La sospensione delle ritenute d’acconto penalizza chi ha dipendenti
Il decreto liquidità all’articolo 19 presenta dei problemi che andranno corretti
L’articolo 19 del decreto liquidità - che consente, in presenza di determinati requisiti, a professionisti e agenti di chiedere al proprio committente di non effettuare le ritenute d’acconto sui compensi e le provvigioni incassate nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 - richiama alla mente il detto popolare che «chi ha il pane non ha i denti» e viceversa.
Intendiamoci: in questo periodo di difficoltà generale non si guarda troppo per il sottile e tutto fa comodo, ma, in sede di conversione, la disposizione andrebbe sistemata.
Le tre condizioni
La sospensione delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del Dpr 600/73 nel periodo sopra ricordato può essere richiesta al committente a tre condizioni:
1) avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
2) non aver superato, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i 400mila euro di ricavi o compensi;
3) non aver sostenuto nel mese precedente all’incasso spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
È proprio quest’ultima la condizione che stona.
Il lavoro dipendente
Per comprenderlo basti pensare a quanto il legislatore ha scritto al comma 2 dell’articolo 25-bis del Dpr 600/73, con riferimento alla ritenuta sulle provvigioni. Si sancisce che la ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma, ma se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.
Il concetto è chiaro: la ritenuta cala in presenza (e non in assenza) di dipendenti o collaboratori. E ciò per il semplice motivo che la ritenuta è un anticipo delle imposte sul reddito e più un soggetto ha dei costi (tra cui quello del personale è spesso la spesa prevalente) più è probabile che il reddito sconti una imposizione che si mantiene al di sotto dell’aliquota fissata per la ritenuta. Viceversa, chi ha pochi costi, anche in presenza di compensi non elevati, sconta spesso aliquote maggiori.
Le limitazioni
È, quindi, comprensibile che si sia voluto limitare il beneficio ai soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a un determinato parametro (400mila euro), ma inserendo il “paletto” dell’assenza di dipendenti, si è mantenuta la ritenuta proprio laddove serviva toglierla (e viceversa), perpetuando delle posizioni di credito “da ritenuta” che con i mille impedimenti alle compensazioni risultano sempre più fastidiose.
Ricordiamo che, in base alle circolare 8 e 9/E/20, per ottenere la non effettuazione della ritenuta da parte del committente, professionisti, artisti, agenti, mediatori, procacciatori d’affari e così via omettono l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura, sia essa analogica (come accade per minimi e forfettari) o elettronica.
Le indicazioni
In quest’ultimo caso, nella sezione “Dettaglio Linee”, non va valorizzata con “SI” la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “Dati Ritenuta”.
È, inoltre, necessario indicare nella “Causale” della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 19 del D.L. n. 23/2020” che ha sostituito – estendendone l’applicazione - l’articolo 62, comma 7, del Dl 18/20.
Il versamento dell’importo corrispondente alle ritenute d’acconto non subite va effettuato dallo stesso percettore del compenso in un’unica soluzione entro il 31 luglio o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere da tale data, senza applicazione di sanzioni e interessi, tramite un codice tributo specifico di prossima emanazione.