I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 25 settembre al 2 ottobre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/E-commerce

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 settembre 2020, n. 416
Commercio elettronico indiretto: esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi
Il commercio elettronico indiretto (nel quale la stipula del contratto di vendita e il pagamento dei beni da acquistare sono interamente gestite telematicamente tramite app o sito Internet, mentre la consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali, cd. Vendite Delivery) fruisce dell'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (quindi anche della memorizzazione e trasmissione telematiche degli stessi).
Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro dei corrispettivi (e delle fatture per quelle eventualmente emesse).

Iva/Distributori automatici

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 settembre 2020, n. 417
Corrispettivi giornalieri anche per la gettoniera a moneta
La gettoniera a moneta – nel caso specifico, per il servizio di pesa pubblica (che costituisce attività di commercio al minuto anche se svolta da enti commerciali: cfr. allegato 1, n. 23 della Cm 22 maggio 1976, n. 18) – rappresenta una forma di distributore automatico (cd. vending machine), ossia di un qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga, direttamente o indirettamente, prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: uno o più sistemi di pagamento, un sistema elettronico (cd. sistema master, costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale), un erogatore di beni e/o servizi.
Ne deriva che anche per la gettoniera a moneta occorre rispettare gli obblighi in tema di certificazione dei corrispettivi: accreditamento del gestore e censimento degli apparecchi (articolo 2, Dlgs 127/2015).

Iva/Territorialità

Risoluzione agenzia delle Entrate 30 settembre 2020, n. 62/E
Nautica da diporto: utilizzo delle percentuali forfetarie di utilizzo fuori dalla Ue
La risoluzione conferma la possibilità di continuare ad utilizzare le percentuali forfetarie per individuare l'utilizzo delle imbarcazioni da diporto al di fuori della Ue (Rm 47/E/2020 che richiama la Cm 49/E/2002, la Cm 38/E/2009 e la Cm 43/e/2011) solo per i contratti di locazione, noleggio e simili stipulati entro il 31 ottobre 2020.
A partire da quelli stipulati dall'1 novembre 2020 (articolo 48, Dl 76/2020) troveranno applicazione i criteri di cui all'articolo 1, comma 725, legge 160/2019, ossia secondo criteri di effettività, sulla base di specifici mezzi di prova (provvedimento agenzia delle Entrate 15 giugno 2020, n. 234483).


Immobili/Locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 settembre 2020, n. 402
Bonus locazione: determinazione della riduzione di fatturato in caso di trasferimento d'azienda
Il credito d'imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (articolo 28, Dl 34/2020) spetta a condizione che il contribuente (con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) abbia subito una significativa riduzione di fatturato (almeno il 50%) nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto al fatturato riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente
In relazione alle modalità di determinazione del calo del fatturato, la Cm 13 giugno 2020, n. 15/E ha chiarito che - in relazione ai soggetti "aventi causa" da un'operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo - occorre considerare gli effetti di tale evento, per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.
Inoltre, in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessione d'azienda, per il calcolo della riduzione del fatturato occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento.
In ossequio alla ratio legis che ha ispirato la cennata misura agevolativa, l'agenzia delle Entrate ha ritenuto che occorra considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento, ai fini del calcolo della riduzione del fatturato.
Pertanto, nel caso di trasferimento di azienda, occorre confrontare l'ammontare del fatturato del contribuente dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto al fatturato dell'azienda trasferita (nel caso di specie, impresa individuale) riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 settembre 2020, n. 408
Cappotto termico interno se effettuato contestualmente a quello esterno
Il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate delimitanti il volume riscaldato che interessano l'involucro dell'edificio anche unifamiliare, o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente (con uno o più accessi autonomi esterni) con incidenza superiore al 25% della superficie dispendente lorda dell'edificio e che garantiscano un passaggio di almeno due classi energetiche (Cm 24/E/2020).
Il proprietario di un'unità immobiliare all'interno di un condomìnio può fruire della detrazione nella misura del 110% se l'intervento sul cappotto termico interno (intervento trainato) è effettuato unitamente al cappotto termico esterno (intervento trainante).
Quindi, per gli interventi interni l'agenzia chiarisce che sono considerati trainati e possibili solo a patto che vi siano anche quelli trainanti relativi alle parti comuni dell'edificio in condominio.

Immobili/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 settembre 2020, n. 409
Imposta di registro: decadenza dall'agevolazione nei casi di vendita a rate
In caso di vendita degli immobili con il pagamento del prezzo a rate, detta anche cessione con riserva della proprietà (articolo 1523 Codice civile), il decorso dell'anno per il riacquisto di altra abitazione da adibire ad abitazione principale non può essere conteggiato dal momento in cui è avvenuto l'effetto traslativo della proprietà dei beni (che si verifica solo dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo); tale termine deve, piuttosto, coincidere con l'atto di compravendita ricevuto dal notaio.
La Corte di Cassazione, sentenza 29 maggio 2013, n. 13315 ha affermato che la ratio di questa previsione si rinviene nel fatto che, in questo tipo di vendita, l'effetto traslativo dipende da una condotta dell'acquirente e non già dal verificarsi di un evento estraneo alla volontà delle parti, tanto che la vendita con riserva di proprietà è accomunata, nel trattamento fiscale, agli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore. Il che significa che, ai fini dell'imposta di registro, diversamente dalla disciplina civilistica, il contratto in questione produce l'immediato trasferimento della proprietà all'acquirente.
Infatti, l'articolo 27, comma 3, Dpr 131/1986 stabilisce che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
Ne consegue che, ai fini dell'imposta di registro, per tale tipologia di atto di vendita si deve ritenere che l'effetto traslativo si verifichi immediatamente, sicché l'imposta di registro deve essere corrisposta in misura proporzionale, al momento della registrazione dell'atto.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 settembre 2020, n. 411
Rifacimento dei balconi
Nel rispondere ad un caso di bonus facciate – riguardante il rifacimento dei balconi – vengono riepilogati tutti i tipi di lavori agevolabili.
Il bonus facciate, disciplinato dall'articolo 1, commi da 219 a 223, legge 160/2019, spetta per i seguenti interventi sui balconi (Cm 14 febbraio 2020, n. 2/E): consolidamento, ripristino incluso la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, rinnovo degli elementi costitutivi, altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, impermeabilizzazione e rifacimento pavimentazione del balcone, rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.
Nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla norma che regola il bonus facciate, l'istante potrà beneficiarne, ai sensi dell'articolo 121, Dl 34/2020, anche dell'opzione, in luogo della detrazione, dello sconto in fattura che il fornitore potrà a sua volta recuperare come credito d'imposta con facoltà di cessione a terzi (provvedimento agenzia delle Entrate n. 283847/2020).

Immobili/Superbonus 110%

Risoluzione agenzia delle Entrate 28 settembre 2020, n. 60/E
Condominio: calcolo dei limiti di spesa
Nell'ambito del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020), in caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ciascun condòmino potrà, a sua volta, fruire della detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili (ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile) ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
Si ricorda che, per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi, la norma stabilisce che se gli interventi di isolamento termico delle superfici opache sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è costituito. In particolare, se l'edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Si precisa altresì che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati (Cm 24/E/2020).
Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi suddetti.
Per i condòmini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari (massimo due; è, tuttavia, possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio che danno diritto alla predetta agevolazione con riferimento ai costi imputati a ciascun condòmino, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all'interno del condominio; articolo 119, comma 10, Dl 34/2020) oltre alla quota spettante per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

Immobili/Bonus facciate

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 28 e 29 settembre 2020, nn. 415 e 418
Interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio
Spetta il bonus facciate per lavori sulle facciate esterne e alle strutture opache verticali effettuati su edifici esistenti ubicati in zona A o B, purché dette facciate esterne siano – almeno parzialmente (interpello n. 415) – visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (Cm 2/E/2020).
È stato precisato che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che siano ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell'immobile.
Pertanto se l'immobile interessato dagli interventi si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico, l'intervento sull'involucro esterno non rientra tra quelli agevolabili.

Immobili/Eco e sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 settembre 2020, n. 419
Interventi su parti comuni di edifici
In tema di detrazione eco-sisma bonus, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, tale soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. La locuzione "parti comuni di edificio residenziale" dev'essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.
Si rammenta che la detrazione (articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/2013), spettante a fronte delle spese sostenute per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica su edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è pari all'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o all'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Immobili/Locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 settembre 2020, n. 420
Bonus locazione: compensazione da parte di un ente pubblico
L'ente pubblico, cui spetta il bonus locazione di cui all'articolo 65, Dl 18/2020 e all'articolo 28, Dl 34/2020 (a seguito di acquisto presso i conduttori dei locali di proprietà dell'ente stesso), fruisce del credito d'imposta mediante il modello F24 ordinario (non va utilizzato il modello F24 EP) fino al suo azzeramento (per gli F24 a zero la presentazione avviene esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), Dl 24 aprile 2014, n. 66; Rm 31 dicembre 2019, n. 110/E).
Il pagamento dei debiti che residuano deve essere effettuato tramite modello F24 EP.


Agevolazioni/Contributi

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 24 settembre 2020, nn. 401, 403 e 405
Contributo a fondo perduto: determinazione della soglia di accesso
Il contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 25, Dl 34/2020, spetta alle imprese: con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ossia, per i soggetti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nell'anno 2019; con ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, a tal fine, alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L'agenzia delle Entrate precisa che: a) le somme ricevute a titolo di rimborso spese per le trasferte dei consulenti e dipendenti della società presso le aziende committenti sono da considerare ai fini della soglia di accesso al contributo, poiché rappresentano il riaddebito da parte delle società committenti alla società delle spese di trasferta (interpello n. 401); b) i soggetti "aventi causa" da un'operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 devono considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato (Cm 22/E/2020). Nell'ipotesi di scissione, quindi, i due requisiti andranno determinati in relazione all'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d'azienda oggetto di assegnazione. Viene ora chiarito che la determinazione del contributo a fondo perduto deve essere operata, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, identificando l'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d'azienda oggetto di assegnazione alla società istante, ante e post scissione (interpello n. 403); c) possono fruire del contributo, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni in stato di emergenza che era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. Al riguardo viene precisato che la lista individuata nelle istruzioni dell'istanza non rappresenta un elenco tassativo dei predetti Comuni (interpello n. 405).

Agevolazioni /Bonus Sud

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 settembre 2020, n. 404
Credito d'imposta per il Mezzogiorno: non si perde l'agevolazione in caso di lease back
Il requisito della novità del bene, necessario per beneficiare dell'agevolazione prevista per gli investimenti di beni strumentali nuovi effettuati nel Mezzogiorno (macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) effettuati entro il 31 dicembre 2020 (articolo 1, legge 208/2015), deve apprezzarsi in sede di primo acquisto, a nulla rilevando la successiva cessione dello stesso nell'ambito dell'operazione di sale and lease back.
La normativa stabilisce che se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Ma la cessione del bene nuovo, oggetto d'investimento agevolabile, alla società di leasing nel contesto di un'operazione di lease back non determina la revoca dell'agevolazione.

Agevolazioni/Auto elettriche

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 settembre 2020, n. 412
Colonnine di ricarica elettrica: detrazione d'imposta
Sono forniti chiarimenti in ordine agli incentivi previsti per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica.
La norma (articolo 16-ter, Dl 63/2013) consente una detrazione dall'imposta lorda – ai fini Irpef e ai fini Ires – nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché dei costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7kW.
Il dubbio è se tale limite sia da intendere in assoluto o come potenza aggiuntiva rispetto a quella già a sua disposizione e, inoltre, se la voce di spesa debba essere riferita alla potenza richiesta o alla "potenza disponibile" effettiva, considerata la prassi dei fornitori di aggiungere alla "potenza impegnata" anche un ulteriore 10%, la cd. "potenza disponibile".
Il contribuente può fruire della detrazione in parola anche per i costi per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW nel predetto limite di spesa, precisando che esso si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione. Oltre a ciò, l'Amministrazione finanziaria ritiene che la detrazione possa essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10% attribuita autonomamente dai fornitori stessi.


Redditi di lavoro autonomo/Professionisti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 settembre 2020, n. 414
Il medico produce reddito di lavoro autonomo anche per attività a tempo determinato
I redditi percepiti dal professionista per l'attività di medico di continuità assistenziale, a fronte anche dell'abituale esercizio della professione di medico di medicina generale, rientrano tra i redditi da lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir). In linea con la Rm 15 luglio 2020, n. 41/E, l'attività di sostituto medico di continuità assistenziale è riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale e, pertanto, il reddito realizzato è inquadrabile, alternativamente: quale reddito di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir), se il medico sostituto sia iscritto all'albo professionale; tra i redditi diversi, se trattasi di attività meramente occasionale (articolo 67, comma 1, lettera l, del Tuir).
Nel caso di specie, i redditi percepiti dall'istante per l'attività di "medico sostituto di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione", sono da assoggettare a tassazione quali redditi da lavoro autonomo.


Dogane/Reimportazione

Determinazione agenzia delle Dogane 24 settembre 2020, n. 329619
E-commerce: reimportazione in franchigia
I soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono presentare apposita istanza per essere autorizzati – in via preventiva e con validità annuale – a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia, senza dover presentare ogni volta la domanda.
I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "e-commerce RETRELIEF (Returned goods - Relief from import duty)".
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza di alcuni requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo: effettuare un numero minimo pari a 100 reintroduzioni di merce in franchigia al mese; essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato transito"; identità tra la merce uscita e quella reintrodotta (anche se le operazioni di uscita e di reimportazione sono effettuate mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta), purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato; identità tra il dichiarante in export e in reintroduzione; utilizzo del codice EORI; tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo; possibilità per l'agenzia delle Dogane di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali.


Riscossione/Codice tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 25 settembre 2020, n. 58
Emersione del lavoro irregolare: versamento dei contributi forfetari – Codici tributo
Sono istituiti i codici tributo CFZP, CFAS e CFLD da utilizzare per il versamento, con il Modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dei contributi forfetari dovuti per l'emersione del lavoro irregolare (articolo 103, comma 7, Dl 34/2020, conv. con modif. dalla L. 77/2020).

Riscossione/Codice tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 25 settembre 2020, n. 59
Giochi e scommesse: versamento di sanzioni – Codici tributo
Sono istituiti i codici tributo da 5473 a 5477 da utilizzare per il versamento, con il Modello F24 Accise, delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli articoli 27, commi 8 e 9, 28 e 31, comma 1, Dl 124/2019 e dell'articolo 9-quater, Dl 87/2018.

Riscossione/Codice tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 30 settembre 2020, n. 61/E
Sanzioni irrogate dalla CONSOB: versamento – Codici tributo
Sono istituiti i codici tributo per il versamento, con l'F24 ELIDE (F24 Versamenti con elementi identificativi), delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Il Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 prevede che la CONSOB, con provvedimento motivato, possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di propria competenza.
La metà delle entrate derivanti dalle sanzioni - riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività della Parte II del Dlgs 58/1998 - sono accantonate, nel bilancio della CONSOB, al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (articolo 32-ter.1, Dlgs 58/1998).
Con convenzione stipulata tra la CONSOB e l'agenzia delle Entrate il 28 settembre 2020 è stata disciplinata, a partire dal 1° ottobre 2020, l'attività di riscossione tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi e, pertanto, sono stati istituiti appositi codici.