutazione, nel caso di una rivalutazione parziale di aree ricomprese nella medesima particella ma per le quali gli strumenti urbanistici prevedano destinazioni differenziate, dichiarando edificabile solo una porzione della stessa, la Cm 6 novembre 2002, n. 81/E, paragrafo 2.3 ha precisato che: a) il terreno stimato dev'essere individuato con esattezza nella perizia giurata, in modo che sia facilmente riscontrabile la corrispondenza tra l'area rivalutata ed il valore indicato nella perizia; b) per limitare la rivalutazione solo alla porzione di area edificabile è sufficiente che nella perizia venga fatto riferimento allo strumento urbanistico che la delimita, senza che sia necessario procedere ad un preventivo frazionamento della particella, tenuto conto che il principio di trasparenza dell'azione amministrativa richiede una precisa individuazione dell'oggetto del provvedimento e che, di conseguenza, la porzione di area edificabile sarà già stata opportunamente identificata in sede di predisposizione o di variazione del Piano Regolatore.

Agevolazioni/Bonus locazioni

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 15 ottobre 2021, nn. 711 e 713

Tax credit locazioni: vari punti vendita e attività turistica in zona colpita da eventi calamitosi

L'istante è un soggetto che vende al dettaglio capi di abbigliamento mediante diversi punti vendita localizzati in più Comuni d'Italia (Risposta 711). Secondo l'agenzia, le attività commerciali multipunto dislocate nel territorio nazionale con più punti vendita, ai fini del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020: 1) calcolano la diminuzione del fatturato di almeno il 50% tenendo conto dell'intera attività d'impresa, considerando l'intero complesso aziendale e non il singolo punto vendita; 2) beneficiano del bonus in relazione ai soli punti vendita che siano stati situati in «zona rossa» per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; 3) dato che la possibilità di istituire le prime «zone rosse» è stata introdotta solo a novembre con il Dpcm 3 novembre 2020, per il mese di ottobre 2020 è possibile assimilare alle «zone rosse» le aree soggette ad analoghe restrizioni adottate sulla base di appositi provvedimenti di carattere regionale; 4) per il mese di dicembre 2020 occorre considerare la «zona rossa» istituita a livello nazionale nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 31 dicembre 2020 (articolo 1, Dl 172/2020).Secondo la Risposta 713, le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator con domicilio fiscale in un Comune colpito da un evento calamitoso hanno diritto di accedere al credito d'imposta, a prescindere dal requisito del calo del fatturato, non soltanto con riferimento ai mesi del 2020 (da marzo a dicembre) ma anche con riferimento ai mesi del 2021 (da gennaio a luglio). A tal fine i requisiti richiesti sono: 1) domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso a far data dall'insorgenza dell'originario evento calamitoso; 2) sussistenza dello stato di emergenza alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020); 3) domicilio fiscale o sede operativa stabilito in tali luoghi.

Agevolazioni/Credito di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 ottobre 2021, n. 715

Investimenti in beni strumentali nuovi: registratori di cassa

L'acquisto di Registratori Telematici, non rientrando tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (Allegato A della legge 232/2016), è escluso dall'iper ammortamento (articolo 1, comma 9, legge 232/2016) e dal credito d'imposta maggiorato per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0.Resta ferma la possibilità di fruire, per detti investimenti, delle agevolazioni previste per i beni strumentali non 4.0.

Agevolazioni/Credito di imposta

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 15 ottobre 2021, n. 718 e 18 ottobre 2021, n. 726

Investimenti Industria 4.0: beni in comodato

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «Industria 4.0» (articolo 1, comma 189, legge 27 dicembre 2019, n. 160) spetta anche per gli investimenti di beni strumentali concessi in comodato a terzi.Ciò a condizione che il bene concesso in comodato possa considerarsi parte integrante del complesso di beni organizzati dall'imprenditore, ossia qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituendo un mezzo per raggiungere lo scopo della società comodante. In pratica il bene deve fornire utilità al comodante (es. i beni devono essere utilizzati dal comodatario in maniera funzionale al fine produttivo perseguito dal comodante e le utilità degli stessi devono essere cedute all'impresa comodante). I beni devono essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e devono cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante. La Risposta è in linea con altri precedenti dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza. Esempi di beni concessi in comodato che siano da ritenersi strumentali per il comodante sono: a) attrezzature Pos assegnate in comodato ai dettaglianti dalle società specializzate nei servizi di pagamento (Rm 9/E/2002); b) impianto di distribuzione di carburanti in comodato gratuito al gestore e contestuale stipula di un contratto di fornitura di carburanti e lubrificanti, a mezzo del quale il gestore si obbliga ad acquistare in esclusiva i prodotti della compagnia petrolifera che gli concede in uso l'impianto (Rm 225/E/2002); c) impresa esercente attività di commercio di vernici e colori proprietaria di tintometri che vengono concessi in comodato a clienti (ad esempio, le carrozzerie), al fine di incrementare le vendite del proprietario, dal momento che il comodatario è obbligato, in virtù di apposite clausole contrattuali, ad acquistare i materiali esclusivamente dalla ditta che li ha concessi in comodato (Rm 196/2008); d) attrezzature specifiche concesse in comodato gratuito a terzisti esteri per la realizzazione di veicoli poi acquisiti dalla comodante ad un minor prezzo (Corte di Cassazione 1465/2009); e) concessione di beni in comodato in casi di delocalizzazione dell'attività produttiva e di esternalizzazione di fasi più o meno ampie di produzione (Corte di Cassazione 1389/2011).

Agevolazioni/Credito di imposta

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 18 ottobre 2021, nn. 719, 720, 721 e 723

Investimenti in beni strumentali nuovi: chiarimenti su credito d'imposta e iper ammortamento

I chiarimenti riguardano: a) i riflessi del bonus fiscale in ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari, di cui all'articolo 182-bis, Rd 16 marzo 1942, n. 267 (Risposta 719); b) il magazzino automatizzato autoportante refrigerato concesso in locazione operativa ad una società del gruppo (Risposta 720); c) i beni gratuitamente devolvibili (Risposta 721); d) il momento di effettuazione dell'investimento (Risposta 723).Di seguito i chiarimenti.

a) Le imprese che accedono ad istituti finalizzati al perseguimento della continuità aziendale, come gli accordi di ristrutturazione, possono accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in attività di formazione 4.0 del personale.L'accordo di ristrutturazione, infatti, non ha finalità liquidatoria (considerata una causa ostativa all'accesso al credito d'imposta, articolo 1, comma 186, legge 160/2019), bensì è uno strumento negoziale che consente all'imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l'attività aziendale ad una condizione di normalità.

b) L'investimento in magazzini automatizzati rientra negli investimenti agevolabili (articolo 1, comma 1056, legge 178/2020; articolo 3-quater, comma 4, Dl 135/2018). La circostanza che l'investimento sia oggetto di un successivo contratto di noleggio/locazione operativa stipulato con un terzo non costituisce, di per sé, una causa ostativa.

c) Non consentono la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori di energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento dei rifiuti (articolo 1, comma 187, legge 160/2019). Nelle convenzioni che regolano i rapporti tra l'ente concedente e i gestori è previsto, di regola, che al termine del rapporto i beni rientranti nel perimetro concessorio siano oggetto di devoluzione obbligatoria finale al soggetto concedente, non potendo l'impresa concessionaria disporne autonomamente. Il credito d'imposta, pertanto, matura solo in relazione ai beni non rientranti nel perimetro concessorio e per i quali non sussiste alcun obbligo di devoluzione finale all'ente concedente o al soggetto subentrante.

d) Nei contratti complessi, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, determinante per stabilire l'applicazione del beneficio consistente nell'iper ammortamento o nel super ammortamento, non è sufficiente la consegna del bene mobile ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della certezza (articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir). Il caso esaminato dall'agenzia riguarda un contratto complesso con il quale il fornitore s'impegna a vendere un bene mobile all'acquirente e ad eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest'ultimo (modifiche tecniche da apportare ai macchinari secondo determinate specifiche indicate dall'acquirente, l'addestramento e la formazione del personale all'utilizzo dei macchinari, un primo collaudo presso lo stabilimento del fornitore, ecc.). In tal caso l'investimento si considera effettuato nel momento del rilascio del Final Acceptance Certificate (FAC).

Agevolazioni/Credito di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 ottobre 2021, n. 725

Investimenti in beni strumentali nuovi: attestazione di conformità anche con firma digitale

Ai fini della fruizione del credito d'imposta e dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi occorre che il soggetto che beneficia dell'agevolazione sia in possesso dell'attestato di conformità previsto, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 11, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'articolo 1, comma 195, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Dall'attestato deve risultare la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione necessarie per accedere a iper ammortamento e credito d'imposta per beni strumentali nuovi.L'agenzia ritiene che l'attestato di conformità possa essere firmato digitalmente e con apposizione della marca temporale, per garantire – al pari di una pec – la certezza della data di emissione.L'impresa beneficiaria dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo l'attestato in forma digitale per le opportune verifiche.

Accertamento delle imposte/Definizione agevolata

Provvedimento agenzia delle Entrate 18 ottobre 2021

Controllo automatico delle dichiarazioni: definizione agevolata

In attuazione dell'articolo 5, commi 1-9, Dl 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) sono fornite istruzioni per fruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.La definizione, consistente nell'esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d'irregolarità.Con il provvedimento l'agenzia delle Entrate chiarisce che: a) la definizione agevolata può essere fruita da soggetti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all'epidemia di Covid-19, hanno subìto nel 2020 una riduzione del volume d'affari maggiore del 30% rispetto a quello dell'anno precedente; b) oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157, Dl 34/2020) e al 31 dicembre 2018 (elaborate entro il 31 dicembre 2021); c) i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l'autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il termine del 31 dicembre 2021, o se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, l'autodichiarazione va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento; d) la definizione, in presenza dei requisiti previsti dal comma 2 della norma citata, si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 2 e 3-bis, Dlgs 462/1997 (rispettivamente, nei casi di pagamento in unica soluzione e pagamento rateale); e) l'efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020)1863 final («Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»).

Documenti fiscali/Note spese

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 ottobre 2021, n. 740

Note spese del dipendente: dematerializzazione

Una società ha creato una procedura informatica per consentire la creazione, il controllo, la contabilizzazione e la conservazione in formato totalmente digitalizzato delle note spese prodotte dai dipendenti trasfertisti.In tema di dematerializzazione della nota spese prodotta dal dipendente trasfertista, l'agenzia afferma che la procedura di generazione della nota spese deve garantire i requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità dei documenti dematerializzati (Risposte Interpello nn. 403/2019 e 417/2019), nel rispetto dell'articolo 2, Dm 17 giugno 2014, del Dlgs 82/2005 (CAD) e dei relativi decreti attuativi. E ciò, non solo quando la nota spese è generata direttamente dal trasfertista mediante la procedura di accesso alla rete aziendale (indicando nome utente e password) ovvero, laddove la connessione sia già avvenuta, tramite il sistema SSO (single sign-on, ossia tramite autenticazione o identificazione unica), ma anche quando la medesima è prodotta tramite un delegato, il quale agisce su procura, in nome e per conto del delegante in base all'articolo 1387 e seguenti del Codice civile, di cui resta traccia nel sistema stesso.I giustificativi di spesa, anche se dematerializzati, devono comunque consentire la verifica dell'esistenza dei requisiti (quali inerenza, competenza e congruità) che consentono la deducibilità dei costi e la verifica circa l'imputabilità dei redditi in capo ai dipendenti cui viene rimborsata la spesa. Per quel che riguarda l'obbligo di firma della nota spese, si osserva che la normativa non richiede l'apposizione della firma digitale, di altro tipo di firma elettronica qualificata o di una firma elettronica avanzata, ai fini della corretta formazione del documento informatico, né tantomeno ai fini della relativa rilevanza fiscale, ma solo allo scopo di riconoscerne l'efficacia e validità probatoria di scrittura privata prevista dall'articolo 2702 del Codice civile (articolo 20, comma 1-bis, Dlgs 82/2005).Analoghe considerazioni valgono per i giustificativi ad essa allegati: le copie per immagine di documenti analogici, se realizzate con le modalità illustrate dall'articolo 22, comma 1-bis, Dlgs 82/2005, sostituiscono gli originali «ad ogni effetto di legge» e, dunque, anche ai fini tributari.Con particolare riferimento alle prestazioni di trasporto tramite taxi, si evidenzia che trattasi di servizi soggetti all'obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico. Le medesime prestazioni sono, invece, esonerate dall'obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale.Ciò detto, si osserva che i giustificativi allegati alle note spese trovano generalmente corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La loro natura, quindi, è quella di documenti analogici originali "non unici" ai sensi dell'articolo 1, lettera v), del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che qualifica come tali i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.Laddove il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale (articolo 4, comma 2, Dm 17 giugno 2014 e Risposta Interpello 417/2019).

Operazioni straordinarie/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2021, n. 730

Bonus aggregazioni aziendali: sussistenza dei requisiti

L'articolo 11, Dl 34/2019 – limitatamente alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 dicembre 2022 – introduce una deroga (temporanea) al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie e prevede il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento d'azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 del Tuir.Il beneficio riguarda i maggiori valori dell'avviamento, nonché dei beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.La ratio sottesa alla reintroduzione del beneficio fiscale in argomento, quale emerge dalla Relazione illustrativa al suddetto Dl, è quella di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione, risultando più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale.Quindi la volontà del legislatore è quella di favorire le aggregazioni di aziende indipendenti, lasciando fuori dall'agevolazione tutte quelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda) riconducibili, anche indirettamente, agli stessi soggetti economici (Cm 21 marzo 2007, n. 16/E).In linea generale, le operazioni straordinarie poste in essere dai soci della società risultante dall'aggregazione possono comportare la decadenza dall'agevolazione (Risposta Interpello 194/2021), salvo la presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita istanza di interpello disapplicativo.Nel caso di specie, i conferimenti rappresentati nell'istanza (seguiti poi dalla fusione tra due soci) hanno consentito di fatto l'aggregazione di compendi aziendali in parte provenienti da soggetti appartenenti al medesimo gruppo ovvero controllati dal medesimo soggetto.I requisiti per l'accesso al bonus aggregazioni, tra cui quello dell'indipendenza, devono però sussistere non solo al momento in cui viene posta in essere l'operazione di aggregazione (nella specie, il conferimento), ma devono essere posseduti ininterrottamente anche nel corso dei 2 anni precedenti l'operazione stessa.