Imposte

Il calendario del rientro / Assegnazione dei beni a prova di «abuso»

di Paolo Meneghetti

Nell’agenda del rientro dalle vacanze spicca, per professionisti e imprese, la data del 30 settembre, cioè il termine (fissato dalla legge 232/16) per portare a termine l’operazione di assegnazione/cessione agevolata degli immobili ai soci, oppure valutare l’opzione di trasformazione in società semplice.

Nel compiere questa scelta i soci devono considerare l’eventualità che possano emergere elementi di abuso del diritto che potrebbero vanificare l’intero progetto. Questi aspetti possono emergere in varie fasi, sia nelle operazioni che vengono svolte per “rientrare” nei presupposti oggettivi e soggettivi previsti per legge, sia nelle operazioni che vengono eseguite immediatamente dopo la conclusione del disegno agevolato. Alcuni di questi aspetti sono stati esaminati recentemente dall’agenzia delle Entrate ed è utile tenerne conto per fugare i dubbi in materia di abuso del diritto.

Tra le operazioni preliminari all’assegnazione agevolata vi sono sia quelle che agiscono sull’ambito oggettivo (immobile), sia su quello soggettivo (compagine societaria). L’ambito oggettivo è rappresentato da immobili sociali diversi da quelli utilizzati quali strumentali per destinazione dalla stessa società. Pertanto, un immobile locato certamente rientra nell’ambito oggettivo fissato per legge: da qui “la corsa” a stipulare contratti di locazione in tempo utile per beneficiare delle agevolazioni. È stato spiegato (circolare 26/E/2016, par. 3) che eventuali cambiamenti di status oggettivo dell’immobile eseguiti a stretto ridosso della scadenza delle operazione non sono vietati né generano problemi di abuso del diritto; e ciò legittima la stipula di contratti di locazione, anche sottoscritti un giorno prima dell’operazione di assegnazione, purché siano veri mutamenti di status.

Quando invece il mutamento è solo formale si rientra nel novero dell’abuso del diritto (come affermato nella risoluzione 99/E del 27 luglio scorso). In quel caso si trattava di una società che utilizzava strumentalmente un immobile (quindi non assegnabile) e che intendeva eseguire un conferimento di ramo di azienda mantenendo l’immobile nella conferente. Quest’ultima, una volta eseguito il conferimento, avrebbe locato l’immobile alla conferitaria, ipotizzando che a quel punto l’immobile, persa la strumentalità per destinazione, potesse rientrare tra quelli assegnabili con agevolazioni. Ma il cambiamento è solo formale poiché di fatto gli stessi soci continuavano a eseguire, tramite la conferitaria, la stessa attività utilizzando un immobile che a seguito dell’assegnazione eseguita dalla conferente sarebbe divenuto di loro personale proprietà. In questo caso il cambiamento è solo formale e la situazione finale è simile a quella di partenza (cioè un’identica compagine societaria utilizza un immobile in modo strumentale), e da qui la bocciatura del disegno societario ritenuto abusivo del diritto.

Diversa conclusione, invece, quando si agisce sul piano soggettivo, se non tutti i soci concordano sull’opportunità dell’ assegnazione (operazione che, dovendo rispettare il principio della par condicio, deve ottenere l’assenso dei soci stessi). In caso di dissenso interno, nulla vieta che venga diviso il patrimonio societario tramite una scissione asimmetrica, per far sì che in capo ai soci favorevoli all’assegnazione possano essere trasferiti gli immobili assegnabili, mentre in capo ai soci sfavorevoli resti la società risultante dalla scissione che continuerà l’attività di gestione immobiliare (in questo senso si pronuncia la risoluzione 98/E del 26 luglio scorso, che disconosce aspetti di abuso del diritto nella scissione asimmetrica).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©