I provvedimenti dal 18 al 26 marzo
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana
Decreto Sostegni/Agevolazioni
Dl 22 marzo 2021, n. 41, GU 22 marzo 2021, n. 70
Decreto Sostegni: ulteriori interventi agevolativi per imprese e lavoratori autonomi
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge, in vigore dal 23 marzo 2021, che contiene misure di sostegno ad imprese e lavoratori autonomi danneggiati dalla nuova ondata epidemiologica e dalle conseguenti chiusure e limitazioni (cd. decreto Sostegni).
Di seguito si illustrano le disposizioni più rilevanti.
Contributi per imprese e professionisti
Sono previsti indennizzi slegati dai codici attività, come avvenuto con i decreti emanati nel corso del 2020, ma basati sul calo del fatturato. In particolare, i contributi spettano ai soggetti con partita Iva che hanno consuntivato nel 2020 un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1 ° gennaio 2019).
Sono in ogni caso esclusi dal contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del Tuir; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del Tuir.
Al sussistere del presupposto della riduzione complessiva del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue: fatturato fino a 100.000 euro: 60%; fatturato tra 100.000 e 400.000 euro: 50%; fatturato tra 400.000 e 1.000.000 di euro: 40%; fatturato tra 1 milione e 5 milioni di euro: 30%; fatturato tra 5 milioni e 10 milioni di euro: 20%.
L'indennizzo minimo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le società, mentre l'importo massimo è pari a 150.000 euro.
Il beneficiario potrà scegliere tra il pagamento dell'indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 (non si applicano limiti alla compensazione).
Sarà necessario presentare una domanda all'agenzia delle Entrate entro 60 giorni dal momento in cui verrà messa a disposizione l'apposita piattaforma informatica.
Il contributo – che spetta nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato – non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Proroga della riscossione e dei pagamenti
Con una modifica dell'articolo 68, Dl 18/2020 (Decreto Cura Italia) – che aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (termine via via prorogato al 28 febbraio 2021; cfr. articolo 22-bis, Dl 183/2020) – viene differita al 30 aprile 2021 la data di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi, ingiunzioni degli enti territoriali, relativi alle entrate tributarie e non. Pertanto, il pagamento delle rate sospese dovrà avvenire, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.
Viene differito il pagamento anche delle rate delle definizioni agevolate (cd. «rottamazione ter» e «saldo e stralcio»), che va effettuato: entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Resta operativa la sanatoria del versamento tardivo effettuato entro 5 giorni dalla scadenza (lieve inadempimento), che non fa decadere dalla rateazione.
Definizione agevolata
Sarà possibile definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972) relative alle comunicazioni elaborate: entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017; entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.
La misura interessa i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame con una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente come risultante dalla dichiarazione Iva entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta 2020. Per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva si tiene conto dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Tali soggetti possono godere, previa proposta effettuata a cura dell'agenzia delle Entrate, dell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.
Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro derivanti da cartelle
E' previsto lo stralcio automatico dei debiti residui – alla data di entrata in vigore del decreto – fino a 5.000 euro per i singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010 (analogamente a quanto avvenuto con lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro previsto dall'articolo 4, Dl 119/2018). Occorre, pertanto, aver riguardo al momento dell'affidamento in carico, e non a quello – successivo – della notifica della cartella di pagamento.
Sono annullati anche i carichi riferiti a debiti per i quali è in corso la definizione agevolata («rottamazione-ter» o «saldo e stralcio»).
La soglia va considerata comprendendo nei debiti residui (es. ridotti a seguito di annullamento parziale in autotutela o di pagamento di alcune rate della «rottamazione-ter») la quota capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni. La norma fa riferimento ai «debiti di importo residuo…risultanti dai singoli carichi affidati…» per cui si riapre la questione circa la modalità di individuazione del debito da annullare (se riferito, cioè alla cartella o ai singoli carichi). Secondo l'agenzia delle Entrate (Cm 8 marzo 2017, n. 2/E, paragrafo 2) e una parte della giurisprudenza (Corte di Cassazione 18 giugno 2020, n. 11817) occorre far riferimento alla singola partita di ruolo, mentre altra parte della giurisprudenza (Corte di Cassazione 27 agosto 2020, n. 17966) ritiene debba farsi riferimento al debito dell'intera cartella (questo spiegherebbe l'uso della parola «debiti» - al plurale – riferita ai «singoli carichi», che è espressione al singolare), ancorché la cartella non è mai menzionata nella norma. Un chiarimento potrebbe giungere dal decreto del Mef che verrà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della disposizione in esame.
Inoltre, il riferimento all'affidamento in carico all'agente della riscossione esclude lo stralcio dei debiti risultanti da ingiunzioni fiscali, come parimenti sono esclusi i debiti per risorse proprie della Ue (es. Iva all'importazione) ovvero quelli derivanti da multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.
Lo stralcio avverrà in favore dei contribuenti (non solo persone fisiche, ma anche giuridiche) aventi un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro conseguito nell'anno 2019.
Proroga della conservazione delle fatture elettroniche
Come già era stato anticipato dal Mef con comunicato stampa del 13 marzo 2021, n. 49, slittano: dal 16 marzo al 31 marzo il termine per la trasmissione all'agenzia delle Entrate della CU (Certificazione Unica) e la consegna al contribuente; dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l'invio dei dati relativi alle spese detraibili per permettere la redazione della dichiarazione precompilata; dal 30 aprile al 10 maggio la data a partire dalla quale l'agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata; dal 10 marzo al 10 giugno il termine per effettuare la conservazione informatica delle fatture elettroniche del 2019.
Reddito di emergenza
L'indennità (di cui all'articolo 82, Dl 34/2020) pari a 400 euro (da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2) spetta per i mesi da marzo a maggio in favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica (es. valore ISEE inferiore a 15.000 euro).
Lavoro
E' prevista la proroga della Cassa integrazione Covid: per ulteriori 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario; per ulteriori 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o Cig in deroga.
Inoltre: il blocco dei licenziamenti prosegue fino al 30 giugno 2021 per tutto il 2021 prosegue la deroga alle causali dei contratti a tempo determinato.
Infine, si prevede un'indennità una tantum da 2.400 euro riconosciuta ad una vasta platea che comprende: dipendenti stagionali o in somministrazione nel turismo e negli stabilimenti termali del turismo; dipendenti stagionali o in somministrazione in altri settori; intermittenti; autonomi privi di partita Iva con contratti occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo.
Iva/Percentuali di compensazione
Dm 10 febbraio 2021, GU 25 marzo 2021, n. 73
Cessioni di animali vivi della specie bovina e suina: innalzamento delle percentuali di compensazione
Il decreto, con effetto dall'1 gennaio 2021, innalza le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (modifica dell'articolo 1, comma 2, Dm 26 gennaio 2016).
Imposte dirette/Rimborsi
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 marzo 2021, n. 202
Rimborso di imposte dirette a soggetto non residente: rileva il domicilio fiscale
L'ufficio territorialmente competente a esaminare l'istanza di rimborso presentata da una società estera priva di stabile organizzazione in Italia che detiene partecipazioni in società di diritto italiano aventi la forma giuridica di società di persone, dalla cui dichiarazione sono emerse delle imposte a credito, è quello del domicilio fiscale presente nell'Anagrafe tributaria.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte, quelle non residenti, nel Comune in cui producono il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui producono il reddito più elevato.
Diversamente, «I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività» (articolo 58, Dpr 600/1973).
Il domicilio fiscale individua l'ufficio territorialmente competente al controllo della dichiarazione e anche alla valutazione, ed eventuale erogazione, dei rimborsi (provvedimento agenzia delle Entrate 28 gennaio 2011, n. 16271).
Se il contribuente inoltra un'istanza di rimborso a un ufficio non competente, sarà questo stesso a provvedere a inviarlo alla struttura preposta (Rm 123/E/2011).
Agevolazioni/Fondo perduto
Provvedimento agenzia delle Entrate 23 marzo 2021
Contributo Decreto Sostegni: approvato il modello di istanza
Il provvedimento in esame definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (cfp) di cui all'articolo 1, Dl 22 marzo 2021, n. 41.
Il beneficio spetta ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono in Italia attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che nel secondo periodo d'imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (quindi nel 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del cfp coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che abbiano attivato la partita Iva successivamente, gli enti pubblici (articolo 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis del Tuir).
I requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:
- i ricavi e i compensi relativi all'anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro;
- la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell'anno 2019.
Per il calcolo dell'ammontare del contributo spettante sono previste diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019 del richiedente, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020, ossia nello specifico: 60% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 100.000 euro; 50% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 100.000 euro fino a 400.000 euro; 40% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 400.000 euro fino a 1 milione di euro; 30% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni di euro; 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro.
In presenza dei requisiti, il nuovo contributo spetta, in ogni caso, nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi. L'importo massimo è di 150.000 euro.
Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Le regole operative richiedono la presentazione di un'istanza telematica, da inviare all'agenzia delle Entrate, in una finestra temporale che va dal 30 marzo al 28 maggio 2021.
Per la trasmissione telematica è possibile avvalersi della procedura web, messa a disposizione dall'agenzia all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi» ovvero di un software realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
All'interno dell'istanza il beneficiario dovrà scegliere tra due diverse modalità di erogazione: accredito su conto corrente o utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24.
Il modello si compone di diverse sezioni dedicate ai dati relativi al richiedente, all'intermediario delegato alla presentazione, all'assenza di cause di esclusione, ai requisiti per l'accesso, ai dati per il calcolo del contributo spettante, alla scelta della modalità di erogazione e all'Iban per l'accredito sul conto corrente.
Per la predisposizione e l'invio dell'istanza, gli operatori economici potranno avvalersi degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale ovvero al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche» del portale «Fatture e Corrispettivi».
Il provvedimento contiene informazioni sulle modalità di elaborazione e controllo delle istanze da parte dell'agenzia: a una prima fase di elaborazione con l'esecuzione di controlli formali, che termina con il rilascio della ricevuta di presa in carico, segue una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati con le informazioni presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria. In caso positivo, la seconda fase si conclude con la ricevuta di accoglimento e l'emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d'imposta.
Agevolazioni/Rivalutazione
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 marzo 2021, n. 200
Alberghi e terme: rivalutazione gratuita dei beni d'impresa
A sostegno del settore alberghiero e termale particolarmente danneggiato dalle limitazioni imposte per arginare la diffusione del Covid-19, l'articolo 6-bis, Dl 23/2020 (Decreto Liquidità) consente la rivalutazione gratuita dei beni d'impresa.
La rivalutazione dev'essere effettuata in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti riguardanti i due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, deve interessare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ed essere indicata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Per quanto riguarda il profilo fiscale, la norma prevede, in particolare, che «sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio [...] non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta» e che «il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita».
La rivalutazione gratuita dei beni d'impresa dev'essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui la gestione dell'azienda alberghiera è concessa in affitto ad un soggetto terzo da parte della società titolare (cfr. anche risposta a interpello 31 dicembre 2020, n. 637), purché il contratto preveda – in deroga all'articolo 2561 del Codice civile – che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti. In tale ipotesi la rivalutazione può essere effettuata solo dal concedente (si vedano in proposito le CCmm 14/E/2017, 13/E/2014, 11/E/2009 e 18/E/2006).
Riscossione/Causale contributo
Risoluzione agenzia delle Entrate 19 marzo 2021, n. 21/E
Contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti in aspettativa: soppressione causale contributo
Il documento di prassi, a seguito di richiesta da parte dell'Inps, ha soppresso la causale contributo «ASOO- Contribuzione aggiuntiva sindacalisti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564» (istituita con la Rm 5 maggio 2016, n. 37/E) riguardante la contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti in aspettativa, di cui all'articolo 31, legge 300/1970. La soppressione opera dal 1° aprile 2021.
Riscossione/Web tax
Circolare agenzia delle Entrate 23 marzo 2021, n. 3/E
L'imposta sui servizi digitali trova i chiarimenti
La circolare illustra gli ambiti applicativi, le modalità di calcolo della base imponibile e i criteri di geolocalizzazione per determinare l'imposta sui servizi digitali, in sigla Isd (articolo 1, commi da 35 a 50, legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall'articolo 1, comma 678, legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Ambito soggettivo
L'Isd è un'imposta dovuta nella misura del 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni (imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia).
Nel 2021 avverrà il primo versamento – relativo all'anno 2020 – della nuova imposta.
Ambito oggettivo
L'Isd è dovuta sui seguenti servizi digitali: a) veicolazione di pubblicità mirata; b) messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti favorendone l'interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi; c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
La circolare delinea altresì il perimetro dei servizi esclusi. Per facilitare la corretta individuazione dei servizi inclusi e di quelli esclusi, vengono rappresentate una serie di fattispecie esemplificative.
Ambito territoriale (criterio di geolocalizzazione)
Per determinare se i ricavi imponibili siano tassabili in Italia si ha riguardo alla localizzazione dell'utente. In linea generale, i ricavi sono imponibili se l'utente del servizio digitale da cui sono generati è localizzato nel territorio dello Stato. Per tutte le tipologie di servizi rilevanti ai fini della Isd, al fine di stabilire il luogo di localizzazione dell'utente occorre fare riferimento al luogo in cui si trova il dispositivo dallo stesso utilizzato per accedere all'interfaccia digitale (si fa riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo Internet – IP – del dispositivo stesso o di altro sistema di geolocalizzazione).
Base imponibile
La circolare illustra le modalità di determinazione della base imponibile e di eliminazione di eventuali fenomeni di imposizione «a cascata» che potrebbero generarsi in relazione a modelli di business che coinvolgono più soggetti passivi d'imposta nell'erogazione di uno stesso servizio imponibile.
Adempimenti
I soggetti passivi d'imposta hanno obblighi di identificazione, di versamento e di dichiarazione (rispettivamente entro il 16 maggio ed entro il 30 giugno di ciascun anno; cfr. per le modifiche dei termini, l'articolo 5, comma 15, Dl 41/2021). Nella circolare viene, inoltre, approfondito il ricorso all'istituto della designazione, che consente di delegare a una consociata l'adempimento degli oneri strumentali. In tale ambito, è esaminato il rapporto tra la responsabilità solidale della società designata e la solidarietà passiva gravante sulle consociate residenti in Italia.
Contabilità
Viene precisato che l'obbligo di un'apposita contabilità viene assolto con la tenuta del Prospetto analitico e della Nota esplicativa, redatti secondo l'Allegato 1 al provvedimento del 15 gennaio 2021, n. 13185 entro il termine di versamento dell'imposta. In considerazione delle potenziali difficoltà e delle obiettive condizioni di incertezza riscontrabili in sede di prima applicazione degli obblighi contabili, per il primo anno d'imposta, eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti non danno luogo all'applicazione delle sanzioni (articolo 10, comma 3, legge 212/2000, cd. Statuto dei diritti del contribuente).
Rapporto con le Convenzioni contro le doppie imposizioni
In linea generale, in presenza di un Trattato, la norma convenzionale prevale sull'eventuale disposizione interna contrastante, in ragione della rinuncia al potere impositivo operata dagli Stati in sede negoziale. Per tale motivo, occorre verificare se l'introduzione dell'imposta sui servizi digitali possa, in qualche modo, confliggere con gli accordi internazionali dando luogo a fenomeni di doppia tassazione in contrasto con gli impegni internazionali assunti da parte italiana. Dalla natura d'imposta indiretta della digital tax deriva che essa non rientra nell'ambito applicativo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Ciò comporta, quindi, che l'eventuale assoggettamento dei medesimi ricavi a imposte sui servizi digitali applicate sia dall'Italia sia da altri Stati, in virtù delle rispettive normative nazionali, non attribuisce al soggetto passivo un diritto al riconoscimento del credito d'imposta anche in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni. In quanto imposta indiretta, l'agenzia ritiene che possa essere portata in diminuzione dal reddito complessivo del soggetto passivo ai fini Ires, nell'esercizio in cui avviene il relativo pagamento, nonché che sia deducibile dalla base imponibile Irap, se rientrante in una voce che concorre alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto passivo.
Consolidato fiscale/Agevolazioni
Principio di diritto agenzia delle Entrate 23 marzo 2021, n. 7
Eccedenza Ace: utilizzo ammesso anche successivamente da parte delle singole compagini o enti partecipanti
La parte di Aiuto alla crescita economica (Ace) non fruita dal gruppo può essere sfruttata successivamente dalle singole compagini o enti partecipanti alla fiscal unit.
Nell'ambito del consolidato nazionale, in presenza di crediti d'imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze Ace, vanno utilizzati prima crediti e perdite e solo successivamente l'Ace (quest'ultima introdotta dall'articolo 1, Dl 6 dicembre 2011, n. 201). In ogni caso, l'eccedenza non trasferita nel gruppo per incapienza può essere riportata dalla consolidata nei periodi d'imposta successivi, o - come prescrive l'articolo 3, comma 3, Dm 3 agosto 2017 (cd. Decreto Ace) - utilizzando la stessa come credito d'imposta Irap. L'Ace consiste nella possibilità di portare in deduzione, dal reddito complessivo netto, l'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio. Pertanto, l'agevolazione fiscale si concretizza solo dopo aver ridotto il reddito dell'esercizio di eventuali perdite pregresse. L'importo del rendimento nozionale viene portato a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato, decurtato delle eventuali perdite di periodo e pregresse, e per la parte eccedente rinviato ai periodi d'imposta successivi (riporto delle eccedenze Ace), ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Decreto Ace.
La stessa norma, poi, all'articolo 6 del Decreto Ace, dispone che, per le società e per gli enti partecipanti al regime del consolidato nazionale (articoli da 117 a 129 del Tuir), l'importo corrispondente al rendimento, che supera il reddito complessivo netto dichiarato, è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso e che l'eccedenza non utilizzata per incapienza a livello di gruppo ritorna alla singola società consolidata.
L'Ace (tanto con riferimento all'incremento di capitale proprio di periodo, quanto all'eccedenza formatasi nel periodo d'imposta precedente) in sostanza, riduce il reddito complessivo già decurtato delle perdite pregresse.
Poi, dato che a norma dell'articolo 84 del Tuir, gli eventuali crediti d'imposta vanno utilizzati prima delle perdite pregresse, e queste, come detto, precedono comunque l'Ace, nell'ambito del regime del consolidato, l'ordine di utilizzo dei crediti d'imposta deve considerarsi prioritario anche rispetto all'Ace.
Sulla base di tale meccanismo, che prevede un ordine di utilizzo (crediti d'imposta, poi perdite pregresse ed infine eccedenze Ace), si considera corretto, in particolare nell'ambito del regime del consolidato, utilizzare prima le perdite ed i suddetti crediti d'imposta rispetto all'Ace.
Le eccedenze che non trovano capienza nel reddito di gruppo, tornano alla consolidata che può servirsene nei periodi d'imposta successivi o trasformarle in credito Irap.
Agevolazioni/Credito d'imposta
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 marzo 2021, n. 201
Credito Ires maturato ante consolidato: utilizzo
Il credito Ires, maturato dalla controllante nel periodo d'imposta precedente all'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale, può essere trasferito e utilizzato in compensazione verticale con la maggiore imposta dovuta dal gruppo.
Le eccedenze d'imposta pregresse (o quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti che hanno optato per il consolidato con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello da cui ha effetto la tassazione di gruppo e riportate a nuovo) possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o, alternativamente dalle società, cui competono. La norma consente, quindi, a ciascuna delle società che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 117 del Tuir di trasferire il credito maturato ante consolidato affinché lo stesso sia utilizzato dalla consolidante in compensazione verticale con il debito Ires del gruppo. Il trasferimento dev'essere consentito anche in sede di presentazione di dichiarazione integrativa (sempreché, ovviamente, il credito maturato prima dell'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo sia ancora disponibile al momento di effettuazione dell'integrazione).
Nel caso specifico, il credito Ires maturato dalla controllante nel periodo d'imposta precedente all'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale (2016) può essere trasferito e utilizzato in compensazione verticale con la maggiore imposta dovuta dal gruppo nel 2017, annualità successiva a quella di adesione al consolidato (articolo 118 del Tuir). In caso di errore (nel caso, un maggior reddito imponibile per il 2017 e una maggiore perdita per il 2018), è necessario correggere le dichiarazioni (Redditi SC e CNM) con l'integrativa e versare le sanzioni dovute, nel caso sussista una maggiore base imponibile Ires non dichiarata in precedenza e un minor credito Ires rispetto a quello originario. Quanto all'aspetto sanzionatorio, viene richiamata la Rm 82/E/2020, secondo cui «solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. E', invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito. In tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione sanzionata dall'articolo 8 del d.lgs. 471 del 1997 (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni)».
Immobili/Superbonus 110%
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 marzo 2021, n. 196
Beneficio anche al condominio minimo
Il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) spetta a fronte degli interventi effettuati su un condominio: è tale anche quello (minimo) composto di due edifici differenti, che insistono su due mappali diversi, se presentano delle parti in comune (nel caso, il tetto, le fognature, i canali discarico e le fondazioni).
Il limite massimo di spesa ammesso dev'essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (nel caso di specie 6 unità complessive, comprese le pertinenze), valorizzando la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi.
Ai fini della fruizione del beneficio non è necessario richiedere un apposito codice fiscale per il condominio minimo; tuttavia, nel caso in cui lo stesso sia stato richiesto, può essere utilizzato il codice fiscale del condominio che è tenuto a effettuare i connessi adempimenti.
Infine, considerato che ogni singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili, potrà fruire dell'opzione per la cessione del credito d'imposta (articolo 121, Dl 34/2020).
Immobili/Cessione
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 marzo 2021, n. 204
Plusvalenze immobiliari: rilevano le spese incrementative
Rientrano tra i redditi diversi «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari» (articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir).
La condizione per l'imponibilità della plusvalenza è che il titolare dell'immobile provveda alla vendita entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione, salvo particolari eccezioni. La ratio sottesa alla norma è di tassare i guadagni (la plusvalenza) derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere con l'intento speculativo, che si presume sussistere quando intercorre un arco temporale inferiore a cinque anni tra la data di acquisto o costruzione dell'immobile e quella di vendita dello stesso.
Tali plusvalenze sono costituite «dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo» (articolo 68, comma 1, del Tuir). Pertanto, impattano ai fini della determinazione del costo anche le spese incrementative sopportate in relazione all'immobile compravenduto. Sul punto la Corte di Cassazione, sentenza n. 16538/2018 ha precisato che le spese incrementative, rilevanti ai fini del computo, sono «quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene». Inoltre, continua la sentenza citata, «sono costi inerenti al bene, in quanto tali deducibili ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, solo quelli che attengono al costo di acquisto (spese notarili, di mediazione, imposte di registro, ipotecarie e catastali, cioè i costi inerenti al prezzo di acquisto (...) o che si risolvono in aumento di valore del bene, perdurante al momento in cui si verifica il presupposto impositivo (ad esempio, le spese sostenute per liberare l'immobile da oneri, servitù ed altri vincoli, oppure le spese che abbiano determinato un aumento della consistenza economica del bene). D'altro canto, non rientrano negli oneri deducibili le spese che attengono alla normale gestione del bene e che non ne abbiano determinato un aumento di valore, perdurante al momento in cui viene realizzata l'operazione imponibile. L'onere della prova della deducibilità del costo grava sul contribuente, che deve dimostrare, non solo di aver sostenuto le spese, ma anche la loro inerenza ed il carattere incrementativo del valore del bene».
Da quanto sopra deriva che interventi condominiali finalizzati alla riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, nonché a quelli individuali consistenti nella sostituzione degli infissi, non attengono alla normale gestione del bene ma ne hanno aumentato il valore. Tali spese, quindi, possono essere considerate, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infra-quinquennale del fabbricato, tra i costi inerenti all'immobile stesso ed essere dedotti dal prezzo di vendita, avendo contribuito ad aumentare il valore dell'immobile.
Non rileva, a detti fini, il fatto che le spese diano diritto al Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) o che il contribuente abbia fruito dello sconto in fattura, in alternativa alla detrazione d'imposta.
Immobili/Superbonus 110%
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 marzo 2021, n. 206
Beneficio previsto anche ad alcuni enti del Terzo settore
Un'associazione di promozione sociale (Aps), iscritta negli appositi registri, intende effettuare specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ad uso non abitativo utilizzati direttamente per i propri fini istituzionali. Già la Cm 30/E/2020 ha chiarito che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle organizzazioni di volontariato (Odv), dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano (comma 9, lettera d-bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio).
Pertanto, non essendo prevista alcuna limitazione espressa per Onlus, Odv e Aps, non è precluso l'accesso al Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) all'Aps per gli interventi che intende realizzare, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli stessi, ferma restando la necessità che i lavori siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Società/Abuso del diritto
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 marzo 2021, n. 199
Conferimento di partecipazioni in un newco: successiva cessione di partecipazioni e norma antiabuso
Non è abusiva un'operazione di conferimento di partecipazioni in una newco seguito dalla successiva cessione da parte della newco delle partecipazioni ricevute, in esecuzione di un patto parasociale e di un accordo integrativo.
La prospettata operazione di riorganizzazione aziendale non configura alcun risparmio d'imposta indebito, in quanto, con riferimento alle imposte dirette, l'operazione alternativa a quella prospettata, consistente nella cessione diretta da parte dell'istante delle partecipazioni oggetto di conferimento, sconterebbe l'imposta del 26% sulla eventuale plusvalenza realizzata. Diversamente, l'operazione prospettata avverrebbe in neutralità controllata (articolo 177, comma 2, del Tuir) nella fase del conferimento e con una imposizione pari al 5% della plusvalenza realizzata nella successiva fase di cessione – in regime Pex (articolo 87 del Tuir) – delle partecipazioni acquisite dalla newco per effetto del conferimento. La partecipazione della plusvalenza in tal modo realizzata – in parziale esenzione d'imposta – conduce all'emersione di un reddito tassato sotto forma di dividendo al momento della successiva distribuzione al socio, con l'applicazione di una ritenuta pari al 26% (articolo 27, Dpr 600/1973). Tale ultima circostanza, confrontata con il livello impositivo emergente dall'analisi della fattispecie alternativa ipotizzabile, porta ad escludere la configurazione di un risparmio d'imposta indebito e impedisce il riscontro degli ulteriori elementi costitutivi dell'abuso.
Locazione/Indice Istat
Comunicato Istat, GU 24 marzo 2021, n. 72
Indice dei prezzi al consumo di febbraio 2021
Il comunicato dell'Istat individua in 103 il valore FOI (l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) del mese di febbraio 2021.
Il dato evidenzia una lieve crescita del coefficiente rispetto a gennaio (+0,1), e quella più marcata verso lo stesso mese di febbraio del 2020 (+0,5) e del 2019 (+0,7).
L'indice in argomento viene utilizzato per misurare l'inflazione, per le rivalutazioni monetarie (es. quando le sentenze stabiliscono rimborsi con somme da attualizzare), nonché per adeguare periodicamente i valori monetari come i canoni di locazione (se previsto nel contratto) o gli assegni dovuti al coniuge separato.