Ifrs 9, approccio semplificato per gli strumenti finanziari
Dal 1° gennaio 2018 l’Ifrs 9 supera il previgente Ias 39 con l’obiettivo di semplificarne le regole, renderle più vicine alle politiche di gestione dei rischi e introdurre un sistema che anticipi, prudenzialmente, la svalutazione dei crediti. La circolare Assonime 12/2019 illustra gli aspetti più significativi del nuovo principio contabile.
In luogo delle precedenti quattro vengono previste tre classi valutative:
il costo ammortizzato (Amc)
il fair value a Oci (Fvtoci)
il fair value a conto economico (Fvtpl).
Si guarda da un lato al modello di business, per cui le attività sono detenute per incassarne i flussi contrattuali, oppure questi unitamente ai flussi derivanti dalla vendita dello strumento, o per finalità differenti; dall’altro alle caratteristiche oggettive dello strumento. La review riduce lo spazio per scelte discrezionali, potendo le attività transitare da un portafoglio all’altro solo al mutare del modello di business.
Il Dm 10 gennaio 2018 chiarisce la valenza ai fini Ires e Irap delle modifiche contabili. L’Ifrs 9 ha eliminato la categoria degli strumenti detenuti per la negoziazione (held to maturity – Htm) propria dello Ias 39. Ma l’articolo 2 del Dm mantiene la rilevanza fiscale della dicotomia fra titoli di trading e titoli di non trading, introducendo una nozione di titoli di trading a fini fiscali. In questo senso si considerano detenute per la negoziazione, in base all’articolo 85 comma 3-bis del Tuir le attività finanziarie possedute per la negoziazione ai sensi delle lettere a) e b) dell’appendice A dell’Ifrs 9.
Pertanto, vale la distinzione tra:
le imprese che evidenziano questi titoli in bilancio;
quelle che si limitano a riportare in bilancio in modo unitario e indistinto gli strumenti valutati al Fvtpl, purché la classificazione sia rilevata nei documenti contabili e risulti da atto di data certa contestuale o anteriore all’approvazione del bilancio.
L’articolo 3 del Dm definisce le conseguenze fiscali della riclassificazione, sia in sede di Fta sia in caso di cambiamenti del modello di business. Questi eventi sono assimilati a fenomeni virtuali di realizzo fiscale (in base all’4 del Dm 8 giugno 2011) sia a regime, una volta adottato l’Ifrs 9, sia in sede di prima applicazione. Occorre, poi, distinguere le tipologie di strumenti finanziari. Per i crediti, la riclassificazione in sede di Fta non dovrebbe comportare cambiamenti di regime fiscale né ai fini Ires né Irap per le società industriali, per le quali si applicano gli articoli 106 e 101 del Tuir ai fini Ires e vige l’irrilevanza ai fini Irap.
Differente, invece, è la riclassifica per gli enti creditizi e finanziari dove si distinguono i crediti verso la clientela (con rettifiche/riprese di valore fiscalmente rilevanti) rispetto ai crediti verso altri. La circolare passa, poi, in rassegna la riclassifica dei crediti a regime, nonché la riclassifica, in sede di Fta e a regime, dei titoli di debito e degli strumenti di equity.
L’Ifrs 9 prevede che un peggioramento della solvibilità dell’impresa, per via della riduzione di fair value delle proprie passività, vada imputato a patrimonio netto, previo transito in Oci, senza possibilità di rigiro a conto economico. Secondo l’articolo 4 del Dm, i relativi componenti devono concorrere alla formazione dell’imponibile in base all’articolo 110 comma 1-ter del Tuir, e ciò anche ai fini Irap. Assonime evidenzia perplessità sul fatto che il fenomeno si consideri fonte di materia imponibile. Gli articoli 5 e 6 riguardano, poi, le tematiche degli strumenti finanziari che includono un derivato e la rilevazione contabile delle operazioni di copertura.
Infine, l’articolo 7 del Dm tratta i profili fiscali del nuovo modello di impairment per i crediti e i titoli di debito con le modifiche dell’Ifrs 9 date dal passaggio dalle incurred losses alle expected losses, prevedendo che le rettifiche di valore siano assoggettate al regime ordinario delle svalutazioni dei crediti e dei titoli di debito, con integrale deducibilità dei crediti verso la clientela per banche e assicurazioni e nei limiti dell’articolo 106 comma 1 del Tuir per le industriali. Per i soggetti finanziari la legge di Bilancio 2019 ha previsto la ripartizione in dieci anni sia Ires sia Irap delle perdite.