Imposte

I valori venali decisi dal Comune superabili con prova contraria

di Massimo Romeo

Ai fini Imu l’accertamento emesso dal Comune sulla base di una delibera estimativa del valore venale in comune commercio di fondi con terreni edificabili è equiparabile a un accertamento presuntivo che può essere superato dalla prova contraria offerta dal contribuente; è questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctp di Bergamo n. 445 del 4 settembre.

La vicenda

La contribuente impugnava un avviso di accertamento con il quale un Comune della provincia bergamasca contestava l’omessa dichiarazione ed il mancato versamento dell’Imu relativamente a terreni edificabili di sua proprietà. Le eccezioni sollevate dalla ricorrente si fondavano sull’inattendibilità dei criteri di stima adottati dal Comune e sulla carente motivazione che avevano a suo dire determinato una valorizzazione delle aree nettamente superiore a quella effettiva; per questo produceva perizie di parte che dimostravano come l’effettiva potenzialità edificatoria fosse certamente inferiore per le caratteristiche dei fondi che erano lontani dal centro abitato e dai servizi essenziali, con elevata pendenza, limitrofi ad una zona industriale nonché ad una fabbrica di lavorazione della gomma. L’Ufficio dal canto suo ribadiva la legittimità del proprio operato sottolineando di aver posto a fondamento dell’azione accertatrice la delibera del Consiglio comunale che aveva stabilito i valori di riferimento ai fini Imu di aree edificabili fra cui quelle in cui insistevano i fondi di proprietà della ricorrente.

La decisione

I giudici risolvono la controversia in punto di diritto ricordando che è nella piena facoltà dei Comuni determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee e che tale modalità istruttoria serve anche a delimitarne i relativi poteri di accertamento; gli atti normativi secondari adottati, prosegue il Collegio, pur non essendo caratterizzati da imperatività, svolgono una funzione analoga a quella degli studi di settore e integrano una fonte di presunzione idonea a costituire, anche retroattivamente, un indice di valutazione sia per l’amministrazione comunale che per lo stesso giudice tributario.

Sulla base del principio di diritto richiamato il Collegio, considerata la natura presuntiva dell’atto normativo comunale, considera ammissibile la prova contraria prodotta dalla contribuente che , nel caso di specie e per il tramite della perizia di parte, dimostrava , con allegazione fotografica e per i motivi di cui all’eccezione in premessa, come il valore estimativo delle aree di sua proprietà fosse inferiore rispetto all’accertato in applicazione del metodo sintetico comparativo. Viene pertanto accolto in parte il ricorso confermando però il regime sanzionatorio in considerazione dell’omessa denuncia da parte della ricorrente dei mappali edificabili di proprietà.

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