I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 7 al 15 ottobre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 ottobre 2021, n. 692

Rinnovamento di un impianto che produce energia: aliquota applicabile

L'agenzia chiarisce il trattamento ai fini Iva delle operazioni concernenti il rifacimento strutturale e integrale di una centrale già esistente che produce energia elettrica e calore (revamping/rinnovamento).L'intervento consiste nella sostituzione di alcuni componenti dello stesso impianto (motori e pompe di calore) al fine di ottimizzare i consumi e di migliorare il risparmio energetico. Tali lavori, effettuati nell'ambito di un precedente impianto, non possono definirsi come interventi di nuova costruzione dell'impianto, ma rientrano nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria. Pertanto, non può trovare applicazione l'Iva nella misura del 10% ai sensi dei numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, ma dovrà applicarsi l'Iva nella misura ordinaria.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 ottobre 2021, n. 699

Cessione gratuita del diritto di superficie

Un Comune cede gratuitamente il diritto di superficie di un'area in cui verrà costruito un centro sportivo nell'ambito di un progetto di partenariato pubblico-privato. La cessione gratuita viene fatta ad un soggetto finanziatore che realizzerà l'opera pubblica e successivamente la concederà in locazione finanziaria al Comune.La cessione è gratuita e trova una legittima giustificazione economica che si traduce in minori canoni di leasing che il Comune è tenuto a pagare (qualsiasi corrispettivo dovesse essere pagato dal finanziatore concorrerebbe alla formazione del costo di realizzazione del nuovo centro e, quindi, sarebbe addebitato al Comune sotto forma di canoni di leasing).Ai fini Iva la cessione gratuita si manifesta solo quando il trasferimento del bene sia davvero senza controprestazione; sono, quindi, escluse tutte le ipotesi di permuta e ogni altra cessione la cui carenza (apparente) della controprestazione trovi una giustificazione economica o giuridica.Nel caso in esame la cessione senza corrispettivo del diritto di superficie ha una legittima giustificazione economica (minori canoni che pagherà il Comune successivamente). L'operazione deve perciò qualificarsi come cessione a titolo oneroso e la base imponibile deve determinarsi in base al valore normale del bene ceduto, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972.L'agenzia coglie l'occasione per ricordare che, dato che il contratto di locazione finanziaria è soggetto a Iva e rientra nell'esercizio dell'attività commerciale del Comune, viene riconosciuta la possibilità, per l'ente, di detrarre l'imposta assolta sui canoni di leasing. Si conferma, peraltro, che su detti canoni deve applicarsi l'aliquota del 10%, ai sensi del numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, poiché gli impianti sportivi di quartiere costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 ottobre 2021, n. 701

Compensi per «Publishing fee»: aliquota applicabile

Nel settore dell'editoria, un committente (nel caso, italiano) versa annualmente una somma all'Editore al fine al fine di garantirsi la possibilità di pubblicare nuovi articoli in riviste Open Access.L'agenzia precisa che tali somme non possono essere assoggettate all'aliquota Iva del 4%, in quanto non rientrano tra le fattispecie previste dai numeri 18) e 35) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972, le quali sono volte a favorire la diffusione dei prodotti editoriali, agevolandone la commercializzazione, l'acquisto, la realizzazione e la produzione degli stessi, limitando contemporaneamente la formazione di crediti Iva in capo agli operatori del settore (in tal senso la Cm 24 luglio 2014, n. 23/E).Nel caso di specie, il committente acquista una prestazione resa dall'Editore, che consiste nell'obbligo di consentire la pubblicazione di articoli sulle proprie riviste.Pertanto, la Publishing fee è soggetta all'aliquota Iva ordinaria.

Irpef/Non residenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 ottobre 2021, n. 700

Compensi per photoshooting erogati da società non residente in favore di persona non residente

Viene analizzato il regime fiscale dei compensi corrisposti da società non residente a modelli e testimonial non residenti per l'esecuzione in Italia di sessioni di photoshooting e per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine. Per la risposta l'agenzia analizza le regole previste dagli articoli 23, 53 e 54 del Tuir, concludendo che i compensi, erogati per l'esecuzione in Italia di sessioni di photoshooting e per l'acquisizione dei correlati diritti di utilizzazione delle immagini, non sono soggetti all'obbligo di ritenuta alla fonte del 30% (articolo 25, comma 2, Dpr 600/1973), qualora siano corrisposti da una società non residente, priva di stabile organizzazione in Italia, a soggetti non residenti.In particolare, l'agenzia osserva che la tassazione di tali compensi – che si qualificano come redditi di lavoro autonomo – rientrano nella potestà impositiva dello Stato italiano, in quanto assume rilievo il fatto che la prestazione lavorativa (sessione di photoshooting) sia svolta in Italia, mentre a nulla rileva il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento del diritto d'immagine (a mente dell'articolo 54, comma 1-quater, del Tuir, i compensi per i diritti di immagine configurano redditi di lavoro autonomo).Trattandosi di soggetti non residenti, il criterio di territorialità va individuato, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d) del Tuir, dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Registro e ipocatastali/Locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 ottobre 2021, n. 676

Subentro in un contratto di locazione: imposizione

In caso di subentro – per obbligo di legge (nel caso: subentro in un contratto di locazione di immobile acquistato presso un soggetto fallito) – in un contratto di locazione, ai fini fiscali è sufficiente comunicare la successione nella posizione del conduttore o del locatore, ma non dev'essere corrisposta alcuna imposta di registro (conforme la Risposta Interpello 364/2019).La comunicazione del citato subentro deve avvenire utilizzando il modello RLI, indicando: a) nella sezione «Adempimenti successivi» il codice «6»; b) nella casella «Tipologia di subentro» il codice «2» previsto in caso di trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione; c) la data relativa all'adempimento nella casella «Data fine proroga o data cessione o Data risoluzione o data subentro»; d) gli estremi del contratto; e) i dati anagrafici del soggetto che non è più parte del contratto e del subentrato (quadro B).Si ricorda che in sede di subentro nella posizione di locatore, il nuovo proprietario può esercitare l'opzione per la cedolare secca entro il termine ordinario di 30 giorni dalla data del subentro.

Registro e ipocatastal i/Immobili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 ottobre 2021, n. 690

Acquisto di un immobile da parte dello Stato: niente imposte d'atto

In caso di acquisto, da parte dell'Amministrazione dello Stato, di un compendio immobiliare a seguito di una procedura fallimentare avviata nei confronti della società proprietaria dell'immobile, non è dovuta l'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 57, comma 8, ultima parte, Dpr 131/1986. Parimenti non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale ai sensi degli articoli 1 e 10, Dlgs 347/1990.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 7 ottobre 2021, nn. 680, 684 e 685

Superbonus: nuovi chiarimenti

L'agenzia prende in esame le seguenti casistiche relative alla detrazione del 110% (cd. Superbonus) prevista dall'articolo 119, Dl 34/2020.

1) Lavori di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi decorativi della facciata (Risposta n. 685).Le spese di rimozione e riposizionamento dei decori architettonici della facciata isolante rientrano nell'agevolazione solo se il tecnico abilitato attesta che sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata.Con la Cm 30/E/2020, l'agenzia ha chiarito che il «Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato (...). L'individuazione delle spese connesse dev'essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall'articolo 8 del decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».Sono, pertanto, escluse dal beneficio fiscale in esame le spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti.Ne consegue che, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata, le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.

2) Intervento di demolizione e ricostruzione con incremento di volume (Risposta n. 684).In caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio, l'intero manufatto risultante potrà fruire del Superbonus solo per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico, mentre per quelle di efficientamento energetico la detrazione non si applica alla parte che eccede il volume preesistente. Infatti, la Nota Consiglio superiore dei Lavori pubblici 2 febbraio 2021 precisa che «a differenza del Supersismabonus la detrazione fiscale legata al Superecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam». Pertanto, il contribuente dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, procurarsi un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.

3) Isolamento del tetto di una villetta a schiera il cui sottotetto non è riscaldato (Risposta n. 680). L'istante, oltre alla realizzazione di un cappotto termico sui tre lati perimetrali della casa (si tratta di una villetta a schiera), intende coibentare anche il tetto che non delimita un ambiente riscaldato, ma sovrasta un sottotetto al freddo. Chiede se l'intervento sulla copertura della villetta possa rientrare nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell'incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato.L'agenzia chiarisce che quando il sottotetto non è riscaldato, per calcolare la superficie disperdente lorda – che ai fini del Superbonus dev'essere interessata dagli interventi di efficienza energetica per più del 25% del totale – non va considerata la superficie del tetto (agevolabile a seguito della previsione introdotta dalla Legge di bilancio 2021). Potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Per il calcolo della superficie disperdente lorda non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 ottobre 2021, n. 688

Sisma bonus acquisti: termini per il deposito dell'attestazione di conformità

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, rilasciano un'attestazione di conformità al fine di dichiarare, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.In tema di sisma bonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, Dl 4 giugno 2013, n. 63), l'agenzia chiarisce che l'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato allo Sportello unico delle Attività produttive (SUAP), a differenza di quanto previsto per l'asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non dev'essere presentata entro la data di stipula del rogito.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 ottobre 2021, n. 683

Il regime impatriati non spetta al rientro dal distacco

Un lavoratore rientra in Italia per naturale scadenza di distacco all'estero, senza che si realizzi una discontinuità con la posizione lavorativa precedente l'espatrio. Già la Cm 33/E/2020 ha chiarito che il regime degli impatriati non spetta nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una nuova attività lavorativa in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo d'imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. L'agenzia rileva che le previsioni contrattuali disciplinanti il distacco, unitamente a quelle relative al nuovo contratto da stipularsi con un'altra società del gruppo (che, tra l'altro, avverrebbe comunque dopo il rientro in Italia presso la società originaria), portano a considerare che la posizione lavorativa assunta al rientro sia in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa.Pertanto, non può operare il regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147).

Agevolazioni/Credito di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 11 ottobre 2021

Credito d'imposta teatro e spettacoli: presentazione dell'istanza

A partire dal 14 ottobre e fino al 15 novembre 2021 (cfr. Comunicato agenzia delle Entrate 11 ottobre 2021) è possibile presentare la domanda per accedere al «Bonus teatro e spettacoli», ossia un beneficio sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo - anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali - che hanno subìto nell'anno 2020 una riduzione del fatturato pari ad almeno il 20% rispetto al 2019 (articolo 36-bis, Dl 41/2021). Il beneficio straordinario - fissato nella misura del 90% e nel limite delle risorse disponibili (10 milioni di euro) - spetta per le spese sostenute, nell'anno 2020, per la realizzazione delle attività sopra richiamate anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.Il tax credit è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.La domanda (modello denominato «Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo») può essere trasmessa direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998, esclusivamente con modalità telematica attraverso i servizi messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.Entro 5 giorni l'Amministrazione finanziaria rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l'agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento dell'agenzia delle Entrate da emanare entro il 25 novembre 2021.Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure può essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da ultimo citato. Fermo restando quando detto, per le Comunicazioni con ammontare del credito d'imposta fruibile superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal Dlgs 159/2011 (verifiche antimafia).Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta il Mod. F24 dev'essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.Una risoluzione dell'agenzia istituirà il codice tributo e fornirà le istruzioni per la compilazione del Mod. F24.Non si applica né il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d'imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34, legge 388/2000), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007).Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, né rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir).Infine, il bonus si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche). In particolare, per il riconoscimento del credito d'imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato. Pertanto, è previsto che nella Comunicazione in esame il soggetto richiedente il credito d'imposta o un suo rappresentato rilasci una dichiarazione di atto di notorietà avente a oggetto il rispetto dei requisiti previsti alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Agevolazioni/Credito di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 11 ottobre 2021

Moda e tessile: credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino

Sono stati fissati modalità, termini di presentazione e contenuto della Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta tessile, moda e accessori, riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre anni precedenti a quello di spettanza del beneficio (articolo 48-bis, Dl 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dall'articolo 8, Dl 25 maggio 2021, n. 73). Il bonus è riconosciuto - ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria - limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021 e nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1 del Tuir (il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media).Per l'accesso al credito d'imposta, rileva il codice di attività economica (ATECO 2007) comunicato all'agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9 (per l'elenco dei codici si veda l'articolo 2, Dm 27 luglio 2021).Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione ed è previsto l'obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nella Sezione A del Registro di cui all'articolo 8, Dlgs 39/2010, per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale. Per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.Per fruire del bonus occorre inviare apposita Comunicazione all'agenzia delle Entrate che, sulla base delle istanze ricevute, individuerà il credito d'imposta effettivamente spettante sulla base delle risorse disponibili. Al momento non si conoscono i termini di presentazione, in quanto si attende l'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

Agevolazioni/Accesso al credito

Provvedimento agenzia delle Entrate 12 ottobre 2021

Pegno mobiliare non possessorio: individuazione delle categorie merceologiche

E' stata approvata la nomenclatura delle 25 categorie merceologiche cui appartengono i beni oggetto di pegno mobiliare non possessorio. Questo istituto – che consente l'accesso al credito agli imprenditori, che danno in garanzia per le loro attività un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), a esclusione dei beni mobili registrati, senza spossessamento – è stato previsto dall'articolo 1, Dl 59/2016.Con il Decreto Mef 114/2021 è stato regolamentato l'istituto, definendo le tipologie di atti costitutivi, il modello di riferimento delle modalità di registrazione, le tipologie e i contenuti della domanda di iscrizione al Registro pegni, le modalità di consultazione e le relative tariffe. Con il medesimo Decreto è stato, inoltre, adottato il regolamento riguardante il Registro dei pegni mobiliari non possessori che disciplina le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il Registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al Registro stesso, e stabilisce i diritti di visura e di certificato.Lo stesso regolamento demanda ad un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate la definizione della nomenclatura delle categorie merceologiche cui appartengono i beni sui quali è costituito il pegno mobiliare non possessorio. Con il provvedimento in esame, dunque, vengono esplicitate 25 categorie merceologiche individuate a tal fine, che potranno essere modificate con successivi provvedimenti direttoriali.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 ottobre 2021, n. 703

Opzione per estendere il beneficio impatriati di un ulteriore quinquennio

Viene precisato il periodo di esercizio dell'opzione per estendere di un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 5, comma 2-bis, Dl 30 aprile 2019, n. 34.Si tratta dei soggetti aventi i seguenti requisiti: a) avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; b) essere diventato proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l'esercizio dell'opzione.L'agenzia chiarisce che l'opzione per estendere di un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati (articolo 16, Dlgs 147/2015) non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.Nel caso esaminato nell'interpello, l'anno 2023 rappresenta il periodo d'imposta in cui si conclude il primo quinquennio del regime speciale per lavoratori impatriati: l'opzione dovrà, pertanto, essere esercitata a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2024.Ai fini della fruizione dell'agevolazione per l'ulteriore quinquennio, il beneficiario dovrà in ogni caso mantenere la residenza fiscale in Italia.

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 13 ottobre 2021

Contributo a fondo perduto: istanze per soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro

Vengono definiti contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 30-bis, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis). Il provvedimento approva altresì il modello di istanza e le relative istruzioni per la compilazione.La disposizione citata ha esteso – in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti «solari») – l'erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 1, Dl 41/2021 (Decreto Sostegni) e dai commi da 5 a 13 dell'articolo 1, Dl 73/2021 (contributo «alternativo»).Tra i requisiti richiesti vi è quello del calo di almeno il 30% del fatturato/dei corrispettivi medio mensile: 1) dell'anno 2020 rispetto alla media dell'anno 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 non è previsto il rispetto di questo requisito per la richiesta del contributo del Decreto Sostegni); 2) del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.I soggetti interessati potranno fruire: a) del solo contributo previsto dal Decreto Sostegni (da cui deriva anche la spettanza del contributo «automatico» previsto dall'articolo 1, commi 1-4, Dl 73/2021); b) del solo contributo «alternativo» previsto dal Decreto Sostegni-bis; c) sia del contributo del Decreto Sostegni (ma non anche quello «automatico») che del contributo «alternativo».Il contributo potrà essere erogato tramite accredito su conto corrente ovvero potrà essere utilizzato in compensazione mediante il Mod. F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.L'istanza deve essere presentata in via telematica all'agenzia delle Entrate dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021.Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

Agevolazioni/Prma casa

Circolare agenzia delle Entrate 14 ottobre 2021, n. 12/E

Agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» da parte degli under 36

Per i giovani con meno di 36 anni e con Isee fino a 40.000 euro annui, il Decreto Sostegni bis (articolo 64, commi 6-10, Dl 73/2021) ha previsto l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto della prima casa. In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto. Esenti dall'imposta sostitutiva, inoltre, i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione delle abitazioni. Dal punto di vista oggettivo, l'agevolazione riguarda: a) gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà, come pure gli atti traslativi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (resta escluso, quindi, l'atto di costituzione del diritto di superficie); b) che abbiano a oggetto «prime case» di abitazione, escluse quelle catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9, come definite dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986.Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. La circolare in esame commenta, con dettagli ed esempi, la disposizione agevolativa.Tra l'altro precisa che: a) il beneficio spetta a coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno solare in cui stipulano l'atto di acquisto (quindi Tizio, che stipulerà un atto di acquisto nell'ottobre 2021 ma compirà 36 anni a dicembre 2021, non potrà applicare il beneficio; potrà fruirne se compie 36 anni nel gennaio 2022); b) opera anche l'esenzione dall'imposta di bollo, ancorché non esplicitamente richiamata dall'articolo 64 citato, in quanto il trattamento applicabile non può essere deteriore rispetto a quello previsto per l'agevolazione «prima casa» ordinaria (articolo 10, comma 3, Dlgs 23/2011); c) anche le pertinenze possono accedere al beneficio, con gli stessi limiti con cui sono ammesse all'agevolazione prima casa; d) l'agevolazione riguarda anche gli immobili acquistati all'asta (nello stesso senso la Risposta Interpello 653/2021); e) non si applicano le agevolazioni in sede di registrazione del contratto preliminare (nello stesso senso Risposta Interpello 650/2021). Quest'ultima interpretazione restrittiva comporta la necessità di presentare, entro 3 anni dal rogito, un'istanza di rimborso; f) il requisito dell'Isee deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto e, pertanto, non è possibile per un contribuente ottenere un Isee con validità retroattiva e cioè rilasciato sulla base di una Dsu presentata in una data successiva a quella dell'atto.

Redditi di lavoro dipendente/Redditi assimilati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 ottobre 2021, n. 681

Pensione di reversibilità agli orfani: esenzione negata per le Casse dei professionisti

L'articolo 1, comma 249, legge 232/2016 dispone che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/1995, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo (articolo 8 del Tuir), per l'importo eccedente i 1.000 euro.Nel caso in cui l'ammontare del trattamento sia superiore a tale limite (1.000 euro), solo la quota eccedente concorre alla formazione del reddito complessivo.L'esclusione dal reddito per un importo fino a 1.000 euro trova applicazione solamente nei confronti delle pensioni di reversibilità erogate agli orfani di assicurati e pensionati delle Gestioni espressamente previste dalla norma, ovverosia: Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestita dall'Inps; forme esclusive dell'AGO, costituite dalle Gestioni per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (oggi gestite dall'Inps dopo la soppressione degli enti di riferimento); forme sostitutive dell'AGO, previste per particolari categorie di lavoratori dipendenti gestite dall'Inps; Gestione separata Inps.Data l'elencazione esaustiva fatta dalla norma, l'esenzione non spetta per le pensioni erogate agli orfani da altre Casse di previdenza, come quelle dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatoria.

Redditi di capitale/Usufrutto su partecipazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 ottobre 2021, n. 679

Usufrutto su partecipazioni: tassazione degli utili distribuiti

Viene analizzato il regime di imponibilità applicabile in caso di distribuzione di riserve di utili a beneficio dell'usufruttuario della partecipazione. Ai sensi dell'articolo 978 e seguenti del Codice civile, l'usufrutto consiste nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Sulla base del chiaro dettato normativo («I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto»), è evidente che l'usufrutto su una partecipazione sociale attribuisce al titolare di tale diritto il godimento dei frutti e, pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall'altrui partecipazione societaria.Ne deriva che la costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione sociale comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all'usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà (Rm 61/E/2006).Circa la tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche, dal 1° gennaio 2018 è stata operata una parificazione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate, con applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva del 26%.È stata, però, prevista una disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito Irpef per le partecipazioni qualificate: a) nel limite del 40% (per gli utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007); b) nel limite del 49,72% (per gli utili formatisi dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016); c) nel limite del 58,14% (per gli utili formatisi nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).Tale disciplina transitoria vale anche per i dividendi percepiti dall'usufruttuario.Una partecipazione in una società non quotata nei mercati regolamentati si considera qualificata qualora abbia ad oggetto partecipazioni che rappresentino una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o del patrimonio (articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir).Con riguardo alla percentuale dei diritti di voto, questi spettano, salvo convenzione contraria, all'usufruttuario (articoli 2352 e 2471-bis, Codice civile).Con riguardo alla percentuale di partecipazione al capitale, il valore della percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà (Rm 65/E/2006 e Cm 165/1998), secondo le regole (coefficienti) previsti ai fini dell'imposta di registro (articoli 46 e 48, Dpr 131/1986).Nello specifico, il valore dell'usufrutto si determina: a) moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse legale (per il tasso in vigore dal 1° gennaio 2021 si veda il Dm 11 dicembre 2020); b) moltiplicando il valore così ottenuto per il coefficiente, indicato nel prospetto allegato al Dpr 131/1986 (come modificato dal Dm 18 dicembre 2020), applicabile in relazione all'età dell'usufruttuario.

Redditi di capitale/Cessione di quote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 ottobre 2021, n. 686

Cessione di quote sociali: trattamento fiscale dell'integrazione del prezzo

Nel caso di cessione di quote societarie le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.Pertanto, il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile (ai sensi dell'articolo 67 del Tuir), mentre il momento in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito dev'essere assoggettato a tassazione. L'agenzia applica il principio esposto al caso di specie, che riguarda la cessione e il pagamento avvenuti in periodi nei quali i regimi di tassazione delle plusvalenze sono stati modificati dal legislatore. In particolare: a) a decorrere dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni sociali (siano esse di natura qualificata o non qualificata) sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% (articolo 5, Dlgs 461/1997); b) fino al 31 dicembre 2018, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate erano tassate parzialmente con aliquota Irpef progressiva, concorrendo alla formazione del reddito complessivo per il 40% del loro ammontare complessivo se realizzate fino al 31 dicembre 2008, per il 49,72% se realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2017 e, infine, per il 58,14% se realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Solo le quote non qualificate erano tassate con imposta sostitutiva.Nel caso di specie, nel 2015 è stata effettuata la cessione della totalità delle partecipazioni detenute dall'istante nella società. Tale partecipazione è stata ceduta (tra padre e figlio) al valore nominale e, contestualmente, è stata assunta l'obbligazione da parte del cessionario a retrocedere al cedente (mediante scrittura non registrata) parte del ricavato dell'eventuale cessione futura della partecipazione. Nel 2019, il cessionario (figlio) ha ceduto il 95% delle predette quote ad una società acquirente e, nel 2020, la medesima società ha comunicato allo stesso che, in base alle risultanze del bilancio 2019, aveva diritto ad una integrazione del prezzo in suo favore. Sempre nel 2020, tale somma è stata oggetto di un contratto di cessione di credito tra l'istante e il figlio finalizzato ad estinguere l'obbligazione, da quest'ultimo assunta all'atto di acquisto delle medesime partecipazioni nel 2015, di riconoscere al primo il maggior prezzo realizzato al netto del valore di acquisto.Secondo l'agenzia: a) la somma liquidata dalla società acquirente all'istante (padre), in esecuzione del contratto di cessione del credito, rappresentando il pagamento per l'integrazione del prezzo della cessione effettuata nel 2015, costituisce per il percettore una plusvalenza (articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir) da far concorrere (secondo il cd. principio di cassa) alla formazione del reddito complessivo del periodo d'imposta 2020 nella misura del 49,72% del relativo ammontare (percentuale fissata per le plusvalenze realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2017), da indicare in dichiarazione dei redditi; b) in capo al figlio, invece, il riconoscimento dell'integrazione del prezzo per la cessione effettuata nel 2019, non comporta realizzazione di alcun reddito imponibile in quanto la retrocessione di detta somma, dallo stesso disposta a favore del padre, comporta un incremento del costo fiscale della partecipazione di pari importo e, dunque, in sostanza di un reddito diverso pari a zero non soggetto a indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Monitoraggio fiscale/Trust

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 ottobre 2021, n. 693

Quadro RW e beneficiari italiani del trust estero

In relazione agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall'articolo 4, comma 1, Dl 28 giugno 1990, n. 167, vengono forniti chiarimenti in ordine alla compilazione del quadro RW da parte di beneficiari residenti in Italia del trust fiscalmente residente all'estero.In particolare, l'agenzia afferma che, in caso di detenzione di attività estere tramite trust, i beneficiari sono tenuti a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa, trovando applicazione l'approccio look through anche se il trust è istituito in un Paese collaborativo.Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi dichiarativi, il trustee individua i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunica agli stessi i dati utili per la compilazione del Quadro RW (quota di partecipazione al patrimonio, investimenti e attività estere detenute anche indirettamente dal trust, con relativa valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri).

Società/Cessione immobiliare

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 8 ottobre 2021, nn. 689 e 691

Cessione ultraquinquennale di un immobile da parte di una società semplice

Il caso della Risposta n. 689 riguarda il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla cessione di un immobile posseduto da più di cinque anni e distribuite ai soci di società semplice (che non può esercitare, ai sensi dell'articolo 2249 Codice civile, attività commerciale), in esito allo scioglimento della società. L'agenzia chiarisce che, poiché l'immobile è di proprietà della società semplice da più di cinque anni, non sussiste il presupposto impositivo (articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir) e non si verifica l'imputazione per trasparenza di reddito di partecipazione in capo ai soci. Infatti, la conseguente distribuzione delle somme derivanti dalla cessione dell'immobile non è tassabile in capo al socio poiché le somme attribuite derivano da una plusvalenza non imponibile in capo alla società (articolo 47, comma 7, del Tuir; cfr. articolo 20-bis del Tuir).Detto principio vale anche se i soci, invece che persone fisiche, sono società in accomandita semplice (Risposta n. 691).Si ricorda che i redditi prodotti dalla società semplice sono qualificati in ragione della loro fonte di produzione e concorrono al reddito complessivo come sommatoria dei redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale (di cui all'articolo 6 del Tuir) al netto degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o d'imposta sostitutiva e dei redditi esenti. Pertanto, le plusvalenze immobiliari derivanti da possesso ultraquinquennale non concorrendo al reddito complessivo imponibile della società (e alla relativa imputazione per trasparenza), determinano l'intassabilità delle stesse al momento della successiva imputazione degli utili, e non sconta alcuna imposizione in capo ai soci. Su quest'ultimo aspetto, la Cm 13 febbraio 2006, n. 6/E ha affermato che «i redditi di partecipazione non costituiscono un'autonoma categoria reddituale, essi assumono la natura della categoria reddituale da cui traggono origine», con l'effetto che si rende applicabile il disposto dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, anche in caso di scioglimento del vincolo sociale (Risposte Interpelli della DRE Lombardia n. 904-91/2013 e DRE Piemonte n. 901-526/2017).