Il commercialista può partecipare a un’altra Stp di diritto estero
In base alla normativa vigente l’incompatibilità vale solo per le società tra professionisti di diritto interno
Il divieto di detenere più partecipazioni in società tra professionisti – Stp - vale solo per quelle all’interno del nostro Paese non trovando, nei casi di una contestuale partecipazione ad una Stp estera, un espresso divieto; è quanto affermato dal Consiglio nazionale dottori commercialisti e esperti contabili, con il Pronto Ordini 132, del 13 febbraio 2023.
Il quesito posto da un Ordine territoriale, al Cndcec, riguarda la richiesta di chiarimento se l’incompatibilità della partecipazione ad una Stp con la partecipazione ad altra Stp , dei soci professionisti e dei soci con finalità di investimento, è da intendersi limitata a una Stp di diritto italiano o se tale incompatibilità sussiste anche nell’ipotesi di partecipazione a una Stp di diritto estero.
Cosa prevede la norma
L’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel riformare gli ordini professionali e le società tra professionisti dispone che possono assumere la qualifica di Stp, le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.Il citato articolo, inoltre, dispone che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad un'altra società tra professionisti.
Consentita la partecipazione a Stp estere
Il Consiglio nazionale, nel richiamare la normativa di riferimento, evidenzia che le incompatibilità dettate dall’ suindicato articolo 10, della legge 183 del 2011 e dal successivo regolamento del ministero della Giustizia , di cui al decreto 34 del 2013, trovano applicazione unicamente con riferimento a Stp di diritto interno; di conseguenza la partecipazione in un'altra Stp estera, contemporaneamente a quella posseduta in Italia, è consentita.