Versamenti sospesi, finanziamenti agevolati e bonus: i provvedimenti dal 3 al 9 aprile
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell’ultima settimana
Emergenza COVID-19/Finanziamenti e proroghe
Dl 8 aprile 2020, n. 23 GU 8 aprile 2020, n. 94
Decreto liquidità - Accesso al credito – Adempimenti fiscali per le imprese – Proroga di termini amministrativi e processuali
Il Decreto interviene a sostenere le imprese, tra l'altro, attraverso i seguenti provvedimenti:
1.ambito finanziario: lo Stato, tramite SACE S.p.A., potrà fornire la garanzia alle banche che erogano finanziamenti alle imprese (nel limite di 200 miliardi di euro, di cui 30 per finanziamenti in favore delle PMI) destinate a coprire tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda dei limiti dimensionali dei soggetti finanziati:
•per i finanziamenti ad imprese fino a 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi è prevista una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento;
•per i finanziamenti ad imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro è prevista una copertura pari al 80% dell'importo del finanziamento;
•per i finanziamenti concessi alle imprese con oltre 5 miliardi di fatturato (non è previsto anche il parametro del numero di dipendenti) la copertura sarà del 70% dell'importo del finanziamento.
L'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda.
Il finanziamento, erogato a seguito di una istruttoria bancaria, potrà avere una durata massima di 72 mesi, con possibilità di optare per un periodo di 24 mesi di preammortamento.
La misura opera fino al 31 dicembre 2020.
Sempre con riguardo alle misure di carattere finanziario il Decreto (detto, appunto, Decreto liquidità) potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone la dotazione finanziaria. Inoltre, è possibile che le aziende ottengano finanziamenti fino a 25.000 euro dalle banche senza alcuna valutazione di merito creditizio, ma con garanzia da parte dello Stato del 100%.
Stessa misura di garanzia anche per i finanziamenti superiori a detta soglia ma fino a 800.000 euro, ma con necessità di valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore. Per prestiti superiori a 800.000 e fino a 5 milioni di euro la garanzia copre il 90% dell'importo erogato.
2.ambito contabile: le imprese che prima dell'attuale crisi sanitaria ed economica erano presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale possono non tener conto dell'obbligo del rispetto del principio di continuità aziendale previsto dal codice civile, dai principi contabili e da quelli di revisione. Le imprese, pertanto:
•in sede di redazione del bilancio in corso possono valutare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall'ultimo bilancio approvato;
•possono disattivare le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale, derogando alle regole del codice civile per le società di capitali;
•possono ottenere finanziamenti da parte dei soci senza che questi risultino postergati nella restituzione.
Sono altresì previste misure che riguardano la disciplina del fallimento volte a sottrarre, in questa fase di emergenza, le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza.
3.ambito fiscale: sono prorogate alcune scadenze fiscali. Si tratta di:
•versamenti di ritenute (su redditi di lavoro dipendente), contributi e Iva, ma solo per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia. Sono sospesi: i versamenti in ogni caso per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019 e l'Iva per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se attestano un calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni. I versamenti sospesi sono effettuati al 30 giugno 2020, in unica rata o in 5 rate mensili;
•sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo. La sospensione, già prevista dal Dl 17 marzo 2020, n. 18 per la scadenza di marzo e facoltativamente richiesta dal percipiente, è estesa alle scadenze di aprile e maggio;
•la proroga generalizzata dei versamenti in scadenza il 20 marzo 2020 viene estesa al 16 aprile 2020;
•la consegna delle certificazioni uniche è prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2020;
•il credito d'imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene esteso all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
•in relazione alla nuova disciplina di controllo del versamento delle ritenute negli appalti (di ammontare superiore a 200 mila euro; cfr. articolo 17-bis, Dlgs 241/1997) la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E aveva affermato che i controlli del committente sono sospesi solo in relazione ai soggetti che possono avvalersi della sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e riprenderanno in relazione alle scadenze previste per l'effettuazione dei versamenti sospesi. In caso di sospensione del versamento delle ritenute, il committente non deve quindi sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice. Il Decreto Liquidità dispone che i Documenti unici di regolarità fiscale (Durf) emessi nel corso del mese di febbraio 2020 rimangono validi fino al 30 giugno 2020, per ridurre gli adempimenti imposti alle imprese negli appalti durante l'emergenza coronavirus.
Emergenza COVID-19/Sospensioni
Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Covid-19 - Sospensioni di versamenti e adempimenti – Chiarimenti dell'Agenzia
Con la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle misure previste dal Dl 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia; di seguito anche solo il «Decreto»). L'esposizione è in forma di domande (formulate da associazioni, professionisti e contribuenti) e risposte.
Il documento di prassi è suddiviso in cinque parti al fine di fornire risposte in relazione a:
1.proroga dei versamenti e degli adempimenti;
2.sospensione dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione e proroga dei procedimenti tributari;
3.misure a sostegno delle imprese;
4.misure a sostegno dei lavoratori;
5.altre disposizioni.
Di seguito alcuni interessanti spunti resi con riferimento al punto:
1.la circolare ricorda che il differimento dei versamenti dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020, disposto con l'articolo 60 del Decreto ha un ambito applicativo generalizzato, comprendendo anche, ad esempio, il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri e dell'Irap mensile dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale. I differimenti disposti dai successivi articoli 61 e 62, invece, stabiliscono un differimento circoscritto a soggetti esercenti determinate attività (Rm 12/E/2020 e Rm 14/E/2020) oppure operanti in certe località (es. la ex zona rossa) ovvero aventi certi limiti dimensionali (2 milioni di euro).
In relazione ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva (come pure in caso di liquidazione dell'Iva di gruppo) viene precisato che ai fini della relativa sospensione è sufficiente che i soggetti appartenenti aderenti (al Gruppo Iva o all'Iva di gruppo), esercitino una o più delle previste attività previste dalla legge, sempreché l'ammontare dei ricavi derivanti da tali attività sia prevalente rispetto ai ricavi complessivamente realizzati a livello di gruppo.
In relazione alla nuova disciplina di controllo del versamento delle ritenute negli appalti (articolo 17-bis, Dlgs 241/1997) viene affermato che i controlli del committente sono sospesi solo in relazione ai soggetti che possono avvalersi della sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e riprenderanno in relazione alle scadenze previste per l'effettuazione dei versamenti sospesi. In caso di sospensione del versamento delle ritenute, il committente non deve quindi sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.
L'emissione delle fatture non rientra tra gli adempimenti oggetto delle sospensioni previste dagli articoli da 60 a 62 del Decreto. Le motivazioni addotte dall'agenzia delle Entrate sono le seguenti: i) l'emissione del documento (sia in forma analogica che elettronica) è necessaria per la controparte anche al fine di assolvere taluni obblighi nascenti dallo stesso Decreto; ii) il documento è funzionale all'esercizio esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (es. la detrazione dell'Iva o alla deducibilità dei costi da parte del cliente). Pertanto, la fattura deve rispettare i consueti termini di emissione. Resta, comunque, possibile - a discrezione dell'Ufficio - applicare l'esimente di cui all'articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997, secondo cui «Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore».
Il rinvio non opera neppure per la trasmissione telematica dei corrispettivi, fermo restando che, in caso di sospensione dell'attività economica, non è necessario porre in essere nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati, in quanto alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, sarà sufficiente inviare un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.
La sospensione attiene, invece, con portata generale su tutto il territorio nazionale: i) alla registrazione degli atti in termine fisso (ove i termini scadano tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, sia nel caso in cui l'adempimento debba essere effettuato dal privato contribuente, sia se lo stesso sia posto in capo al notaio o ad altri pubblici ufficiali). La sospensione dei termini per la registrazione (sia di atti cartacei sia di quelli telematici) comporta il rinvio anche del termine per il versamento dell'imposta di registro da essa scaturente. La sospensione della registrazione esclude, infatti, il sorgere stesso dell'obbligo di versamento. La registrazione, infatti, è il presupposto per il sorgere della debenza dell'imposta di registro: nessun versamento è dovuto se la registrazione non viene operata (articolo 16, Dpr 131/1986). Se, però, nonostante la sospensione, la dichiarazione viene presentata (o la registrazione, viene registrato, sono dovute le imposte; ii) alla presentazione della dichiarazione di successione, incluse le imposte ipotecaria e catastale e degli altri tributi dovuti in conseguenza della dichiarazione; iii) alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni, in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio (in questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020);
2.con riguardo alle attività istituzionali degli uffici impositori e dell'agente della riscossione erano già state diffuse le prime istruzioni operative con la Cm 4/E/2020, Cm 5/E/2020, Cm 6/E/2020 e Cm 7/E/2020. Ora si precisa che la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza – per eventi eccezionali (ai sensi dell'articolo 12, Dlgs 159/2015) - riguarda tutte le attività per le quali è prevista una prescrizione/decadenza dei termini. La norma ha previsto la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza relativi alle attività degli uffici che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (in pratica i termini che scadono nel 2020 sono prorogati al 2022); questa sospensione si applica:
-su tutto il territorio nazionale;
-per tutte le imposte, a prescindere se siano stato o meno sospese dal Decreto;
-anche a quelle attività per cui è prevista una decadenza infrannuale, come può avvenire ad esempio per l'imposta di registro. Inoltre, con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto, ossia la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Questa sospensione opera a tutte le attività processuali del Fisco, come procedimenti di mediazione, costituzioni in giudizio, memorie, impugnazioni e riassunzioni;
3.poiché il credito d'imposta per negozi e botteghe (articolo 65 del Decreto):
-ha lo scopo di contenere gli effetti negativi dell'epidemia subìti dalle imprese che esercitano l'attività in unità immobiliari (categoria C/1; la risposta 3.2 precisa che restano esclusi dall'agevolazione i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8) detenute in locazione;
-è parametrato (60% 60% dell'ammontare del canone relativo al mese di marzo 2020) al canone di locazione, ne deriva che spetta solo a seguito del pagamento del canone medesimo (secondo il principio di cassa);
4.circa la determinazione del limite di 40 mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, viene chiarito che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. L'indennità in parola spetta anche ai lavoratori in servizio esterno (in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa), mentre invece non spetta ai lavoratori in smart working, anche se hanno continuato a lavorare in luoghi funzionalmente e strutturalmente collegati agli abituali luoghi di lavoro (ad esempio da casa attraverso l'ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici);
5.la deduzione, fatte a fronte delle erogazioni liberali (in denaro o in natura, ai sensi dell'articolo 66 del Decreto) per fronteggiare l'emergenza sanitaria, spetta anche alle imprese che sono in perdita fiscale.
Agevolazioni/Imposte sui redditi
Risposta Interpello agenzia delle Entrate, 2 aprile 2020, n. 100
Credito per le imposte pagate all'estero – Ammissibilità
Il documento precisa che le imposte pagate all'estero dalla stabile organizzazione di una società italiana, per la componente relativa a imposte sui redditi, possono essere scomputate in detrazione dell'imposta sui redditi dovuta in Italia mediante il meccanismo del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165, Dpr 917/1986.
Agevolazioni/Redditi di lavoro dipendente
Rm 31 marzo 2020, n. 17/E
Covid-19 – Indennità per i dipendenti
In favore dei dipendenti, del settore pubblico e privato (a prescindere dal tipo di contratto, sia esso a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato), che nel mese di marzo 2020 hanno lavorato presso la loro sede è riconosciuta una indennità di 100 euro (articolo 63, Dl 17 marzo 2020, n. 18). L'importo, parametrato ai giorni di effettiva prestazione lavorativa nella sede, è riconosciuto dai datori di lavoro che operano quali sostituti d'imposta (ai sensi degli articoli 23 e 29, Dpr 600/1973) in via automatica (non è necessario che il lavoratore presenti alcuna richiesta). L'importo riconosciuto attraverso il datore di lavoro (possibilmente, nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio) viene da quest'ultimo recuperato mediante utilizzo di un credito d'imposta, di pari importo, in compensazione nel modello F24 (ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997).
La Rm 17/E/2020 istituisce i codici tributo per l'utilizzo in compensazione degli importi erogati:
- «1699» per i soggetti che utilizzano il modello F24;
- «169E» per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP (enti pubblici).
La compensazione potrà avvenire solo utilizzando i canali telematici messi a disposizione dell'agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-bis, Dl 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'articolo 3, comma 2, Dl 26 ottobre 2019, n. 124.
Redditi di lavoro dipendente/Irpef
Legge 2 aprile 2020, n. 21 GU 4 aprile 2020, n. 90
Taglio del cuneo fiscale – Conversione in legge
Viene convertito in legge, con modificazioni, il Dl 3/2020 contenente misure urgenti finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (cd. taglio o riduzione del cuneo fiscale).
In estrema sintesi, si riconosce ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro un bonus, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, pari a 600 euro dal 1° luglio 2020 (che diventeranno 1.200 dal 1° gennaio 2021; in pratica, 100 euro al mese) e una ulteriore detrazione in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.
La misura è sperimentale e si applica ai redditi di lavoro dipendente e assimilati per prestazioni rese fino al 31 dicembre 2021; dopo questo periodo dovrebbe far seguito una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.
Le misure previste riguardano:
-trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 1): con riferimento alle prestazioni rese dall'1 luglio 2020, nel caso in cui l'Irpef lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Dpr 917/1986, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, rapportato al periodo di lavoro e non concorrente alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro dal 2021, purché il reddito complessivo (al netto di «prima casa» e relative pertinenze) non superi l'importo di 28.000 euro.
Da quanto sopra deriva che sono previsti due requisiti: a) capienza di ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente (che devono essere superiori alla detrazione spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro); b) reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
I beneficiari del trattamento integrativo sono:
-lavoratori dipendenti;
-soci di cooperative;
-lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
-titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
-collaboratori coordinati e continuativi;
-sacerdoti;
-lavoratori socialmente utili;
-percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e Naspi.
Poiché il beneficio è erogato dal sostituto d'imposta in via automatica nella retribuzione periodica, salvo verifiche da effettuare in sede di conguaglio, il datore di lavoro avrà titolo per recuperare, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di trattamento integrativo, mediante il meccanismo della compensazione dei crediti nel mod. F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997).
Il sostituto d'imposta è tenuto a procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro;
-ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 2): con riferimento alle prestazioni rese dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati spetta un'ulteriore detrazione dall'Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
-480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se il reddito complessivo supera 28.000 euro ma non 35.000 euro;
-480 euro, se il reddito complessivo supera 35.000 euro ma non 40.000 euro, tenendo presente che la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 5.000 euro.
Il beneficio mensile (previsto per il solo anno 2020) è dunque pari a:
-100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;
-80 euro per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro.
L'importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.
Il sostituto d'imposta è tenuto a procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro;
-abrogazione del cd. «bonus Renzi (80 euro)» (articolo 3, comma 1): dall'1 luglio 2020 è abrogato l'articolo 13, comma 1-bis, Dpr 917/1986.
L'articolo 3, comma 2, Dl 3/2020 prevede che il reddito complessivo da considerare ai fini del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione Irpef deve essere assunto:
-al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati per docenti e ricercatori e dei redditi agevolati previsti per i soggetti c.d. «impatriati»;
-al netto del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze.
Irpef/Detrazioni
Comunicato stampa agenzia delle Entrate 1 aprile 2020, n. 23
5 per mille dell'irpef - Pubblicazione dell'elenco permanente 2020
Viene annunciata l'avvenuta pubblicazione dell'elenco permanente 2020 degli iscritti al riparto del 5 per mille dell'Irpef, che comprende sia gli enti che hanno presentato regolare domanda e dichiarazione sostitutiva lo scorso anno sia quelli già presenti nella lista 2018. In pratica, si tratta delle liste aggiornate degli enti non tenuti a ripresentare annualmente richiesta e dichiarazione sostitutiva. Si annuncia anche che è possibile chiedere l'iscrizione da parte di coloro che non appartengono all'elenco permanente o che si iscrivono per la prima volta: sul sito dell'agenzia delle Entrate è disponibile l'applicativo per la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda che gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno trasmettere all'agenzia delle Entrate per entrare a far parte dei beneficiari del contributo.
Importazioni/Iva
Determinazione Direttore agenzia delle Dogane 3 aprile 2020, prot. n. 107042/RU
Covid-19 - Esenzione dazi doganali e Iva per le merci necessarie a contrastare l'emergenza
Sono state definite le regole operative, valide dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 per garantire l'esenzione da dazi doganali e da Iva per le importazioni di beni ritenuti indispensabili per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, come previsto dalla Commissione europea, decisione 3 aprile 2020, n. 2020/491 e dalla precedente determinazione Direttore agenzia delle Dogane 27 marzo 2020, prot. n. 101115.
Invero, è la legislazione unionale a consentire che gli Stati membri possano adottare misure eccezionali che possono essere impiegati per aiutare le vittime di catastrofi: nella situazione attuale per far fronte alla crisi sanitaria causata dal Covid-19 (Coronavirus). In particolare, le previsioni sono contenute:
- in materia doganale, nel Regolamento Ce n. 1186/2009 del Consiglio, che contempla la possibilità di concedere un'esenzione dai dazi «a favore delle vittime di catastrofi»;
- in materia di Iva, nella Direttiva n. 2009/132/Ce del Consiglio, che contempla disposizioni analoghe relative all'esenzione dall'Iva di talune importazioni definitive di beni.
Per concedere l'esenzione, è necessaria una decisione della Commissione Ue, che interviene su richiesta degli Stati membri interessati.
A seguito della decisione della Commissione Ue, ed in aderenza alle citate disposizioni normative, la determinazione dell'agenzia delle Dogane chiarisce l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della franchigia (di dazi e Iva) applicabile per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Quale ambito soggettivo, l'esenzione riguarda le importazioni effettuate da o per conto di organizzazioni o enti pubblici, compresi quelli statali, oppure da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali. Possono accedere all'agevolazione, con le stesse regole, anche le unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità e per tutta la durata del loro intervento. I soggetti beneficiari sono dunque:
- Regioni e Province autonome;
- Enti territoriali locali;
- Pubbliche amministrazioni;
- strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell'emergenza;
- soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico come individuati dal Dpcm 11 marzo 2020, dal Dpcm 22 marzo 2020 e dal Dm 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo economico.
Quanto all'ambito oggettivo, il beneficio riguarda esclusivamente i beni - come i Dispositivi di protezione individuale (Dpi) o qualsiasi altro bene mobile destinato ai soggetti sopra individuati e finalizzati alla lotta contro il contagio del virus - che saranno distribuiti gratuitamente alle persone contagiate dal Covid-19 o a rischio contagio, oppure agli operatori attivi nella lotta contro il Coronavirus, anche se i dispositivi rimangono di proprietà dei soggetti che li mettono gratuitamente a disposizione. I beni agevolati, inoltre, non possono essere prestati, ceduti o venduti a soggetti che non hanno diritto all'esenzione o non impegnati nella lotta al Covid-19, né possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dalla norma agevolativa. L'ufficio delle dogane verificherà il sussistere delle condizioni che danno accesso all'esenzione.
I presupposti e le modalità per accedere allo sdoganamento delle stesse merci in franchigia (cd. con svincolo diretto) sono stati individuati dal provvedimento dell'agenzia delle Dogante 30 marzo 2020: il richiedente l'agevolazione dovrà presentare, al momento dello sdoganamento, un'autocertificazione con la quale attesta di essere in possesso dei requisiti previsti per accedere al beneficio (ossia, il destinatario finale deve appartenere a una delle categorie sopra indicate – ambito soggettivo - e i beni importati devono essere a lui destinati per le finalità previste dalla norma – ambito oggettivo – come le mascherine facciali e i dispositivi di protezione, nonché i kit di analisi, i ventilatori e altre attrezzature mediche; cfr. decisione Commissione Ue 3 aprile 2020, n. 2146).
All'autocertificazione farà seguito l'autorizzazione dell'agenzia delle Dogane ad importare senza pagamento di dazi e di Iva. Nelle dichiarazioni di importazione per le quali è richiesta la sospensione dei diritti dovrà essere inserito alla casella 37 del DAU, dopo il codice regime 40, il codice C26.
Nel caso in cui il destinatario finale con diritto all'esenzione sia diverso dall'importatore, dovrà essere compilata una diversa autocertificazione per attestare, sempre con il modello e secondo le modalità definite con la determinazione del 30 marzo, che le merci rientrano tra quelle incluse nel beneficio.
Agli uffici delle dogane è assegnato il compito di controllare la documentazione commerciale e la rendicontazione relative alla merce importata.
Si ricorda, infine, che le descritte agevolazioni connesse alle importazioni non sono estensibili agli acquisti intraUe e alle operazioni interne ai vari Stati membri (Commissione Ue, nota 3 aprile 2020, n. 2198021). Ed infatti, per la giurisprudenza (Corte di Giustizia Ue, 26 febbraio 2015, cause riunite C-144/13, C-154/13, C-160/13), mentre una esenzione interna agli Stati membri richieda che si applichi l'esenzione anche per le importazioni, non vale il contrario: quindi una importazione esentata non si riflette automaticamente alle altre operazioni interne alla Ue.
Società/Violazioni
Dpcm 1 aprile 2020 GU 2 aprile 2020, n. 88
Covid-19 - Misure restrittive prorogate fino al 13 aprile 2020
Viene prorogata fino al 13 aprile 2020 la validità delle misure di contenimento del contagio previste dai Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché dalle ordinanze del Ministro della salute. La scadenza delle misure restrittive era fissata al 3 aprile 2020.
Tra le novità si segnala che sono sospese anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.
Le disposizioni sono operative dal 4 aprile 2020.
Accertamento delle imposte/Isa
Provvedimento agenzia delle Entrate 1 aprile 2020, prot. n. 150163/2020
Isa 2019 – Approvate le specifiche tecniche per l'acquisizione dei dati
Sono state approvate le specifiche tecniche che consentono ai singoli contribuenti o agli incaricati della trasmissione telematica (anche in maniera massiva) l'accesso al file - messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate - per la richiesta degli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio Isa per il periodo d'imposta 2019.
Riscossione/Agevolazioni
Rm 31 marzo 2020, n. 16/E
Divieto di cumulo tra tremonti ambientale e tariffe incentivanti – Codice tributo per il versamento
È stato istituto il codice tributo «8200», da utilizzare per il versamento tramite il modello F24 Elide delle somme dovute per la definizione di cui all'articolo 36, comma 2, Dl 124/2019, relativamente al divieto di cumulo tra Tremonti ambientale e tariffe incentivanti.
La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento integrale degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020 (salvo proroghe).