Il bonus si può compensare oltre il tetto
I crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono alla determinazione del limite annuo di 700mila euro stabilito per le compensazioni con i versamenti da fare con il modello F24. È questo, in sintesi, il contenuto della risposta 63, fornita dall'agenzia delle Entrate.
L'agenzia conferma quanto affermato dalla società richiedente la quale, trattandosi di contributi anticipati a terzi sotto forma di riduzione dell'importo corrisposto al venditore, ritiene che il credito d'imposta per la vendita di autoambulanze e dei beni mobili registrati ad attività antincendio possa essere fruito annualmente dal venditore senza alcun limite quantitativo e, pertanto, anche per importi superiori al limite annuo di 700mila euro.
Per l'agenzia delle Entrate, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell'articolo 96 della legge 342 del 2000, secondo cui «per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di attività sociale (Onlus) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore».
Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione con i versamenti da eseguire con il modello F24. Il limite di 700mila euro, relativo a ciascun anno solare, si applica quindi a tutti i crediti. Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, con risoluzione 218/E del 5 dicembre 2003, ha chiarito che i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono alla determinazione del limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Nel caso prospettato, dato che per il credito esiste uno stanziamento, lo stesso può essere usato in compensazione, senza concorrere al limite di 700mila euro.
Agenzia delle Entrate, risposta 63/2018