Imposte

Il 110% per la coibentazione del tetto solo se riscaldato

La guida delle Entrate sul superbonus richiede che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno

di Alessandro Borgoglio

Uno degli interventi più gettonati per il superbonus del 110% è l’isolamento termico del tetto, che, tuttavia, per poter accedere all’agevolazione deve rispettare requisiti molto stringenti e presuppone una pluralità di condizioni non così diffusamente note.

Già in relazione al vecchio Ecobonus (al 65%), la norma primaria - articolo 1, comma 345, della legge 296/2006 - si limitava ad agevolare gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Con il decreto attuativo 19 febbraio 2007 sono arrivati poi i riferimenti a pareti orizzontali o inclinate e quindi a pavimenti, solai, falde del tetto.

La norma primaria sul 110%, invece, nella sua versione definitiva, a seguito della conversione in legge 77/2020 del Dl 34/2020, si riferisce già agli «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate», comprendendo, quindi, i - diffusissimi per tutta Italia - tetti a falde. A conferma di ciò, il decreto requisiti del Mise indica tra le strutture orizzontali o inclinate le coperture e soffitti piani e a falda.

Sgombrato, quindi, ogni dubbio sull’applicabilità teorica ad ogni tipologia di tetto dell’agevolazione del 110%, resta, tuttavia, da valutare cosa accade poi nella sostanza. A tal fine occorre considerare l’importante precisazione fornita dall’Eenea, con la Faq 6.B relativa al vecchio Ecobonus, per cui, per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma Uni 6946), occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione.

Se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati, ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l'esterno o verso vani non riscaldati.

Tali conclusioni, sono state in qualche misura riprese espressamente anche nella guida delle Entrate sul superbonus 110%, laddove si afferma che le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel superbonus del 110%, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, e che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente (articolo 119, comma 1, lettera a), del Dl 34/2020) e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (comma 3 dello stesso articolo 119).

Ciò evidentemente è un ostacolo alla fruizione tanto del vecchio ecobonus al 65%, quanto ancor più del superbonus al 110%, per gli interventi su quei tetti che presentano un sottotetto praticabile, ma non riscaldato.


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