I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 20 al 28 gennaio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Sostegni ter/Agevolazioni

Dl 27 gennaio 2022, n. 4, GU 27 gennaio 2022, n. 21

Decreto Sostegni ter: ulteriori aiuti alle imprese

Sono molteplici le previsioni agevolative contenute nel Decreto Sostegni ter, in vigore dal 27 gennaio 2022, e di seguito illustrate.

Ristori alle attività colpite dalla pandemia

Le imprese esercenti sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiuse al 27 gennaio 2022 in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, Dl 221/2021 fruiscono di un bonus tramite un fondo appositamente stanziato. Inoltre, per detti soggetti, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6 citato, si prevede la sospensione dei versamenti: a) delle ritenute alla fonte e delle trattenute Irpef relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; b) relativi all'Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. Si tratta, quindi, delle ritenute operate a dicembre 2021 e dell'Iva dovuta per il mese di dicembre 2021. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Misure di sostegno sono previste anche per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica: 1) parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 2) imprese che svolgono attività identificate dai codici 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 della classificazione delle attività economiche ATECO (attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine), che, nell'anno 2021, hanno subìto una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. Sostegni anche ai settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo. Quanto allo spettacolo viaggiante e alle attività circensi danneggiate dalla pandemia, si prevede l'esonero fino al 30 giugno 2022 dal pagamento del canone patrimoniale unico (articolo 1, commi 816 e seguenti, legge 160/2019).

Bonus locazioni in favore delle imprese turistiche

Viene riproposto il credito d'imposta locazioni di cui all'articolo 28, Dl 34/2020, spettante in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022. Possono beneficiare del bonus le imprese del settore turistico che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento dell'anno 2022 (gennaio-febbraio-marzo) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019.

Fondo perduto per il commercio al dettaglio

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Possono fruire del bonus – in percentuale sulla media mensile di riduzione dei ricavi – le imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. La domanda sarà da presentare al Mise, che attribuirà gli importi spettanti nel limite delle risorse stanziate (200 milioni di euro).

Aiuti allo sport

Viene riproposto il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive) disposto dall'articolo 81, Dl 104/2020 e prorogato dal Dl 73/2021: il beneficio sarà applicabile anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Inoltre, si incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa, il fondo destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Delle risorse stanziate, 30 milioni di euro sono destinati alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

Credito d'imposta rimanenze per il settore moda

Viene esteso, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta rimanenze di magazzino, di cui all'articolo 48-bis, Dl 34/2020, a favore delle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, delle calzature e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici 47.51, 47.71, 47.72 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Transizione Industria 4.0

Modificando la disciplina riscritta dall'articolo 1, comma 44, legge 234/2021 si introduce una nuova aliquota dimezzata (in vigore dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023). In particolare, viene inserito all'interno del citato comma 44 il seguente periodo: «Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni di euro annui».

Divieto di cessione multipla dei crediti

Viene introdotto il divieto della cessione multipla dei crediti da Superbonus 110% e da tutti gli altri bonus fiscali (altri bonus edilizi e i bonus emergenziali). Negli articoli 121 (cessione bonus edilizi) e 122 (cessioni bonus anti-Covid), Dl 34/2020 viene inserita la frase «senza facoltà di successiva cessione». In pratica, viene previsto il divieto di cessione multipla di qualunque tipo di credito d'imposta, dal Superbonus, al bonus facciate, ai vari bonus edilizi, ai bonus per sanificazione luoghi di lavoro, ecc.; stessa previsione è disposta con riferimento allo sconto in fattura. Si prevede, inoltre, l'adozione di una norma transitoria, in base alla quale i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni – cessione o sconto in fattura – possono costituire oggetto esclusivamente di un'ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Iva/Compartecipazione regionale

Dpcm 30 agosto 2021, GU 25 gennaio 2022, n. 19 e Dpcm 10 dicembre 2021, GU 22 gennaio 2021, n. 17

Rideterminazione dell'aliquota della compartecipazione regionale all'Iva

L'aliquota di compartecipazione regionale all'Iva, nell'anno 2020, è pari al 70,14% del gettito complessivo calcolata in conto competenza 2018. La quota è stata rideterminata sulla base del meccanismo previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a), Dlgs 18febbraio 2000, n. 56, contenente le disposizioni in materia di federalismo fiscale, con lo scopo, tra l'altro, di finanziare il fondo perequativo utilizzato per coprire quella parte di finanziamento da attribuire alla sanità che le altre imposte a questo scopo destinate, come l'Irap, l'addizionale regionale all'Irpef e le accise, non riescono a coprire. Il calcolo, in questo caso, tiene conto delle deroghe previste dalle misure adottate per far fronte all'emergenza sanitaria in corso. Analogamente sono state individuate le risorse spettante alle Regioni per la quota riferita all'anno 2019.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022, n. 35

Cessione di scatole contenenti ingredienti per la preparazione di pasti: aliquota applicabile

L'istante intende conoscere l'aliquota Iva applicabile alle cessioni di scatole contenenti più ingredienti per la preparazione di pasti. Detti ingredienti che compongono le singole scatole sono assoggettati ad aliquote Iva diverse, con aliquota massima del 10%. L'agenzia precisa che, in presenza di più operazioni per le quali sia pattuito un corrispettivo unico, trova applicazione l'aliquota più alta tra quelle previste per i beni ceduti; pertanto, nel caso di specie si applica l'aliquota Iva del 10% (la più elevata tra quelle dei vari ingredienti), senza tener conto di beni sottoposti ad aliquota inferiore. Detto principio, però, opera se tutti gli ingredienti contenuti nella confezione siano ricompresi tra i prodotti tassativamente elencati nella Parte II, nella Parte II-bis e nella Parte III, Tabella A, allegata al Dpr 633/1972; diversamente andrà applicata l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16, Dpr 633/1972.

Iva/Territorialità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022, n. 36

Criteri di territorialità: installazione di un supercomputer

Con riguardo ai criteri di territorialità Iva delle prestazioni di servizi (articoli 7-ter e seguenti, Dpr 633/1972), l'agenzia precisa che i servizi di natura meccanica ed elettrica – propedeutici all'installazione di un supercomputer presso un Centro di Ricerca Italiano, resi da un fornitore italiano a una società di diritto inglese priva di stabile organizzazione o registrazione ai fini Iva in Italia – sono assoggettati ad imposta nel Paese del committente (articolo 7-ter, Dpr 633/1972). Sul punto, viene richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza unionale nell'ipotesi di «servizi di alloggiamento in data center» (Corte di Giustizia Ue, sentenza 2 luglio 2020, causa C-215/19), al fine di chiarire che i servizi di natura meccanica ed elettrica propedeutici all'installazione del supercomputer non costituiscono prestazioni di servizio relative all'immobile (articolo 7-quater, Dpr 633/1972). Infatti, nel caso di specie, l'oggetto dei servizi di installazione non è rappresentato dall'immobile che sarà destinato ad ospitare il supercomputer. Inoltre, dette opere da installare possono essere considerate come non permanenti, in quanto hanno la possibilità di essere disinstallate senza distruggere o alterare il fabbricato, mediante il disassemblaggio delle strutture che non rappresentano un'integrazione strutturale delle stesse nel fabbricato. In conclusione, dunque, i servizi in questione, non essendo riconducibili alla nozione di servizi relativi a beni immobili, sono inquadrabili tra le prestazioni cd. generiche e dovranno essere soggette all'imposta in Inghilterra (luogo di residenza del committente).

Iva/Diritto di rivalsa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 gennaio 2022, n. 41

Diritto di rivalsa Iva: riapertura della partita Iva

Un soggetto aveva già chiuso la partita Iva quando, in sede di adesione alla pretesa tributaria derivante dall'accertata violazione delle regole del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (cd. soggetti in regime di minimi di cui all'articolo 27, Dl 98/2011), ha versato l'Iva sulle operazioni che a suo tempo aveva effettuato. L'articolo 60, ultimo comma, Dpr 633/1972 consente l'esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata, a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'Erario. A tal fine, il contribuente potrà riaprire la partita Iva ed emettere le note di variazioni in aumento (articolo 26, comma 1, Dpr 633/1972) per esercitare la rivalsa dell'imposta versata in sede di adesione (Cm 17 dicembre 2013, n. 35/E). Infatti, non osta al diritto di rivalsa la circostanza che l'istante abbia cessato la qualifica di soggetto Iva (oltretutto per le persone fisiche non interviene un'estinzione soggettiva, come avviene per i soggetti giuridici). Ovviamente, il documento indicherà la nuova partita Iva del committente, il quale avrà anche cura di indicare il suo codice fiscale, i riferimenti della fattura originaria e gli estremi identificativi dell'avviso di accertamento.

Iva/Operazioni non imponibili

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 25 gennaio 2022, n. 2

Attività agricola connesse senza Iva

Viene confermato quanto precedentemente sostenuto in relazione al trattamento tributario ai fini Iva delle attività agricole connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, Codice civile, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci. Viene, quindi, affermato che lo svolgimento di attività agricole connesse, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci, non dà luogo ad altre operazioni imponibili, oltre alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente ai terzi. Le stesse non assumono la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese dall'ente ai soci, ma rappresentano una fase della commercializzazione svolta per conto di questi. Infatti, tra cooperative agricole e soci esiste una continuità, per effetto della quale, nell'ambito della vendita dei prodotti agricoli conferiti, le attività connesse non assumono la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell'attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci. Sul punto l'Amministrazione finanziaria si era già espressa con la Rm 65/E/2012 («lo svolgimento di un'attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dia luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente ai terzi») e la Rm 6/1997 (secondo cui le attività di manipolazione e trasformazione svolte dalle cooperative sui prodotti agricoli dei soci costituiscono «un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all'attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori»). Dette interpretazioni risultano essere ancora attuali.

Iva/Gruppo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 gennaio 2022, n. 48

Liquidazione dell'Iva di gruppo e riorganizzazione aziendale

La procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, disciplinata dall'articolo 73, ultimo comma, Dpr 633/1972 e dal Dm 13 dicembre 1979 (modificato dal Dm 13 febbraio 2017), costituisce un particolare metodo di liquidazione dell'Iva che consente alle società controllanti e controllate appartenenti a un gruppo di imprese di compensare, all' interno del medesimo gruppo, le situazioni creditorie sorte in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre. Possono partecipare alla procedura le società di capitali e le società di persone le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da quest'ultima, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di accesso alla procedura. In questo modo, si cerca di evitare pratiche fraudolente o elusive, essendo la predetta norma finalizzata ad assicurare che l'acquisizione del controllo costituisca un'operazione avente una valida ragione economica, e non anche un mezzo per realizzare un vantaggio fiscale, quale l'utilizzazione del credito Iva dell'altro soggetto (Rm 232/E/2008). In pratica, s'intende evitare che l'accesso alla procedura di compensazione dell'Iva di gruppo sia consentito a quelle società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate (Rm 132/E/2007; Rm 68/E/2003; Cm 16/1986; Rm 330689/1981). I requisiti soggettivi previsti dalla disciplina Iva di gruppo, poi, devono sussistere ed essere conservati anche in presenza di operazioni straordinarie quali, come nel caso di specie, la scissione totale o parziale di una o più società rientranti nel perimetro della liquidazione Iva di gruppo. Il generale principio del subentro nelle posizioni giuridiche del dante causa, come conseguenza naturale di un'operazione di riorganizzazione aziendale (fusione, scissione, conferimento neutrale) non può essere applicato tout court alla disciplina Iva di gruppo, ma dev'essere, di volta in volta, raccordato con la particolare ratio della disciplina stessa e, dunque, la sussistenza delle condizioni che legittimano la prosecuzione della procedura in capo alle società beneficiarie delle operazioni va valutata caso per caso (Rm 232/E/2008). Sulla base dei cennati principi, l'agenzia chiarisce che, se un'operazione di riorganizzazione aziendale non presenta i requisiti della temporaneità ed occasionalità, è legittimo l'ingresso della società di nuova costituzione, incorporante a seguito di una scissione, nella procedura di liquidazione Iva di gruppo, in luogo della società scissa, senza soluzione di continuità, non ravvisandosi, nel caso esaminato, alcuna interruzione del controllo.

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 gennaio 2022, n. 50

Note di credito per fallimenti ante 26 maggio 2021

Circa il dies a quo per l'emissione di note di variazione (articolo 26, Dpr 633/1972), viene chiarito che, relativamente alle procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, l'emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione della norma, che richiedeva la conclusione infruttuosa delle medesime. Affinché sorga in capo al fornitore la facoltà di procedere a una variazione in diminuzione a causa del mancato pagamento di un credito, è necessario che il creditore abbia esperito tutte le azioni volte al suo recupero senza trovare soddisfacimento. Pertanto, nel caso di procedure concorsuali, è necessario che (Cm 77/E/2000): 1) la procedura sia iniziata, o sia stato posto in essere, almeno il primo atto tipico (es. la sentenza dichiarativa del fallimento) con il quale la stessa si instaura; 2) il creditore si sia insinuato al passivo della procedura (circostanza che, secondo la Corte di Giustizia Ue, non rileva); 3) la procedura si sia conclusa infruttuosamente, vale a dire, per ciò che attiene al fallimento, che sia scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato oppure, in assenza del piano di riparto, sia scaduto quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso. La facoltà di emettere la nota di variazione può comunque essere esercitata solo dopo la conseguita certezza della rilevata infruttuosità del credito, ritenendosi che tale comportamento debba essere successivo alla definitività del piano di riparto dell'attivo predisposto dal curatore o dal commissario liquidatore: è solo in tale momento che il creditore ha la certezza giuridica della quantificazione del proprio credito, o di quanto riuscirà a recuperare dalla procedura e, conseguentemente, di quanto resterà insoddisfatto.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 gennaio 2022, n. 51

Cessione di colla chirurgica: aliquota applicabile

Si applica l'aliquota Iva ordinaria alle cessioni di colla chirurgica; tale prodotto, infatti, rientra nella voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale e tali prodotti sono assoggettati all'aliquota Iva ordinaria.

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 gennaio 2022, n. 52

Ricarica del borsellino elettronico: operazione fuori campo Iva ma soggetta a bollo

Viene esaminato il trattamento ai fini dell'Iva e dell'imposta di bollo delle somme di denaro ricevute a titolo di ricarica del borsellino elettronico e destinate ad essere spese dagli utenti finali per l'acquisto di titoli di sosta o di trasporto. Poiché i beni acquistabili non sono ancora definiti all'atto della ricarica, l'operazione non rientra nel campo di applicazione dell'Iva, ma si qualifica come mera cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell'imposta. La cessione deve, invece, considerarsi effettuata, ai fini Iva, nel momento in cui il cliente acquista il bene specifico, pagandolo mediante il borsellino elettronico (articoli da 6-bis a 6-quater, Dpr 633/1972). Solo in questo momento, infatti, sono noti tutti gli elementi necessari ad individuare il corretto trattamento ai fini Iva dell'operazione sottostante e, conseguentemente, la società è in grado di documentare fiscalmente l'operazione con le giuste modalità, differenti a seconda della tipologia di titolo di trasporto o di sosta acquistato dal cliente. Sulla ricevuta emessa dalla società al momento dell'effettuazione della ricarica del borsellino elettronico – operazione fuori campo Iva – dovrà essere assolta l'imposta di bollo (articolo 13, Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/1972).

Irpef/Oneri detraibili

Dm Salute 10 novembre 2021, GU 24 gennaio 2022, n. 18

Acquisto di dispositivi medici: detrazione Irpef della spesa

Il Decreto contiene modifiche ed aggiornamenti alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), di cui al Dm Salute 20 febbraio 2007. In particolare, gli allegati 1, 2 e 3 riportano – rispettivamente – i codici eliminati, quelli aggiunti, quelli le cui descrizioni vengono modificate. L'elencazione impatta sull'individuazione dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione Irpef ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) de Tuir. Il Decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Redditi di lavoro dipendente/Tassazione separata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 gennaio 2022, n. 49

Compensi erogati l'anno successivo: applicazione della tassazione separata

I chiarimenti riguardano il trattamento fiscale dei compensi erogati nell'anno successivo a quello di maturazione. L'articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir prevede l'applicazione del regime di tassazione separata per gli emolumenti, le indennità, i compensi arretrati per prestazioni di lavoro maturati in anni precedenti e percepiti, alternativamente: 1) per legge, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti (motivi giuridici); 2) per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (motivi di fatto). L'agenzia chiarisce che: 1) qualora il ritardo nell'erogazione sia dovuto a cause giuridiche, non è necessaria alcuna valutazione circa i motivi che hanno indotto a tale ritardo; 2) qualora il ritardo nell'erogazione sia riferibile a motivi di fatto, occorre valutare se la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. In tale ipotesi, la tassazione separata non trova applicazione.

Capital gain/Cessione di partecipazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 gennaio 2022, n. 42

Cessione di quote sociali: applicazione dell'imposta sostitutiva

L'agenzia precisa il trattamento fiscale delle somme percepite dall'ex socio unico a seguito della cessione della partecipazione sociale. Viene precisato che tali somme costituiscono, per l'ex socio, redditi diversi di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, lettera c) del Tuir) con assoggettamento del capital gain ad imposta sostitutiva del 26% (articolo 27, Dpr 600/1973). Ai fini fiscali, i redditi di natura finanziaria ritraibili in relazione al possesso di partecipazioni sociali sono, da un lato, gli utili (dividendi) che riflettono la remunerazione che il socio ritrae dalla partecipazione alla società e, dall'altro, le plusvalenze (capital gain) realizzate in sede di cessione a titolo oneroso delle medesime. Nella classificazione dei redditi nelle diverse categorie previste dall'articolo 6 del Tuir, per le persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, i dividendi trovano collocazione nell'ambito dei redditi di capitale, mentre le plusvalenze in quella dei redditi diversi. Pertanto, le somme che l'ex socio ritrae dagli utili societari non possono qualificarsi come dividendi, ma come integrazione del corrispettivo derivante dalla predetta cessione della partecipazione nella società.

Redditi di impresa/Pex

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 gennaio 2022, n. 44

Pex: holding period non interrotto dalla conversione delle azioni

Nel regime Pex (Participation exemption), disciplinato dall'articolo 87 del Tuir, la conversione tra azioni di diversa categoria (da azione speciale ad azione ordinaria), non determinando alcun realizzo fiscale, non interrompe il cd. holding period, il quale pertanto prosegue senza soluzione di continuità dal momento di sottoscrizione degli strumenti originari che incorporano il diritto alla conversione. A seguito della conversione non si realizza alcun riflesso patrimoniale in capo né alla società emittente, né al socio. Secondo l'agenzia, l'estinzione delle azioni speciali mediante l'attribuzione delle azioni ordinarie non determina alcun realizzo fiscale, restando ferma l'applicazione delle disposizioni del Tuir (articoli 86 e 87 del Tuir) nel momento di cessione al mercato delle azioni ordinarie.

Dichiarazioni annuali/Mud

Dpcm 17 dicembre 2021, GU 21 gennaio 2022, n. 16

Mud 2022: approvato il modello unico di dichiarazione ambientale

È stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) per il 2022. Esso dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile, con riferimento all'anno precedente. In questo modo viene completamente sostituito il Dpcm 23 dicembre 2020; il nuovo modello approvato dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente. Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni: 1) Comunicazione Rifiuti; 2) Comunicazione Veicoli Fuori Uso; 3) Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio; 4) Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; 5) Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione; 6) Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Agevolazioni/Aiuti di Stato

Decisione della Commissione Ue 11 gennaio 2022 C(2022) 171 final

Aiuti di Stato: proroga della Ue

Modificando, per la settima volta, il Temprary Framework, vengono aumentati gli aiuti per far fronte all'emergenza Covid. Nella decisione, oltre all'aumento delle risorse disponibili, viene stabilito, in relazione a determinati aiuti, che gli importi massimi degli aiuti per beneficiario ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo sono aumentati a 290.000 euro per le imprese attive nel settore primario di produzione di prodotti agricoli, 345.000 euro per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 2,3 milioni di euro (rispetto al precedente limite di 1,8 milioni di euro) per tutte le altre imprese.

Agevolazioni/Bonus locazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 gennaio 2022, n. 43

Sublocazione: spetta il credit tax

Il credito d'imposta locazione (articolo 28, Dl 19 maggio 2020, n. 34) spetta anche in caso di sublocazione. Infatti, sebbene i due rapporti, di locazione e di sublocazione, risultino collegati da un vincolo di reciproca dipendenza, i due contratti conservano un'autonoma rilevanza economica, sicché anche il conduttore del contratto di sublocazione può fruire del beneficio in esame. Nel caso di specie, la società istante ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto la disponibilità della galleria di un centro commerciale e intende, a sua volta, concedere gli spazi gestiti in sublocazione (o mediante affitto di ramo d'azienda) a terzi, aventi gli esercizi commerciali ubicati nella galleria. Secondo l'agenzia: 1) il contratto di locazione della galleria commerciale, sottoscritto dall'istante, è riconducibile tra le tipologie agevolabili, in quanto regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti, Codice civile, come previsto dalla norma agevolativa; 2) l'immobile, in quanto galleria commerciale, è destinato allo svolgimento effettivo di una delle attività agevolate (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico) agevolate dal legislatore; 3) in relazione all'immobile possono richiedere il credito d'imposta in commento sia la società istante (conduttore del contratto di locazione) sia i suoi affittuari o sublocatori (con i quali la società ha stipulato i contratti di sublocazione e di affitto di azienda); 4) ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, l'istante dovrà considerare anche i canoni relativi ai contratti di sublocazione (e affitto di rami d'azienda), al lordo del credito d'imposta.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dpcm 26 ottobre 2021, GU 25 gennaio 2022, n. 19

Editoria: disposizioni applicative del credito d'imposta per la distribuzione delle testate

È stato pubblicato il Decreto recante le disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici. La norma (articolo 67, Dl 73/2021) riconosce un credito d'imposta – pari al 30% della spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2020 – per la distribuzione e il trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. Il bonus, utilizzabile esclusivamente in compensazione, spetta ai soggetti che rispettano determinati requisiti: a) la sede legale è fissata nello Spazio economico europeo; b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità è stabilita in Italia o è ivi presente una stabile organizzazione, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici; c) i codici di classificazione Ateco attribuiti sono 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici); d) l'impresa ha stipulato accordi di filiera, anche attraverso le associazioni rappresentative, per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli Comuni (sotto i 5.000 abitanti) e ai Comuni con un solo punto vendita di giornali. La domanda di accesso al beneficio era da inviare, per via telematica, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 gennaio 2022, n. 40

Superbonus: condominio minimo oggetto di accorpamento

Il caso riguarda interventi effettuati su due unità abitative, costituenti un «condominio minimo», che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate. In tale ipotesi spetta il Superbonus (articolo 119, Dl 19 maggio 2020, n. 34) sulle parti comuni per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, a condizione che gli interventi siano effettivamente completati. Viene ribadito che, ai fini del Superbonus e della determinazione dei limiti di spesa, al pari di quanto previsto per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, si valorizza la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.

Agevolazioni/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 gennaio 2022, n. 47

Superbonus: cooperative sociali Onlus

La cooperativa sociale che riveste contemporaneamente la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro e che ha assoggettato a tassazione la quota dell'utile destinato a riserva legale (che, quindi, gode dell'esenzione parziale delle imposte, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 12, legge 904/1977 ad opera del comma 1 dell'articolo 6, Dl 63/2002) può accedere al Superbonus (articolo 119, comma 9, lettera d-bis), Dl 34/2020, Decreto Rilancio), in quanto esente solo parzialmente dalle imposte. Si ricorda che i soggetti che non possiedono redditi imponibili non possono accedere al Superbonus né esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Infatti, con la Risposta Interpello 253/2021 è stato precisato che, in applicazione dei criteri forniti con la Cm 24/E/2020 e la Cm 30/E/2020, qualora una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui all'articolo 11, Dpr 601/1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (articolo 121, Dl 34/2020). Tuttavia, qualora il medesimo soggetto usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti, con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del Decreto Rilancio.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 26 gennaio 2022, n. 20

Indice dei prezzi al consumo di dicembre 2021

L'indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre 2021 – da utilizzare, ad esempio, per calcolare l'aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare e la rivalutazione degli assegni di mantenimento dovuti all'ex coniuge in caso di separazione/divorzio – ha registrato una variazione percentuale: a) rispetto al mese precedente pari a +0,5%; b) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente pari a +3,8%; c) rispetto allo stesso mese di due anni precedenti pari a 3,6%.

Accertamento delle imposte/ACE

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 25 gennaio 2022, n. 1

ACE: le norme antiabuso non si applicano alle joint venture

L'articolo 10, Dm 3 agosto 2017 contiene disposizioni volte a contrastare l'artificiosa moltiplicazione del beneficio ACE in capo alle società del medesimo gruppo, impedendo gli effetti moltiplicativi del beneficio nell'ambito di gruppi societari. Ad esempio, l'obiettivo è di impedire che con un unico versamento (eseguito dalla controllante) possano beneficiare tutte le controllate che, via via, trasferiscono il denaro alla rispettiva controllata, con effetti a cascata lungo tutta la catena societaria in presenza di un solo effettivo apporto. In particolare, i commi 2 e 3 dell'articolo 10 citato richiedono una riduzione della base ACE per un importo pari ai conferimenti e ai finanziamenti a favore di società del gruppo, nonché ai corrispettivi per l'acquisto di partecipazioni di controllo e di aziende da società del gruppo. Nel delimitare il perimetro soggettivo, il comma 1 della medesima disposizione individua quali entità appartenenti al medesimo gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Nulla viene detto in relazione al controllo paritetico in virtù di un accordo di joint venture. Nel confermare precedenti interventi di prassi sul tema, l'agenzia delle Entrate conferma che la norma che prevede la descritta sterilizzazione non operi in caso di controllo congiunto nei casi in cui la norma fiscale rimanda esplicitamente alla nozione di controllo come espressa dall'articolo 2359 del Codice civile (Rm 17 dicembre 2017, n. 376/E; Rm 30 luglio 2008, n. 326/E), fatte salve le ipotesi in cui sia possibile rinvenire i presupposti di un controllo di fatto o contrattuale in capo a uno dei partecipanti (in detti ultimi casi verrebbe meno l'elemento paritetico tanto nella regolazione dei rapporti decisionali quanto nella composizione degli organi di governo della società partecipata così integrandosi la partecipazione maggioritaria richiesta dal Codice civile; cfr. Cm 18/E/2021). In senso analogo si è espressa la Cm 27 dicembre 2021, n. 18/E, paragrafo 3 in relazione alla disciplina delle controlled foreign companies, in quanto il rinvio alla nozione civilistica effettuato dall'articolo 167 del Tuir è il medesimo contenuto nell'articolo 10, Dm 3 agosto 2017. La Cm 18/E/2021 precisa, infatti, che il controllo «presuppone necessariamente l'esistenza di una situazione in cui un unico soggetto abbia la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto».

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 25 gennaio 2022, n. 6/E

Canone speciale Rai: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

L'agenzia istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 6, Dl 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), a favore delle strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore che sono esonerate dal canone TV per l'anno 2021. In particolare, la norma prevede che «per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni» e che viene riconosciuto «un credito d'imposta pari al 100% dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Nello specifico, ai contribuenti che hanno versato il canone speciale 2021 entro il 22 marzo 2021, è consentito utilizzare in compensazione il credito d'imposta con il seguente codice tributo: 6958 denominato «Credito d'imposta canone speciale RAI».

Riscossione/Saggio di interesse

Comunicato Mef, GU 26 gennaio 2022, n. 20

Transazioni commerciali: saggio di interessi per ritardati pagamenti

È stato individuato il saggio di interesse, valevole per il primo semestre 2022, da applicare in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5, Dlgs 231/2002). Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento.

Società/Perdite fiscali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022, n. 39

Riporto delle perdite fiscali in caso di cambio di controllo

L'articolo 84, comma 3 del Tuir prevede che il riporto di perdite fiscali sia vietato quando, congiuntamente, la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto viene trasferita a terzi e viene modificata l'attività principale esercitata (cd. test di vitalità). La medesima limitazione si applica anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti, nonché alle eccedenze ACE. Il caso esaminato dall'agenzia riguarda il trasferimento di una partecipazione di maggioranza nella controllante indiretta della società che ha maturato le perdite fiscali. L'agenzia rileva che, nel caso di specie, sussistono entrambe le predette condizioni: 1) il cambio di controllo è verificato. Tale cambio si può verificare sia nella compagine sociale che nella controllante indiretta; 2) lo stesso dicasi del cambio di attività, attestato dal trasferimento a terzi dell'attività aziendale, con prosecuzione della sola gestione immobiliare tramite i fabbricati già in precedenza posseduti. Non avendo superato il test di vitalità, non potranno essere riportate le perdite fiscali.

Operazioni straordinarie/Conferimento di azienda

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 gennaio 2022, n. 46

Conferimento di azienda e rivalutazione ex Decreto Agosto

Il nesso funzionale esistente tra i vari beni e diritti, relativi ad un ramo aziendale composto da beni materiali e immateriali, contratti, accordi, convenzioni, autorizzazioni, licenze, rapporti di lavoro subordinato, partecipazioni e debiti, si qualifica come azienda (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 marzo 2014, n. 5087), il cui conferimento costituisce un'operazione straordinaria fiscalmente neutrale (articolo 176 del Tuir). Per i conferimenti di azienda effettuati nel triennio 2021-2023 in cui sono presenti, tra gli attivi conferiti, beni oggetto di rivalutazione ai sensi dell'articolo 110, Dl 104/2020 (Decreto Agosto): 1. l'operazione, in virtù del regime di neutralità previsto dall'articolo 176 del Tuir, non determina il venir meno degli effetti della rivalutazione, non essendo l'operazione produttiva di plusvalenze imponibili; 2. ancorché la società conferitaria assume quale costo dei beni quello comprensivo della rivalutazione, la riserva in sospensione d'imposta rimane in capo alla società conferente (in linea con quanto affermato nella Cm 13/E/2014).

Fiscalità internazionale/Norme anti-elusione

Circolare agenzia delle Entrate 26 gennaio 2022, n. 2/E

Direttiva ATAD: disallineamenti da ibridi

In relazione alla disciplina dei «disallineamenti da ibridi» con i Paesi terzi, introdotta dal Decreto Atad (articoli 6 e 11, Dlgs 142/2018, in attuazione della Direttiva del Consiglio Ue n. 2016/1164, come modificata dalla Direttiva del Consiglio Ue n. 2017/952), l'agenzia – dopo i primi chiarimenti forniti con la Cm 18/E/2021 – chiarisce ulteriori aspetti.Con il termine ibridi (cioè transazioni o entità economico-finanziarie trattate fiscalmente in modo diverso in due ordinamenti giuridici) si individuano gli accordi o le strutture, riconducibili a diverse tipologie come: strumenti finanziari ibridi, entità ibride, trasferimenti finanziari ibridi, entità con doppia residenza. In pratica, attraverso complesse transazioni attuate tramite strutture ibride, le multinazionali perseguono una riduzione del carico fiscale complessivo, con diversi meccanismi: doppia deduzione di componenti negative (in entrambi gli Stati coinvolti), deduzione in uno Stato e non tassazione nell'altro (deduzione non inclusione), percezione di indebiti crediti d'imposta per imposte pagate all'estero. La norma intende contrastare tale fenomeno, prevenendo l'evasione delle multinazionali, impedendo loro di sfruttare le differenze tra le diverse giurisdizioni fiscali, con la finalità di erodere le basi imponibili. Con la circolare in esame l'agenzia fornisce chiarimenti, tra l'altro, in ordine ai seguenti punti.

1) Le cennate disposizioni anti-elusione hanno natura di norme «di sistema» e non «antiabuso». Pertanto, non possono essere oggetto di disapplicazione attraverso l'interpello disapplicativo.

2) Le norme di contrasto ai disallineamenti da ibridi attengono esclusivamente ai disallineamenti derivanti dalle interazioni tra l'ordinamento fiscale italiano e uno o più ordinamenti fiscali esteri e, quindi, relativamente a fattispecie intercorrenti tra soggetti residenti o localizzati in Italia e soggetti residenti o localizzati in altro Stato estero.

3) Le disposizioni del Decreto Atad si applicano alle imposte sui redditi d'impresa (Irpef e Ires), con esclusione dell'Irap (che non è un'imposta sul reddito ma un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate).

4) Con riferimento alle corrispondenti imposte estere, qualora tra lo Stato di residenza o localizzazione del soggetto estero e l'Italia (o altra giurisdizione nel caso degli ibridi importati) sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate nonché quelle di natura analoga che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione. Nei casi in cui la Convenzione preveda imposte amministrate da diverse suddivisioni politiche nell'ambito dello stesso Stato (ad esempio Stato federale, Regioni, Province, Cantoni, Distretti, Dipartimenti), il riferimento alle imposte rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme anti-ibridi deve intendersi alle sole imposte amministrate dal livello politico più elevato (ad esempio imposte a livello federale). In ipotesi di assenza di Convenzione, dovrà farsi riferimento alle imposte gravanti sul reddito d'impresa di natura identica o analoga a quelle italiane, amministrate dal livello politico più elevato.

5) Le disposizioni del Decreto Atad si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 9, Dlgs 142/2018 (disciplina generale riguardante i disallineamenti derivanti da entità ibride inverse; queste disposizioni hanno applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021). Sul punto, l'agenzia osserva che non sono previste clausole di salvaguardia per fattispecie iniziate in precedenti periodi d'imposta che rappresentano, salvo eccezioni, espressione di eventi antecedenti quali perdite fiscali, ammortamenti, interessi passivi eccedenti.