I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 4 al 12 marzo

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana


Iva/Esportatori abituali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 marzo 2021, n. 148
Plafond Iva: spetta anche ai soggetti non residenti
Anche i soggetti esteri identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato possono effettuare acquisti senza pagamento dell'imposta nei limiti del plafond maturato nell'anno precedente (o nei dodici mesi precedenti).
L'identificazione fiscale del non residente può avvenire, in assenza di sua stabile organizzazione, direttamente o tramite un rappresentante fiscale, in funzione del Paese estero di residenza. Poiché, nel caso di specie, l'istante, è un soggetto stabilito in uno Stato Ue identificato direttamente ai fini Iva in Italia, è legittimato ad acquistare e importare la merce senza assolvere l'imposta, nei limiti del plafond disponibile, rivestendo la qualifica di esportatore abituale.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 marzo 2021, n. 149
Cessione di azienda e di singoli elementi patrimoniali: caratteri distintivi
L'operazione avente ad oggetto la cessione di una pluralità di elementi patrimoniali isolati, di per sé non idonei a proseguire o comunque a svolgere autonomamente un'attività produttiva, e che non prevede il trasferimento neppure dei contratti di lavoro dipendente (ed infatti le parti intendono sottoscrivere anche un contratto di servizi in virtù del quale la cedente si impegnerebbe a fornire alla cessionaria tutti i servizi necessari alla gestione degli elementi patrimoniali trasferiti), è qualificabile come cessione di singoli beni e non come cessione di ramo d'azienda. Di conseguenza, rientra nel campo di applicazione dell'Iva.
Il caso esaminato riguarda la cessione tra due banche, appartenenti al medesimo gruppo, di 12 finanziamenti attivi (con i relativi derivati di copertura), di 28 derivati stipulati con la clientela (con i relativi derivati di copertura) e della partecipazione rappresentativa del 3,11% del capitale di un istituto.
Secondo l'agenzia non sono riscontrabili gli elementi che integrano la cessione di una struttura organizzativa aziendale (articolo 2555 del Codice civile), in quanto l'operazione, considerata nel suo complesso, ha ad oggetto una pluralità di elementi patrimoniali isolati.

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 marzo 2021, n. 150
Erogazioni liberali di beni anti-Covid
Una fondazione ha realizzato una struttura all'interno di un ospedale destinata al trattamento del Covid-19, cedendo a titolo di erogazione liberale alcuni moduli strutturali amovibili e alcuni impianti. I principi generali dell'Iva in tema di erogazioni liberali prevedono che si considerano cessioni di beni «le cessioni gratuite di beni, ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50 e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19 DPR 633/72» (articolo 2, comma 2, numero 4), Dpr 633/1972).
Inoltre, sono esenti dall'imposta le cessioni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus.
Secondo l'agenzia delle Entrate il soggetto passivo donante, limitatamente all'anno 2020, realizza un'operazione esente, senza pregiudizio in termini di detrazione, né specifica né in base al pro-rata. Una diversa interpretazione rischia di vanificare l'effetto utile della disposizione, consistente nell'evitare che i soggetti donanti debbano sostenere anche l'onere dell'Iva sugli acquisti.
Si ricorda, inoltre, che l'articolo 66, comma 3, Dl 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha previsto una detrazione dall'imposta lorda sul reddito uguale al 30% (per un importo non superiore a 30.000 euro) per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate nell'anno 2020 (sin dal 1° gennaio).

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 marzo 2021, n. 152
Cessione del diritto di superficie
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Dpr 633/1972 «costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere» (sull'argomento, vedi anche la risposta ad interpello n. 200/2020).
Un bene immobile costruito su un'area demaniale detenuta in concessione non può considerarsi un bene demaniale, quanto piuttosto un bene realizzato su un'area demaniale.
La titolarità, in capo al soggetto concessionario dell'area demaniale, di un diritto reale può essere assimilata a un diritto di superficie, in ragione del quale «il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà» (articolo 952 del Codice civile).
La cessione del manufatto costruito sull'area demaniale (o meglio, il diritto di superficie sul capanno insistente sull'area demaniale data in concessione, consistente nel diritto di mantenere il capanno stesso) è assoggettata all'Iva con aliquota del 22%.

Iva/Momento impositivo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 marzo 2021, n. 163
Cessione del credito non ancora fatturato
L'articolo 6, comma 3, Dpr 633/1972 stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. L'articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972 prevede che la fattura sia emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata.
La circostanza che il prestatore di servizi successivamente ceda il credito (articolo 1260 e seguenti del Codice civile), sorto a fronte dello svolgimento dei servizi stessi, non muta il momento impositivo sopra descritto.
Pertanto, nel caso di cessione del credito non ancora fatturato, qualora si verifichi il fallimento del creditore (società cedente), il curatore ha l'obbligo di emettere la fattura per conto della società. Eventualmente dovrà riaprire a posteriori la partita Iva e dovrà successivamente porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.
La debitrice avrà l'onere di ricorrere alla procedura dell'autofatturazione (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997) al fine di regolarizzare l'operazione, solo a fronte dell'omessa fatturazione.
Con la Cm 1/E/2013, paragrafo 3.1, sono stati forniti chiarimenti con riferimento alla cessione del credito in relazione ai casi in cui l'esigibilità dell'Iva si ricollega al pagamento del corrispettivo (regime di cassa ed esigibilità differita). In particolare, è stato precisato che la cessione del credito non realizza il presupposto per l'esigibilità dell'imposta, in quanto la cessione stessa ha una causa (finanziaria) autonoma rispetto al contratto economico originale. Conseguentemente, l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito.
Analogamente, deve ritenersi che anche nel caso delle prestazioni di servizi, per le quali ordinariamente sia il momento di effettuazione dell'operazione sia l'esigibilità dell'imposta coincidono con l'effettivo pagamento del corrispettivo, la cessione del relativo credito (né l'incasso del prezzo di cessione) non realizza il pagamento del corrispettivo della prestazione stessa.
Se l'impresa cedente (soggetto prestatore del servizio) è una società fallita, il pagamento del credito avverrà, nei confronti del cessionario dello stesso, al momento del riparto dell'attivo fallimentare della stessa.
In forza di quanto sopra rappresentato, deve, pertanto, ritenersi che sarà in tale momento che: l'operazione potrà intendersi effettuata (incassata), con la conseguente nascita dell'obbligo di emissione della fattura da parte del cedente (prestatore di servizi); sorgerà in capo al cedente (per il tramite del curatore fallimentare) l'obbligo del versamento dell'imposta.
A tal fine, la debitrice dovrà comunicare alla società cedente la data di esecuzione del pagamento effettuato in favore del cessionario, per consentire alla stessa l'effettuazione degli anzidetti adempimenti.


Irpef/Cinque per mille

Comunicato agenzia delle Entrate 8 marzo 2021
Enti di volontariato e associazioni sportive: al via le iscrizioni per il riparto del 5 per mille
Dall'8 marzo 2021 è aperta la finestra per le iscrizioni degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche-ASD (queste ultime invieranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al Coni, in luogo dell'agenzia delle Entrate) al riparto del 5 per mille 2021. Possono presentare la domanda, entro il 12 aprile 2021 (cadendo il 10 aprile in giorno di sabato), gli enti di nuova istituzione o non presenti nell'elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti già presenti nei relativi elenchi permanenti 2021.
Da quest'anno la nuova istanza di accreditamento contiene già l'autocertificazione sul possesso dei requisiti.
Gli elenchi degli iscritti saranno pubblicati, sui rispettivi siti istituzionali, entro il 20 aprile 2021 (per gli enti del volontariato dall'agenzia delle Entrate e per le ASD dal Coni. Entro il 30 aprile sarà possibile richiedere la correzione delle domande per poi vedere la pubblicazione definitiva degli iscritti entro il 10 maggio 2021.


Ires/Recesso del socio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 marzo 2021, n. 156
La differenza da recesso rileva ai fini del calcolo dell'imposta
Viene chiarita la competenza temporale della differenza da recesso, che sorge nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.
L'agenzia ricorda che per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del Codice civile (cd. Oic adopter), le regole di determinazione del reddito sono coerenti con le modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, i criteri di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti Ias/Ifrs adopter (articolo 83, commi 1 e 1-bis, del Tuir). Anche le imputazioni temporali della differenza da recesso assumono rilievo ai fini della determinazione dell'Ires nella misura in cui riflettono la corretta imputazione di bilancio.
Resta comunque fermo che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati.
Il Principio Contabile Oic 19, paragrafo 39 precisa che i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.
Con riferimento alle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio nelle società di persone, l'articolo 2289 del Codice civile stabilisce che il socio che recede dal rapporto societario ha diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota determinato in base ad una situazione patrimoniale redatta al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Quindi l'obbligazione di pagare le somme sorge in capo alla società nell'esercizio in cui il socio recede dalla società: è in tale momento che deve essere rilevato il debito sorto nei confronti della controparte socio.
Ne consegue che l'importo corrisposto al socio in occasione del recesso risulta costituito da due componenti: la prima risulta costituita dal rimborso della quota di capitale sociale versato dal socio e dalla distribuzione delle riserve sia di utili che di capitale eventualmente esistenti; la seconda è relativa, invece, al riconoscimento dell'eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio (la cd. «differenza da recesso»). L'importo liquidato al socio per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione costituisce in capo allo stesso reddito imponibile. Per evitare la doppia tassazione (prima in capo al socio receduto) e poi in capo ai soci rimasti, l'agenzia ritiene che la differenza da recesso sia deducibile in capo alla società nell'esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota.
Ne consegue che le predette imputazioni temporali della differenza da recesso assumono rilievo ai fini della determinazione dell'Ires, nella misura in cui riflettono la corretta imputazione di bilancio.


Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 marzo 2021, n. 161
Spetta anche in relazione a interventi su immobili collabenti
È possibile fruire del Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) anche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
Con riguardo agli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 marzo 2021, n. 162
Interventi di edilizia residenziale pubblica
Gli IACP rientrano tra i soggetti che possono fruire del Superbonus per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (articolo 119, comma 9, lettera c), Dl 34/2020).
Con la risposta in esame vengono ammesse alla fruizione della detrazione le spese sostenute da enti di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in quanto svolgono le attività tipiche degli ex IACP attribuite alle Agenzie territoriali, su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni.

Immobili/Locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 marzo 2021, n. 165
Cedolare secca: compatibile con gli accordi di riduzione dei canoni per Covid
L'inserimento nel contratto di locazione, in maniera automatica e temporanea, di una clausola di riduzione del canone dovuta all'emergenza Covid-19 non contrasta con l'applicazione del regime della cedolare secca adottato dal locatore (articolo 3, comma 11, Dlgs 23/2011).
Il dubbio è nato per il fatto che nel regime di cedolare secca il locatore perde – temporaneamente, fintanto che opera detto regime – la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone (anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo).
In ragione della situazione emergenziale che giustifica l'inserimento, in maniera automatica e temporanea, della clausola nei contratti di locazione, allo scopo di tutelare entrambe le parti contrattuali, l'agenzia delle Entrate ritiene che il regime della cedolare secca non sia impedito dall'eventuale efficacia della clausola. Inoltre, tale conclusione prescinde dalla circostanza che la clausola venga inserita direttamente all'interno del contratto o sia prevista in autonoma scrittura privata, da sottoscriversi e registrarsi contestualmente al contratto di locazione.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 marzo 2021, n. 171
Impianti fotovoltaici anche sugli edifici pertinenziali
È possibile beneficiare del Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) per l'installazione degli impianti solari fotovoltatici (e/o sistemi di accumulo) su strutture pertinenziali agli edifici (nel caso specifico, su terreno di pertinenza dell'abitazione). Trattandosi di un intervento trainato l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata all'installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus.
Si ricorda che l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno. Con la modifica del comma 5 dell'articolo 119 è stata poi prevista la possibilità di beneficiare del Superbonus per l'installazione degli impianti solari fotovoltatici su strutture pertinenziali agli edifici (articolo 1, comma 66, lettera i) legge 178/2020).


Agevolazioni/Bonus locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 marzo 2021, n. 160
Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi: il canone è comprensivo dell'Iva non detratta dagli enti non commerciali
Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo può essere fruito anche dagli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale (articolo 28, comma 4, Dl 19 maggio 2020, n. 34). Tali soggetti possono fruire del credito d'imposta anche nelle ipotesi in cui l'ente svolga, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
In relazione al credito d'imposta concesso a un ente non commerciale che non dispone di partita Iva, a fronte dei canoni di locazione corrisposti, viene ribadito che il beneficio spetta sull'importo del canone al lordo dell'Iva, in quanto in tale particolare ipotesi l'imposta - per l'ente non commerciale – rappresenta un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.
Quanto alla soglia di 5 milioni di euro di ricavi/compensi, come precisato nella Rm 68/E/2020, ai fini della determinazione di detto parametro, per gli enti non commerciali devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui ai commi 3, 5, 6 e 7, dell'articolo 148 del Tuir (es. quote associative), svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. In relazione alla verifica dei flussi reddituali, per gli enti non commerciali, che svolgono attività commerciale non prevalente, la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Agevolazioni/Bonus Sud

Provvedimento agenzia delle Entrate 9 marzo 2021
Credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno (e nei Comuni del sisma del Centro-Italia e Zes): modifiche al modello di comunicazione
Viene modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (Zes), precedentemente approvato dall'agenzia delle Entrate con il provvedimento 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento 29 dicembre 2017, e, da ultimo, con il provvedimento 9 agosto 2019.
L'aggiornamento del modello si è reso necessario in virtù della proroga del regime agevolativo – previsto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015 e successive modifiche – introdotto dalla Legge di bilancio 2021, esteso fino al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 171, legge 178/2020). Analogamente, la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 316, legge 160/2019) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 della misura riguardante il credito d'imposta per il Mezzogiorno in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, istituite dall'articolo 5, comma 2, Dl 91/2017.
Il nuovo modello sarà utilizzabile dal 31 marzo 2021.
La trasmissione telematica del modello di comunicazione andrà effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato «Creditoinvestimentisud» (Cim17), disponibile gratuitamente sul sito dell'agenzia delle Entrate. Anche la versione aggiornata del software sarà resa disponibile dal 31 marzo 2021.

Agevolazioni/Art bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 marzo 2021, n. 164
Credito d'imposta a fini culturali: solo se la liberalità non prevede controprestazioni
Il credito d'imposta (cd. Art bonus), previsto dall'articolo 1, comma 1, Dl 31 maggio 2014, n. 83, spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi (Cm 31 luglio 2014, n. 24/E): interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (cfr. sul tema la Rm 7 novembre 2017, n. 136/E), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Il documento di prassi in esame precisa che il bonus spetta solo nel caso in cui, a fronte delle liberalità, non sono dovute controprestazioni, le quali sarebbero incompatibili con la natura di liberalità.

Agevolazioni/Pensionati esteri

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 marzo 2021, n. 170
Trasferimento in Italia di pensionati esteri: non spetta l'imposta sostitutiva se hanno anche una pensione italiana
L'articolo 24-bis del Tuir prevede – su opzione – un particolare regime di imposizione sostitutiva dell'Irpef per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. Nello specifico, i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al Dl 189/2016) possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del Tuir, ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfetaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni).
Per l'accesso al regime in argomento è necessaria la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir erogati da soggetti esteri.
I primi chiarimenti circa l'ambito applicativo della disciplina in esame sono stati forniti con la Cm 17 luglio 2020, n. 21/E.
L'opzione è: esercitabile dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa; esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.
Sulla base delle norme contenute negli articoli 23 e 165, comma 2 del Tuir l'agenzia conclude che non è possibile beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in quanto risulta ostativa la circostanza che il contribuente sia titolare di redditi di pensione erogati dall'Inps di fonte italiana, per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.

Agevolazioni/Bonus capitalizzazioni

Provvedimento agenzia delle Entrate 11 marzo 2021
Conferimenti in esecuzione di un aumento del capitale sociale: approvazione, modalità e termini di invio delle istanze per i crediti d'imposta
Il provvedimento approva i modelli e stabilisce modalità e termini di invio all'agenzia delle Entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta (a favore dei soggetti investitori e delle società che aumentano il capitale sociale) ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 8, Dl 34/2020 (cd. decreto Rilancio) e succ. modif.
L'Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli Investitori e l'Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale sociale vanno inviate telematicamente, utilizzando il software «CreditoRafforzamentoPatrimoniale» disponibile sul sito delle Entrate, rispettivamente, dal 12 aprile al 3 maggio 2021 e dal 1° giugno al 2 novembre 2021.


Redditi di impresa/Patent box

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 marzo 2021, n. 153
Regime ordinario e procedura di autoliquidazione possono coesistere
In tema di Patent box (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 23 dicembre 2014, n. 190), la procedura di autoliquidazione prevista dall'articolo 4, Dl 34/2019 può coesistere con la procedura ordinaria, a condizione che siano riferite a diverse opzioni (es. a diversi beni immateriali tra loro non complementari). Si ricorda che il regime di autoliquidazione, in vigore dal 2019, consente di autoliquidare il beneficio direttamente in dichiarazione, a condizione che il contribuente predisponga il set informativo.
È dunque facoltà del contribuente scegliere il regime di determinazione del reddito agevolabile per ciascun bene immateriale o gruppo di beni immateriali legati da un vincolo di complementarietà.
Nel caso in questione, riguardante i redditi derivanti dall'utilizzo diretto dei beni immateriali divenuti parte del patrimonio dell'istante per effetto di un'operazione di fusione per incorporazione, l'agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di optare per la procedura di autoliquidazione che potrà affiancarsi a quella relativa ai beni immateriali già detenuti ed utilizzati dallo stesso istante e oggetto di un accordo preventivo.

Redditi di impresa/Cambi


Provvedimento agenzia delle Entrate 10 marzo 2021
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di febbraio 2021
Il provvedimento determina le medie dei cambi delle valute estere per il mese di febbraio 2021, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato, necessarie ai fini fiscali nei casi in cui il Tuir richiama componenti di reddito (es. corrispettivi, proventi, spese e oneri) espressi in divisa estera (articoli 56, comma 1, e 110, comma 9 del Tuir).


Redditi diversi/Imposta sostitutiva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 marzo 2021, n. 159
Titoli in regime di risparmio amministrato: trasferimento assimilato alla cessione
L'articolo 5, comma 2, Dlgs 461/1997 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 26%, per i redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, Dlgs 461/1997, il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% da parte di un intermediario abilitato (es. una società fiduciaria) su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, le quote o i certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti (regime del risparmio amministrato).
Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, Dlgs 461/1997 si considera cessione a titolo oneroso -fiscalmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% operata da una fiduciaria su ciascuno dei redditi diversi realizzati dal contribuente (articolo 67 del Tuir) – anche il trasferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in custodia o amministrazione, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché in gestione (salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione). In tal caso, la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o la perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal valore normale, alla data del trasferimento, dei rapporti trasferiti.
Quindi, salvo che il trasferimento dei titoli avvenga per donazione o successione, dal punto di vista fiscale il trasferimento dei titoli o il cambio di intestazione del dossier titoli è equiparato alla cessione degli stessi strumenti al valore di mercato.


Riscossione/Web tax

Comunicato Mef 9 marzo 2021, n. 46
Imposta sui servizi digitali: rinvio delle scadenze
Il ministero dell'Economia e delle Finanze annuncia che è in corso di redazione il provvedimento che modificherà i termini per i versamenti dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione (articolo 1, commi da 35 a 50, legge 30 dicembre 2018, n. 145).
La modifica fissa i nuovi termini per il versamento dell'imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione, rispettivamente, al 16 maggio e al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta. I nuovi termini di versamento e dichiarazione si applicheranno anche in sede di prima applicazione della norma in luogo di quelli prorogati, rispettivamente, al 16 marzo 2021 e al 30 aprile 2021, con il Dl 15 gennaio 2021, n. 3.

Riscossione/Ecotassa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 marzo 2021, n. 166
L'ecotassa è dovuta anche se le vetture sono usate ed acquistate all'estero
L'ecotassa è dovuta da chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica. L'importo del tributo è determinato sulla base del numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge 145/2018).
Il presupposto dell'imposta coincide con l'acquisito e l'immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1. Pertanto, è dovuta anche sulle auto usate provenienti dall'estero (Ue inclusa) dove erano già state immatricolate. Diversamente, l'imposta in esame non trova applicazione nei confronti di un veicolo di categoria M1 che, alla data del 1° marzo 2019, già circolava sul territorio nazionale, in quanto già immatricolato (Cm 10 aprile 2019, n. 8/E).
Infine, l'applicazione dell'ecotassa non determina alcun contrasto con la libera circolazione dei beni all'interno dell'Ue in quanto conforme all'espressa finalità disincentivante (sotto forma d'imposta), di interesse generale, perseguita dall'imposta (Rm 28 febbraio 2019, n. 32/E; Cm 10 aprile 2019, n. 8/E).
Si ricorda, inoltre, che la circolazione di un veicolo sul territorio italiano è comprovata dalla sua immatricolazione ai sensi dell'articolo 93, Dlgs 285/1992 (Codice della strada), che prevede l'obbligo della dotazione della carta di circolazione e dell'immatricolazione presso il Dipartimento per i trasporti terrestri per poter circolare in Italia; in particolare, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.
La formalità dell'immatricolazione, dunque, è necessaria per permettere a un veicolo di circolare senza limitazioni di tempo nel nostro Paese.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 10 marzo 2021, n. 17/E
Regime fiscale impatriati: codice tributo per i lavoratori sportivi
In attuazione dell'articolo 2, comma 1, Dpcm 26 gennaio 2021, è stato istituito il codice tributo per il versamento del contributo per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 16, comma 5-quater, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147. Questa disposizione prevede un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del Tuir.
Il citato comma 5-quater dispone che alle condizioni ivi indicate, per i rapporti di cui alla legge 91/1981 (rapporti tra società e sportivi professionisti), i redditi sopra elencati concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Il successivo 5-quinquies dispone che l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo annuale (da effettuarsi entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta di riferimento) pari allo 0,5% della base imponibile, e rinvia ad un Dpcm – quello del 26 gennaio 2021 ricordato in premessa – la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dello stesso comma 5-quinquies.
Con riferimento al periodo d'imposta 2019, l'articolo 5 del Dpcm 26 gennaio 2021 prevede che sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi, previo versamento dei contributi dovuti da effettuarsi entro il 15 marzo 2021.
Pertanto, per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il modello di versamento «F24 Versamenti con elementi identificativi», è istituito il seguente codice tributo: «1900».


Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 marzo 2021, n. 158
Trasmissione delle spese sanitarie al STS: struttura privata accreditata
A partire dal 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti ai fini della dichiarazione precompilata sono esclusivamente quelli relativi alle spese effettuate con i metodi di pagamento tracciabili. Ciò in quanto ai sensi dell'articolo 1, commi 679, legge 160/2019 la detrazione Irpef del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir è fruibile dal contribuente se il pagamento si effettua con mezzi tracciati.
A questa regola fanno eccezione «le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale» (comma 680), per le quali non occorre che il pagamento avvenga con strumenti tracciati.
La deroga all'obbligo di tracciamento per gli enti accreditati è riferita al soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, mentre non si fa menzione alla circostanza che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN. Le Entrate specificano, pertanto, che la detrazione fiscale su qualunque prestazione sanitaria resa dalle strutture private accreditate al SSN, comprese quindi le prestazioni erogate al di fuori della convenzione con il servizio sanitario, non dipende in alcun modo dalle modalità di pagamento.
Di conseguenza, la struttura privata accreditata al SSN ha l'obbligo di comunicare al Sistema Tessera sanitaria (STS) tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, comprese quelle al di fuori del regime di convenzioni, senza indicazione della modalità di pagamento e a prescindere dalla modalità utilizzata dai cittadini.