Contabilità

Il bonus quotazione copre solo le consulenze esterne

di Michele Brusaterra


Per il «bonus borsa» è necessario che le spese sostenute per la quotazione siano rese da consulenti esterni, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Si tratta di un aspetto da non sottovalutare per quelle piccole e medie imprese (Pmi) che, avendo intenzione di quotarsi, decidono anche di approfittare del credito d'imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2018, e precisamente l'articolo 1, commi da 89 a 92 della legge 205/2017.

Da un punto di vista soggettivo, le Pmi sono quelle individuate dalla raccomandazione della Commissione europea, 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che prevede che per micro imprese si intenda quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro annui, per piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, parametri che salgono, rispettivamente, a 250 dipendenti e a un fatturato non superiore a 50 milioni o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni, per le medie imprese.

Esse devono avere determinate caratteristiche, indicate dall'articolo 3 del decreto attuativo del 23 aprile scorso, mentre le attività e i costi ammissibili sono indicati dal successivo articolo 4 del decreto attuativo appena citato, tra cui si annoverano, per esempio, quelle relative all'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, le attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società, le attività necessarie al fine di collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione, le attività finalizzate al supporto della società nella fase di revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche, con conseguente preparazione di un report e di una due diligence, le attività di assistenza alla società nella fase di redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, nonché le attività riguardanti questioni legali, fiscali e contrattualistiche, inerenti la procedura di quotazione.

Come accennato, tali consulenze devono essere necessariamente fornite da consulenti esterni, siano essi persone fisiche o giuridiche. È necessario, come prescrive il decreto, che si tratti di «servizi non continuativi o periodici» e che si collochino al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa come, per esempio, le consulenze fiscali, legali e quelle di pubblicità.

Da un punto di vista della determinazione del credito d'imposta, esso viene riconosciuto nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dal primo gennaio 2018 fino al momento della quotazione ma comunque entro il 31 dicembre 2020, fino a un importo massimo, del credito d'imposta stesso, di euro 500mila.

Per avere il riconoscimento del credito d'imposta è necessario inoltrare, in via telematica, apposita istanza come da allegato «A» al decreto attuativo, alla pec «dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it», nel periodo che va dal primo ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione, al 31 marzo dell'anno successivo.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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