I versamenti delle partite Iva aggiornano il calendario
Per i titolari di partita Iva, con una soluzione tampone dell’ultima ora, è stato finalmente risolto il problema della doppia rata in scadenza il 20 agosto 2018. Ai contribuenti viene così lasciata la scelta tra vecchio piano di rateazione, con un numero massimo di cinque rate, e nuovo piano, con un numero massimo di quattro rate, ma con l’ultima scadenza al 16 novembre per entrambi.
I titolari di partita Iva possono quindi evitare il pagamento di due rate in scadenza il 20 agosto, ricalcolando però le misure degli interessi dovuti a partire dalla seconda rata. L’articolo unico del Dpcm del 10 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018, stabilisce che i titolari di partita Iva, tenuti ai versamenti delle dichiarazioni dei redditi e Irap, per il 2017, modello Redditi 2018 e Irap 2018, possono eseguire i versamenti, maggiorati dello 0,40%, in rate mensili di pari importo secondo le seguenti scadenze: 20 agosto 2018, 17 settembre 2018, 16 ottobre 2018, 16 novembre 2018. Questi contribuenti, quindi, potranno pagare solo una rata il 20 agosto. Si accorcia, però, da cinque a quattro il numero massimo delle rate.
Per i contribuenti, titolari di partita Iva, che intendono rispettare le scadenze indicate nel modello Redditi 2018, resta ferma la facoltà di pagare la doppia rata entro il 20 agosto. Chi ha scelto di pagare in cinque rate, pagherà successivamente: la terza entro il 17 settembre 2018, la quarta entro il 16 ottobre 2018 e la quinta e ultima entro il 16 novembre 2018. È stabilito che sulle somme rateizzate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva, ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti non titolari di partita Iva. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, a prescindere dal giorno di pagamento e sono calcolati con la seguente formula “C” per “i” per “t” diviso 36mila, in cui “C” è l’importo, “i” è l’interesse (4 per cento annuo) e “t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata. Al riguardo si ricorda che, applicando il “metodo commerciale”, si considerano i giorni dell’anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni. La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima è stata determinata, considerando che:
tutti i mesi sono di 30 giorni;
gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda rata.
A partire dalla terza rata, gli interessi dovuti sono aumentati dello 0,33% mensile, a prescindere dalla data di pagamento. Per i titolari di partita Iva, che pagano la prima rata entro il 20 agosto 2018, la seconda rata scade il 16 settembre, che slitta al 17 settembre; i giorni da conteggiare sono 26, cioè i dieci giorni dal 21 agosto al 30 agosto, più i sedici giorni dal primo al 16 settembre compreso; si applica la formula “i”, cioè l’interesse del 4 per cento annuo, per “t”, cioè per il numero di giorni, e si divide il risultato per 36mila; perciò, il risultato di 4 per 100 per 26, è 10.400, che diviso 36mila è uguale a 0,2888 (0,29%).
In proposito, si precisa che è sbagliato il calcolo degli interessi per la terza rata indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi 2018, per il 2017, nella misura dello 0,33%, cioè per un mese intero, quando in effetti i giorni da considerare sono dal 21 agosto al 16 settembre. In questo senso, si attende una conferma dell’agenzia delle Entrate, che dovrà anche fornire le tabelle definitive, con la doppia rata al 20 agosto, o con il nuovo calendario con il numero massimo di quattro rate. Allo stesso tempo, dovrà essere confermato che i contribuenti hanno la facoltà di aderire o meno al nuovo piano di rateazione.