Adempimenti

Il comportamento concludente salva dalle omissioni

immagine non disponibile

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

La funzione svolta dal quadro VO è di notevole rilevanza considerato che è lo strumento tramite cui il contribuente comunica all’amministrazione finanziaria la scelta o la revoca di un particolare regime di determinazione dell’imposta. Tuttavia, la sua omissione non inficia la validità dell’opzione, tenendo presente che ciò che rileva ai fini dell’esercizio dell’opzione è il comportamento concludente del contribuente, come sancito dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 del Dpr 442/1997 secondo cui: «l’opzione e la revoca di regimi (...) si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili», ma «resta ferma la validità dell’opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni».

Ciò che rileva, quindi, è il comportamento concludente che si configura quando il contribuente, a prescindere dalla comunicazione, effettua gli adempimenti che identificano in maniera inequivocabile il regime prescelto. Si pensi, ad esempio, alle imprese minori che adottano il criterio delle registrazioni ex comma 5, articolo 18 del Dpr 600/73, secondo cui vi è la presunzione che l’incasso/pagamento corrisponda al momento di contabilizzazione della relativa fattura.

In questa ipotesi, il comportamento del contribuente si desume dall’assenza delle registrazioni relative agli incassi e pagamenti delle operazioni rilevanti ai fini Iva. La circolare ministeriale 209/1998, individua anche le seguenti casistiche a supporto degli altri regimi inclusi nel quadro VO:

l’istituzione dei registri Iva per i produttori agricoli;

l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari da parte delle imprese spettacolistiche;

l’utilizzo del regime di contabilità ordinaria da parte dei soggetti per i quali è previsto un diverso regime naturale (per esempio i professionisti);

la liquidazione periodica dell’imposta secondo il metodo delle copie vendute per gli editori.

Di conseguenza, la mancata rappresentazione dell’opzione in dichiarazione non comporta l’inefficacia del regime prescelto, ma si considera comunque una violazione di carattere formale che deve essere regolarizzata. A tal fine, si ritiene che sia necessario presentare una dichiarazione integrativa nella quale il contribuente manifesti la volontà di aderire ad un particolare regime di determinazione dell’imposta.

Inoltre, secondo la circolare 209 la sanzione applicabile non è quella individuata per l’infedele dichiarazione, ma quella sancita per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione di cui all’articolo 8 del Dlgs 471/1997, prevista in misura da 250 a 2.000 euro. Infine, potendo ricondurre l’omissione tra le violazioni tributarie, è possibile beneficiare delle riduzioni sanzionatorie del ravvedimento operoso da applicare sul minimo edittale pari a 250 euro.

La sanzione effettivamente da versare, quindi, dipende dalla data di presentazione della dichiarazione e, pertanto, differiranno a seconda che il contribuente avrebbe dovuto allegare il quadro VO al modello Iva o a Redditi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©