Controlli e liti

I vecchi avvisi privi di codice QR non sono blindati

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’introduzione del codice QR sugli atti firmati digitalmente, offre lo spunto per una riflessione sulla validità dei provvedimenti emessi in precedenza.

Alcuni uffici, dagli ultimi mesi del 2016, avevano già sostituito per gli accertamenti e per gli atti di recupero del credito di imposta, la sottoscrizione autografa del direttore, con la firma digitale, notificandoli comunque in formato cartaceo via posta.

Su questi provvedimenti, però, non c’era l’indicazione del codice QR, tanto meno del link cui accedere per il controllo.

Il contribuente riceveva così un atto cartaceo, asseritamente firmato digitalmente, per il quale però era impossibile qualunque riscontro.

Infatti, se fosse stato inviato via Pec, il destinatario avrebbe ricevuto un file il cui controllo di autenticità era possibile in via “automatica” con l’apertura dello stesso. Nell’ipotesi, invece di notifica di un documento analogico (cartaceo), solo attraverso il codice QR o tramite il link, sarebbe stato possibile controllare le informazioni necessarie. La norma, infatti, prevede espressamente che il contrassegno QR vada apposto sui documenti analogici perché sostituisce a tutti gli effetti la firma autografa.

In assenza del codice QR, manca dunque un elemento fondamentale per la validità della sottoscrizione.

L’Agenzia, nelle prime applicazioni della firma digitale, non apponeva il contrassegno e pertanto il provvedimento che riceveva il contribuente sembrava un normale avviso di accertamento, di fatto, senza firma autografa.

Poiché l’articolo 42 del Dpr 600/73 prevede la sottoscrizione a pena di nullità, appare molto dubbia la validità degli atti così notificati: proprio le regole previste dal Cad, infatti, prevedono l’apposizione del contrassegno perché la firma digitale possa sostituire gli effetti di quella autografa.

Del resto la recente introduzione di tale codice sugli atti analogici notificati, pare confermare ulteriormente che in passato la procedura non sia stata applicata correttamente.

La norma che ha previsto l’obbligatorietà del codice QR è antecedente all’uso della firma digitale da parte dell’Agenzia, con la conseguenza che fin dai primi atti emessi, esso doveva essere apposto.

Nel caso di impugnazione di un accertamento senza questo codice, si potrebbe eccepire la nullità per assenza di sottoscrizione: sia perché l’applicazione del Cad è esclusa per gli atti fiscali, sia perché, in ogni caso, l’assenza del QR non attribuisce alcuna validità alla firma digitale.

Un’ultima riflessione riguarda la presenza della delega per la sottoscrizione dell’atto che potrebbe essere visionata dal contribuente. In queste prime applicazioni del contrassegno QR, anche accedendo alla pagina web di riferimento per il controllo, la delega, seppur presente, non è visionabile. Ne consegue così che, per questi provvedimenti, occorrerà comunque sollevare l’eccezione nel ricorso e verificare successivamente se chi ha sottoscritto l’atto in luogo del direttore titolare, fosse legittimato a farlo.

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