Controlli e liti

Il concordato in bianco scatta con il decreto del tribunale

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di Paolo Meneghetti

In tema di deduzione di perdite su crediti , quando il debitore è soggetto a concordato preventivo, l’articolo 101, comma 5 del Tuir stabilisce che la posta è deducibile da quando è stato emesso il decreto di ammissione. Ma cosa intende precisamente la norma con questo riferimento, e soprattutto, nel caso di concordato in bianco quale è la data fiscalmente rilevante di ammissione alla procedura ? Su questi temi è stato prodotto un interpello che ha ottenuto risposta da parte della Dre Lombardia. Il dubbio nasce dal fatto che l’istituto del concordato preventivo è stato modificato con il Dl 83/12 che ha introdotto il “ concordato in bianco”, una procedura che si attiva tramite una domanda giudiziale cui conseguono importanti effetti, ma che non richiede l’allegazione del piano che può invece essere presentato successivamente.

Ora bisogna rilevare che quando l’articolo 101 comma 5 del Tuir parla del momento di inizio della procedura identificandolo con l’emissione del decreto di ammissione , non è stato aggiornato con le modifiche al concordato preventivo sopra descritte. Il senso della norma fiscale sembrerebbe quello di assegnare importanza al momento nel quale la procedura del concordato si attiva e tale momento, secondo l’interpellante, non poteva che coincidere con l’emissione del decreto del tribunale di concessione dei termini per presentare il piano e nomina del commissario giudiziale.

Infatti a far data dalla presentazione della domanda di concordato e del conseguente decreto di concessione del termine si generano importanti conseguenze :

i creditori non possono più attivare azioni esecutive individuali (ex articolo 168 legge fallimentare);

gli eventuali crediti che sorgono per atti compiuti dopo la citata data sono considerati prededucibili, caratteristica che si assegna agli atti eseguiti già in vigenza della procedura concorsuale.

Si può quindi sostenere che quegli elementi certi e precisi che non devono essere dimostrati di fronte alla sussistenza di procedure concorsuali sono già presenti con l’avvio della procedura , specie considerando che viene nominato il commissario giudiziale a seguito della presentazione della domanda.

È chiaro che se tra il momento di emissione del decreto di fissazione del termine e il decreto vero e proprio di ammissione passa qualche mese e si supera il periodo d’imposta so possano avere conseguenze significative. Infatti saranno messe in crisi ( fiscale) le eventuali svalutazioni del credito eseguite nel periodo d’imposta in cui sia stato emesso il decreto di fissazione del termine, laddove il decreto di ammissione alla procedura avvenga nel periodo successivo. La tesi della Dre Lombardia consiste nel dare valenza al fatto che solo con la presentazione del piano dei pagamenti il concordato assume valenza e il decreto di ammissione segue la presentazione del piano.

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