I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 25 marzo al 1° aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 marzo 2021, n. 212
Somme erogate nell'ambito di un accordo transattivo
La somma erogata a fronte della rinuncia da parte dell'ATI (Associazione Temporanea di Imprese) all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della Regione in relazione al contenzioso in corso si qualifica come il corrispettivo previsto per l'assunzione di un'obbligazione rilevante agli effetti dell'Iva (articolo 3, comma 1, Dpr 633/1972).
In sede di composizione bonaria, la stazione appaltante ha, in particolare, riconosciuto all'ATI un importo forfetario a fronte della rinuncia da parte di quest'ultima alla prosecuzione del giudizio in corso.
Una somma di denaro assume rilevanza, ai fini Iva, se corrisposta a titolo di controvalore (corrispettivo) di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate. Diversamente, sono escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità o aventi carattere meramente risarcitorio. Ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale in concreto applicabile, occorre pertanto individuare la «funzione economica» delle somme dedotte in contratto.
A mente del citato articolo 3, infatti, risultano imponibili le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti – tra l'altro – da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte. La circostanza, che la somma in esame venga erogata a fronte della rinuncia da parte dell'ATI all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della Regione in relazione al contenzioso in corso, consente di qualificare la stessa come il corrispettivo previsto per l'assunzione di un'obbligazione rilevante agli effetti dell'Iva.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 marzo 2021, n. 213
Cessioni di guanti pluriuso per uso domestico
Alle cessioni di guanti «pluriuso» per uso domestico – classificati, ai fini doganali, alle voci 40151900 e 39262000 – si applica l'Iva.
Si tratta di prodotti, precisa l'istante, che presentano le caratteristiche di dispositivo di protezione individuale di categoria 1 (Dpi), come individuati dal Regolamento Ue 2016/425. Con l'effetto che – a parere dell'istante – dovrebbe applicarsi l'articolo 124, Dl 34/2020 (regime di esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e applicazione dell'imposta con aliquota del 5% per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021).
Il dubbio è sorto sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare Dogane 26 novembre 2020, n. 45/E che non consente l'applicazione del cennato regime speciale a quei beni il cui uso risulta «incompatibile» con le finalità della disposizione agevolativa di contrasto alla diffusione della pandemia.
Secondo l'agenzia, la soluzione va ricercata nella Cm 26/E/2020: per stabilire se i beni siano effettivamente agevolabili occorre verificare se, oltre a rientrare, come nel caso in esame, nei codici Taric individuati dalle Dogane con la circolare Dogane 12/E/2020, abbiano le caratteristiche di contrasto alla diffusione del Covid-19 secondo la ratio della norma.
Rientrano nell'agevolazione, ad esempio, gli «articoli di abbigliamento protettivo», essenziali per tutelare la salute degli operatori sanitari e, in generale, delle persone, in base ai protocolli di sicurezza adottati nei vari settori. In particolare, il regime speciale è destinato alle cessioni dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e dei dispositivi medici (Dm) – guanti, mascherine, camici o occhiali – individuati nel Rapporto Iss Covid-19 n. 2/2020.
La circolare 45/D richiamata specifica che l'utilizzo di tali prodotti in campo sanitario non è riconosciuto soltanto se il bene è destinato per fini «palesemente incompatibili con il contrasto all'emergenza sanitaria in corso». Sull'argomento, sempre l'agenzia delle Dogane in una Faq, precisa che «i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti di uso domestico, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del regime agevolativo IVA ex art. 124 DL 34/2020».
In base alle schede tecniche fornite dalla società stessa, emerge chiaramente la caratteristica di «lunga durata» dei guanti pluriuso, commercializzati per uso domestico.
Di conseguenza, conclude l'agenzia, non rientrano, in base alla prassi descritta, tra i beni destinatari del regime di favore e, in caso di cessione, sono sottoposti ad aliquota Iva ordinaria.

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 marzo 2021, n. 215
Prestazioni di teleassistenza infermieristica
Opera il regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, numero 18), Dpr 633/1972) per le prestazioni di progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di servizi di teleconsulto infermieristico per curare e assistere persone malate, tramite l'impiego di linee telefoniche e di una piattaforma digitale, in quanto si tratta di prestazioni eseguite da professionisti abilitati, per finalità diagnostiche, di cura e riabilitazione. Sono, insomma, rispettati sia i requisiti oggettivi che soggettivi trattandosi, infatti, di attività diagnostiche e di cura rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie.
Quanto al requisito soggettivo, l'articolo 1, Dm Salute 17 maggio 2002 (adottato di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze) chiarisce che «sono esenti dall'Iva le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie (...) da: c) gli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001».
Sul tema si sono già espresse: la Rm 184/E/2003 («per attività di diagnosi si indica l'attività diretta a identificare la patologia da cui i pazienti sono affetti; - per prestazioni di cura, secondo la normativa vigente, si indicano le prestazioni di assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica (...); - per prestazioni di riabilitazione si intendono quelle che, al pari delle prestazioni di cura, prevedono una prevalente prestazione di fare e sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto»); la Cm 4/E/2005 (secondo cui l'esenzione Iva va limitata alle «prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia»).
Tali documenti di prassi sono stati elaborati alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia Ue in tema di esenzione Iva delle prestazioni mediche (sentenza 18 settembre 2019, causa C-700/17, WolfHenning Peters e sentenza 2 luglio 2015, causa C-334/14, De Fruytier). La stessa Corte di Giustizia Ue, inoltre, con la sentenza 10 settembre 2002, causa C-141/00 ha affermato che l'esenzione Iva delle prestazioni mediche dev'essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto che le esegue).
Riguardo al requisito oggettivo, la Corte di Giustizia Ue, sentenza del 5 marzo 2020, causa C-48/19 ha evidenziato che le prestazioni di cura effettuate per telefono possono rientrare nell'esenzione da Iva prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/Ce, a patto che costituiscano una prestazione medica e vengano effettuate nel contesto dell'esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dallo Stato membro interessato. Secondo la Corte Ue la specifica modalità di erogazione del servizio non escluderebbe la natura sanitaria delle prestazioni.

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 marzo 2021, n. 216
Prestazioni diagnostiche rese da laboratori
Il servizio di accertamento diagnostico genomico rivolto a pazienti è esente da Iva (articolo 10, comma 1, numero 18), Dpr 633/1972; articolo 132 paragrafo 1, lettera c), Direttiva 2006/112/Ce), in quanto volto a tutelare e/o a ristabilire lo stato di salute della persona. Detto servizio è inserito funzionalmente in un percorso terapeutico, che vede l'intervento del patologo e dell'oncologo e/o del medico curante i quali, sulla base del referto, determineranno la corretta terapia da utilizzare per il paziente.
Il regime di esenzione non viene meno se la società si avvale di un'attività di analisi centralizzata effettuata presso un laboratorio di ricerche cliniche situato all'estero e diretto da medici specialisti in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio, a cui manca il riconoscimento in Italia del titolo professionale posseduto, considerato che gli stessi operano presso il laboratorio all'estero.
Tra i documenti di prassi ricordiamo: la Cm 4/E/2005, secondo cui il beneficio «va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia»; la Rm 87/E/2006, la quale ha ulteriormente precisato che «fruiscono dell'esenzione anche le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati (ad esempio società di persone o di capitali, enti, ecc.) e indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi. Ciò nella considerazione che le cennate prestazioni, in quanto rese a scopo di accertamento diagnostico, hanno diretto rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie» e, pertanto, «vanno considerate alla stregua di qualunque altra prestazione svolta nell'esercizio delle arti e professioni sanitarie di cui all'art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie».
I chiarimenti contenuti in tali documenti di prassi, inoltre, sono stati forniti alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia Ue, in tema di prestazioni mediche esenti da Iva.
In particolare, secondo la Corte, «la prestazione di prelievo e la trasmissione dello stesso ad un laboratorio specializzato costituiscono prestazioni strettamente connesse alle analisi, con la conseguenza che esse devono seguire il medesimo regime fiscale di queste ultime e, pertanto, non devono essere assoggettate all'IVA» (causa C-76/99) e, sotto il profilo oggettivo, l'applicazione dell'esenzione Iva alle prestazioni mediche dev'essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende (causa C-141/00).
Riguardo al profilo soggettivo, la Cm 4/E/2005 ha precisato che «la prestazione medica o paramedica può essere esente dall'Iva solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002».

Iva/Territorialità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 marzo 2021, n. 217
Servizi elettronici: criteri di individuazione del committente
Sono forniti chiarimenti in materia individuazione del committente nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi intracomunitari. Occorre in primo luogo individuare il luogo di effettuazione dei servizi (sulla base della natura degli stessi) e lo status dei committenti (se agiscono in qualità di soggetti passivi ai fini Iva o da privati consumatori).
Qualora i destinatari dei servizi elettronici, erogati dalla società Alfa, siano operatori economici stabiliti all'estero (ancorché controllati dalla capogruppo italiana), il luogo di effettuazione della prestazione è il luogo di stabilimento del committente (articolo 7-ter, Dpr 633/1972).
Al fine di individuare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, è necessario che il prestatore esamini la natura e l'utilizzazione del servizio fornito. Quando l'analisi non consente di identificare la stabile organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore esaminerà in particolare se il contratto, l'ordinativo e il numero di identificazione Iva, attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario, identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l'entità che paga per il servizio (Regolamento Ue 282/2011).

Iva/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 marzo 2021, n. 218
Noleggio di ventilatori polmonari: regime Iva
Ai sensi dell'articolo 124, Dl 34/2020, il trattamento fiscale, ai fini Iva, delle forniture di ventilatori polmonari con la formula del noleggio è lo stesso delle cessioni degli stessi beni.
Anche la Cm 26/E/2020 aveva già evidenziato che il regime speciale è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei beni indicati al comma 1 dell'articolo 124 e alle prestazioni di servizi previste dall'articolo 16, comma 3, Dpr 633/1972. Quest'ultima disposizione stabilisce, tra l'altro, che «Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili».
Di conseguenza, la fornitura dei ventilatori polmonari noleggiati dall'istante è esente da Iva fino al 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione, ed è ad aliquota del 5% dal 1° gennaio 2021, applicandosi all'operazione il regime fiscale della cessione di beni.
Riguardo all'individuazione del momento impositivo ai fini della determinazione del regime applicabile (esenzione o aliquota del 5%), occorre far riferimento alla data di effettuazione dell'operazione e non alla conclusione del contratto (risposta a interpello 528/2020).

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 marzo 2021, n. 219
Servizi realizzati su beni immobili di terzi: ammessa la detrazione dell'imposta
Il diritto alla detrazione Iva spetta alla società che gestisce infrastrutture aeroportuali e il servizio pubblico di trasporto per lavori di isolamento acustico eseguiti su edifici scolastici di proprietà del Comune, dislocati all'esterno dell'area aeroportuale e al di fuori quindi della concessione.
Per valutare la sussistenza dell'inerenza dei costi sostenuti su beni immobili di terzi non posseduti o detenuti dal soggetto passivo, non è necessariamente richiesto un nesso diretto e immediato con l'attività dell'istante, essendo sufficiente che rientrino tra le spese generali dell'impresa e siano un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti
In altri termini, ai fini del diritto alla detrazione, l'onere sostenuto deve presentare un nesso immediato e diretto con il «complesso delle attività economiche del soggetto passivo» (Corte di Giustizia Ue, sentenza 14 settembre 2017, causa C-132/16). L'elemento determinante per il riconoscimento della detrazione, in sostanza, è l'utilità del bene o servizio acquistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di valore aggiunto da parte dell'operatore economico (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 maggio 2018, nn. 11533 e 11534). Come precisato dalla Corte di Giustizia europea il diritto alla detrazione non può essere negato «a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo» (sentenza 1° ottobre 2020, causa C-405/2019). Diversamente, rilevano i giudici comunitari, si andrebbe contro il principio di neutralità dell'Iva.
Nel caso in esame, gli oneri per il risanamento acustico si possono ritenere inerenti all'attività d'impresa. Lo stesso istante, infatti, riferisce che i servizi da lui forniti sono previsti da specifiche disposizioni normative di settore, che impongono il rispetto di determinati livelli di emissioni sonore in relazione al traffico aereo commerciale.

Iva/E-commerce

Comunicato Mef 29 marzo 2021
Regimi Oss e Ioss: al via dal 1° aprile 2021
Al fine di arrivare in tempo per il 1° luglio 2021, data in cui partiranno i nuovi regimi Oss e Ioss – utilizzabili anche per l'e-commerce –, l'agenzia delle Entrate ha predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti, di effettuare la registrazione online ai fini di tali regimi speciali già dal 1° aprile.
Dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla direttiva Iva 2006/112/Ce, introdotte in ambito di commercio elettronico per semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, che saranno recepite nell'ordinamento nazionale mediante un decreto legislativo, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari.
Le nuove disposizioni stabiliscono che il regime semplificato Moss (Mini One Stop Shop) di identificazione Iva dello sportello unico attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, verrà esteso alle vendite a distanza di beni e alle altre prestazioni di servizi rese a consumatori finali.
In particolare, sarà introdotto il regime Oss (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell'Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'Iva nello Stato membro di consumo, e il regime Ioss (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
L'agenzia delle Entrate ha predisposto il sistema operativo informatico che consente ai contribuenti, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali Oss e Ioss, di effettuare la registrazione online sul proprio sito.
In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 possono registrarsi: i soggetti passivi extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Ue al regime «OSS non-Ue», compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell'agenzia delle Entrate; i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Ue che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia al regime «OSS Ue», attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate; i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea al regime «IOSS», compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell'agenzia delle Entrate. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell'agenzia per svolgere le funzioni dell'intermediario Ioss.

Iva/Corrispettivi

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 marzo 2021
Corrispettivi on line: proroga dell'invio attraverso il nuovo tracciato
Viene modificato il provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n. 182017 (a sua volta già modificato dai provvedimenti 18 aprile 2019, n. 99297; 20 dicembre 2019, n. 1432217; 30 giugno 2020, n. 248558; 23 dicembre 2020, n. 389405) in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
In particolare, viene rinviato (dal 1° aprile) al 1° ottobre 2021 la data di inizio dell'utilizzo obbligatorio del nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri («Tipi dati per i corrispettivi» - versione 7.0 di giugno 2020) e del conseguente adeguamento dei registratori telematici (da effettuarsi entro il 30 settembre 2021, data entro la quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'agenzia delle Entrate).
Il rinvio nasce dal perdurare dell'emergenza sanitaria e dalle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 10, Dl 41/2021 (cd. Decreto Sostegni), che ha posticipato i termini entro cui l'agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione dei contribuenti Iva le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale Iva.

Iva/Operazioni fuori campo

Risoluzione agenzia delle Entrate 31 marzo 2021, n. 22/E
Contributi Covid: non rilevano quelli erogati alle imprese di trasporto
Vengono forniti chiarimenti in merito al trattamento Iva da applicare ai contributi Covid-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all'articolo 200, comma 1, primo periodo, Dl 34/2020 a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale.
L'agenzia precisa che, ai fini dell'individuazione del trattamento Iva, occorre innanzitutto qualificare il rapporto giuridico che lega la Pubblica amministrazione erogante al soggetto ricevente, al fine di distinguere se la dazione di denaro si qualifichi come «contributi» ovvero come «corrispettivo» di un servizio. Infatti, le erogazioni qualificabili come contributi in senso stretto, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta (articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972), mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini Iva.
Come già precisato con la Cm 21 novembre 2013, n. 34/E «la qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario». In assenza di una norma di legge che qualifichi l'erogazione specifica, la qualificazione delle somme deve avvenire caso per caso.
Nel caso di specie, la norma qualifica la misura in esame quale «contributo in conto gestione». Inoltre, l'ente territoriale che eroga le somme non opera quale parte contrattuale, bensì come mero organo delegato dal soggetto pubblico identificato dalla norma per erogare il contributo. In altre parole, è assente il rapporto sinallagmatico, in quanto al riconoscimento del contributo non corrisponde nessun obbligo in capo al soggetto ricevente
Ne consegue che dazione di denaro in esame è da considerare come estranea al campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972. L'irrilevanza Iva, però, riguarda solo i contributi erogati in assenza di «servizi aggiuntivi», mentre se una quota delle somme viene utilizzata «per il finanziamento di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale e regionale» le stesse devono essere assoggettate ad Iva, come già affermato nella risposta ad interpello 29 maggio 2019, n. 168.


Immobili/Interventi edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 marzo 2021, n. 205
Cessione di immobili ristrutturati: niente detrazione se la cessione avviene dopo 18 mesi
La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir – che consente la detrazione all'acquirente di unità immobiliari ristrutturate – non è ammessa nel caso in cui l'impresa ceda i beni successivamente allo spirare dei 18 mesi dal termine dei lavori. A detti fini non operano le sospensioni dei termini previsti: dall'articolo 24, Dl 23/2020 (Decreto Liquidità). Trattasi di norma agevolativa a carattere speciale, che non può essere estesa, in via analogica, a casi e tempi ulteriori, rispetto a quelli indicati dalla stessa norma; dall'articolo 103, Dl 34/2020 (Decreto Cura Italia), che si riferisce alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 marzo 2021, n. 210
Demolizione e ricostruzione di immobili
Il contribuente intende realizzare interventi di riduzione di rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione di tre unità immobiliari, di cui una collabente (F/2), una di categoria C/2 (un deposito agricolo) e una di categoria C/6 (una stalla), per realizzare due unità immobiliari residenziali con diversa sagoma e volumetria (in particolare, la cubatura preesistente sarà aumentata entro il limite del 35%, come previsto dall'articolo 5, legge Regione Campania 19/2009) e con una contenuta traslazione dell'area di sedime. Quanto al Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) l'agenzia ricorda la Cm 24/E/2020, la quale ha precisato che la detrazione maggiorata spetta, in presenza dei requisiti, anche per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria delle «ristrutturazioni edilizie» (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001). La detrazione spetta anche se cambia la volumetria e la sagoma degli edifici e se sono effettuate modifiche necessarie per realizzare gli interventi antisismici o di efficientamento energetico.
Riguardo alla categoria catastale, l'agenzia chiarisce che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2, (unità collabenti), a condizione che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze), in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
In relazione ai limiti di spesa, se gli interventi comportano l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Nel caso in esame, dunque, l'istante dovrà considerare il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori e, pertanto, nello specifico: per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro per 3); per l'installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro (48.000 euro per 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico; per l'istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000 euro (48.000 euro per 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Immobili/Interventi edilizi

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 marzo 2021
Cessione del credito d'imposta o sconto in fattura: rinvio del modello per le spese sostenute nel 2020
Viene stabilita un'ulteriore proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121, Dl 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020. Nello specifico, il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni, di cui al punto 4.1 del provvedimento agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 per le detrazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2020, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.


Agevolazioni/Contributi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 marzo 2021, n. 207
Ponte Morandi: tassazione degli aiuti agli autotrasportatori
I contributi a ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori (articolo 5, comma 3, Dl 28 settembre 2018, n. 109), danneggiati dal fatto che – a causa del crollo del ponte Morandi di Genova – hanno dovuto lasciare i percorsi abituali e affrontare pedaggi e altre spese aggiuntive, sono imponibili.
Le modalità applicative dell'agevolazione sono state definite con il Dm 24 dicembre 2018 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L'Agenzia precisa che, in assenza di una precisa disposizione di legge che escluda da tassazione i contributi pubblici, occorre fare riferimento agli articoli 85, comma 1, e 88 comma 3, del Tuir, dai quali si ricavano i criteri che definiscono, rispettivamente, i contributi in base a contratto e in conto esercizio e i contributi in conto capitale, rilevanti per la determinazione del reddito imponibile. Con la Rm 2/E/2010 è stato chiarito che a distinguere le due tipologie di sovvenzioni, se non specificato nelle singole disposizioni agevolative, sono le finalità per le quali sono assegnate. Nello specifico, i contributi in «conto esercizio» sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, mentre i contributi in «conto capitale» hanno l'unico scopo di incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa e non dipendono da eventuali investimenti.
In definitiva, dalla lettura della normativa non emerge alcuna disposizione che li escluda dalla formazione del reddito di impresa e, considerato che la finalità del ristoro è fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici destinatari della misura, l'agenzia ritiene che le somme erogate agli autotrasportatori assumano rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile, secondo le regole del Tuir su menzionate, in qualità di contributi in conto esercizio.

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 29 marzo 2021
Contributo Decreto Sostegni: nuove istruzioni per le partite Iva aperte dal 1° gennaio 2019
Vengono apportate modifiche al provvedimento agenzia delle Entrate 23 marzo 2021, n. 77923 in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto (cfp) di cui all'articolo 1, Dl 22 marzo 2021, n. 41 al fine di chiarire che per i soggetti con partita Iva attiva dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo spetta a prescindere che abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
La modifica è funzionale a evitare equivoci e a interpretare correttamente le regole di calcolo del cfp. In particolare, il provvedimento in esame chiarisce che per le attività start-up (che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019), il cfp spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019. Per la quantificazione del contributo, per tali soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.
Ad esempio, se un contribuente ha aperto la partita Iva nei primi giorni di giugno 2019, la media mensile di fatturato del 2019 va conteggiato suddividendo per 6 (mesi da luglio a dicembre) il fatturato di tali mesi. In ogni caso, resta fermo il requisito del limite massimo di ricavi o compensi (10 milioni di euro) per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi del contributo (100 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli enti collettivi) e massimi (150.000 euro).
Le modifiche non incidono, invece, sulle specifiche tecniche già approvate con il provvedimento precedente del 23 marzo 2021.


Redditi di lavoro dipendente/Sconti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 marzo 2021, n. 221
La «card sconto» non è un compenso in natura
Viene analizzato il regime fiscale – in relazione alla determinazione del reddito di lavoro dipendente – dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro con la concessione di una card che permette di acquistare capi di abbigliamento della stessa società con uno sconto rispetto al prezzo di listino.
Per le sue caratteristiche (nominativa, non cedibile, utilizzabile solo dal lavoratore, non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato), l'agenzia qualifica tale card come uno strumento tecnico per fruire dell'abbuono. La concessione della stessa, quindi, non rappresenta un compenso imponibile, se: il prezzo pagato dai lavoratori è maggiore rispetto al costo sostenuto dalla società istante; il prezzo pagato supera quello pagato da soggetti legati con accordi di franchising o di somministrazione; l'abbuono, non cumulabile, non supera quello applicato alla generalità della clientela in alcuni periodi dell'anno.
Il lavoratore, quindi, non ha un vantaggio economico avulso dal valore di mercato (articolo 9, comma 3, del Tuir).
Già la Rm 26/E/2010, in relazione agli «sconti d'uso», ha precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.
Anche la Cm 326/E/1997 e la Rm 137/E/2009 hanno chiarito che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto gratuitamente, dal momento che se, per la cessione dello stesso, il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.
In base a tali considerazioni, l'agenzia ritiene che, nel caso di specie, non vi sia alcuno «sconto» fiscalmente rilevante, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso.

Redditi di lavoro dipendente/Indennizzi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 marzo 2021, n. 222
S omme liquidate in sentenza: applicazione delle ritenute
Ancorché in sentenza si faccia riferimento ad un indennizzo a favore del lavoratore dipendente che era stato destituito dal suo incarico, su tali somme vanno operate le ritenute ai fini Irpef (articolo 24, Dpr 600/1973).
È il caso delle somme erogate ad un lavoratore ingiustamente licenziato: la dichiarata natura risarcitoria dell'indennizzo non osta all'applicazione della trattenuta sui redditi; ciò in base al principio di onnicomprensività, secondo cui tutti i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo d'imposta, incluse le erogazioni liberali, costituiscono reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 1, del Tuir).
Pertanto, le somme liquidate a titolo di risarcimento in sede giurisdizionale costituiscono, per il percipiente, reddito di lavoro dipendente.
Dalla motivazione dell'atto è possibile considerare l'importo liquidato in sentenza come arretrato di reddito di lavoro dipendente, poiché le somme da corrispondere al ricorrente, anche se stimate in via equitativa, sono state calcolate in base alla retribuzione che gli sarebbe spettata in base al contratto nazionale. Sul punto si ricorda che «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti» (articolo 6, comma 2, del Tuir). Se, come il caso in esame, l'indennizzo va a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione (lucro cessante). Viceversa, laddove il risarcimento costituisca un indennizzo per le perdite effettivamente subite, non dovrà essere tassato (danno emergente). Le somme liquidate nel caso in esame non costituiscono un danno emergente e di conseguenza devono rientrare fra emolumenti da tassare (Rm 155/E/2002).
Circa le aliquote da applicare, viene precisato che l'imposta si applica separatamente (articolo 17 del Tuir) sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennità percepiti per effetto di sentenze e riferibili ad anni precedenti. Se in uno degli anni precedenti l'erogazione non vi è stato reddito imponibile, si deve applicare «l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito» (articolo 21, comma 2, del Tuir).

Redditi di lavoro dipendente/Tassazione separata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 marzo 2021, n. 223
Compensi erogati in anni successivi rispetto alla prestazione lavorativa
Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente sono soggetti a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir) gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (situazioni di fatto). In pratica, perché si possa applicare tale modalità di tassazione è necessario che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e, in particolare, il ritardo nella corresponsione non dev'essere fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici necessari per l'erogazione degli emolumenti.
Tra la prassi dell'Amministrazione finanziaria riferita al caso di specie si ricorda: la Rm 379/E/2002 che ha specificato che gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti in un anno successivo rispetto a quello in cui gli obiettivi sono raggiunti, non potendo - per ragioni logiche correlate ai tempi di verifica degli stessi obiettivi – essere erogati nell'anno di riferimento, non possono essere considerati arretrati. Il ritardo, in questo caso, è fisiologico e la tassazione da applicare è quella ordinaria; la Rm 377/E/2008 e la Rm 151/E/2017, con le quali è stato osservato che spesso, anche in presenza di costanti (a volte complesse) procedure di liquidazione, il ritardo può essere considerato fisiologico e quindi è esclusa la tassazione separata.
Quindi, qualora ricorra una delle cause giuridiche del richiamato articolo 17, come il contratto collettivo, anche decentrato, nel quale è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti, in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti, non vanno fatte ulteriori indagini; si applica la tassazione separata. Indagini che vanno, invece, effettuate sempre quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (Rm 43/E/2004 e Rm 151/E/2017).
Qualora agli emolumenti erogati fosse stato applicato il regime di tassazione ordinario in luogo della tassazione separata, il personale dipendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore imposta versata mediante la presentazione di un'istanza di rimborso (articolo 38, Dpr 602/1973).