I terreni di società agricole agevolati per l’Imu
Agevolazioni Imu sui terreni agricoli anche per le società agricole. È l’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 16-ter del decreto Crescita (Dl 30 aprile 2019 n. 34), in corso di conversione in legge.
La norma, interpretativa e quindi retroattiva, chiude un contenzioso formatosi in alcune zone, in particolare in Emilia Romagna, sul disconoscimento da parte dei Comuni delle agevolazioni in materia di Imu alle società di persone e di capitali ancorché in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
L’articolo 16-ter del decreto Crescita dispone che le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria si intendono applicabili anche alle società agricole definite dall’articolo 1, comma 3 del Dlgs 99/2004, alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 del Dl 201/2013.
Per la parte che qui interessa, il richiamo all’articolo 13 riguarda la definizione di coltivatore diretto ed imprenditore agricolo professionale che viene individuata in coloro che sono classificati nell’articolo 1 del Dlgs 99/2004, iscritti alla previdenza agricola.
Si ricorda che il citato articolo 1 del Dlgs 99/2004 definisce imprenditore agricolo professionale (Iap) il soggetto che abbia competenze tecniche in agricoltura, che ricavi dalla attività agricola almeno la metà del suo reddito di lavoro (escluse le pensioni) e dedichi alla attività agricola almeno la metà del suo tempo lavorativo. La società può avere la qualifica professionale, se ha quale oggetto l’esercizio esclusivo della attività agricola e qualora almeno un socio per le società di persone ovvero un amministratore per le società di capitali abbia la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
Due sono le agevolazioni in materia di Imu:
l’esenzione da Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 13 della legge 2018/2015);
l’esenzione da Imu anche per le aree edificabili, in quanto ai sensi dell’articolo 2, lettera b) del Dlgs 504/1992 queste sono considerate agricole se possedute e coltivate dai coltivatori diretti ed Iap; avendo natura agricola, scatta l’esenzione citata al punto precedente.
Questa norma interpretativa può apparire pleonastica, in quanto nella prassi l’esenzione da Imu sui terreni agricoli posseduti e condotti dalle società in possesso delle qualifiche professionali era scontata. Riportiamo un passaggio della circolare del dipartimento delle Finanze n. 3 del 18 maggio 2018, compreso nel contesto delle agevolazioni Imu sui terreni agricoli: «Il riconoscimento della qualifica di Iap alla società avviene solo nel caso in cui lo statuto preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile ed i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 1, del Dlgs 99/2004 siano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura».
Ovviamente l’iscrizione previdenziale ed assistenziale era riferita alle persone fisiche che consentono alla società di ottenere la qualifica di Iap in quanto non può essere che la società sia iscritta in una gestione pensionistica.
Tuttavia la nuova norma interpretativa rafforza oltremodo la precedente interpretazione ministeriale.
Peraltro anche la Cassazione, con la sentenza n. 28062 del 2 novembre 2018, aveva aperto alle società agricole, le agevolazioni Imu.
Osserviamo che nell’articolo 16 ter del decreto Crescita vengono richiamate le condizioni contenute nell’articolo 13 del Dl 201/2011 fra le quali c’è anche la iscrizione previdenziale agricola.
L’intento del legislatore appare chiaro nel confermare le agevolazioni Imu alle società agricole; non si potrà ancora imputare alla società agricola di non avere una propria iscrizione di natura previdenziale ed assistenziale perché non può averla e non possiamo immaginare che il legislatore abbia previsto una condizione non realizzabile e cioè che la società paghi i contributi previdenziali per andare in pensione.