Controlli e liti

Il cambio di indirizzo annulla la notifica

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di Laura Ambrosi

Sbaglia l'ufficio a notificare un avviso di accertamento all'indirizzo risultante nell'ultima dichiarazione dei redditi, se successivamente è stata presentata la comunicazione di variazione dati Iva con l'indicazione di un nuovo domicilio. Tale modello, infatti, costituisce documento idoneo ad informare l'amministrazione del luogo prescelto per la notifica dei provvedimenti. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con l'ordinanza 14280 depositata ieri.

Un contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario un avviso di riscossione Irpef ed Iva, eccependo un vizio di notifica dell'avviso di accertamento (prodromico all'iscrizione a ruolo), poiché inviato ad un indirizzo diverso rispetto a quello comunicato con il modello di variazione dati dell'attività ai fini della partita Iva.

In primo grado, il collegio annullava il provvedimento, mentre in appello il giudice riteneva legittima la notifica dell'atto prodromico, non assumendo alcuna rilevanza i dati comunicati con il modello di variazione attività ai fini Iva.

Il contribuente ricorreva così in Cassazione.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che l'articolo 60 del Dpr 600/73 dispone che è facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano e, in tal caso, l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio.

La Suprema Corte ha poi richiamato l'articolo 35 del decreto Iva, secondo il quale dalla dichiarazione di inizio attività, ai fini del rilascio della partita Iva, deve risultare, per le persone fisiche, il domicilio fiscale o l'eventuale variazione dello stesso se diverso rispetto a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi.

Tale modello rappresenta così un atto idoneo a informare l'amministrazione del nuovo domicilio anche per le notificazioni. La norma, peraltro, non individua particolari requisiti formali per l'elezione del nuovo domicilio e pertanto con la compilazione del modello sorge l'obbligo in capo all'amministrazione di notificare presso l'indirizzo eletto. Nella specie, non c'erano contestazioni sulla ricezione della dichiarazione di variazione dati Iva e pertanto l'Agenzia avrebbe dovuto notificare l'accertamento al “nuovo” indirizzo.

I principi affermati dalla Cassazione sono verosimilmente applicabili anche al neointrodotto modello “Comunica” sebbene debba essere inviato al Registro imprese, atteso che proprio nell'ottica di semplificazione, la nuova norma ha “imposto” il coordinamento tra tutti gli enti.

Cassazione, ordinanza 14280/2018

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